- prevede la definizione di un sistema di indicatori per la misurazione della qualità delle prestazioni, individuando le procedure per verificare l'andamento dei servizi e fissare gli interventi per l'ulteriore miglioramento degli stessi;
- pone a carico dell'Azienda Ospedaliera l'obbligo di attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso;
- afferma il diritto al reclamo contro gli atti o i comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e fissa le procedure di presentazione del reclamo stesso;
- impegna l'Azienda Ospedaliera a rilevare ed analizzare i segnali di disservizio ed individua le figure responsabili dell'adozione delle misure necessarie per rimuovere i disservizi stessi;
- assicura la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni di tutela dei diritti sull'organizzazione dei servizi e sulla verifica della qualità secondo il modello dell'analisi partecipata della qualità (A.P.Q.).
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