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Comune di Siracusa |
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REGOLAMENTO MERCATI |
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ART. 1 DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE Agli effetti del presente Regolamento, per "Mercato" si intende il mercato di proprietà del Comune di Siracusa, ubicato a Siracusa in Via Elorina 146. La gestione, la direzione ed il funzionamento del Mercato sono disciplinati dal presente Regolamento ai sensi della legge 125 del 25-3-1959, dal D.M. 10-4-1970 e dal D.P. Reg. 25-10-1989. Nel mercato, è ammessa la vendita all’ingrosso di tutti i prodotti agricoli, freschi, essiccati o trasformati destinati all’alimentazione umana, nonchè dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi. Per le vendite dirette ai consumatori, viene stabilito che non sono ammessi acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi. I quantitativi minimi per ciascun acquisto restano così stabiliti: a) per le derrate confezionate: un collo. b) per cucurbitacee (limitatamente ad angurie e zucche): tre unità. ART. 2 GESTIONE DEL MERCATO Il mercato gestito dal Comune si adeguerà per raggiungere una piena autonomia di gestione, con bilanci distinti e separati, deliberati dal Consiglio Comunale ed approvati nei modi di legge (D.P. Reg. 25-10-89). Detti bilanci, alla cui formazione concorre la Commissione con propri pareri e proposte, tendono al pareggio; le entrate devono, pertanto, essere commisurate alle spese correnti di esercizio e alle quote di ammortamento degli impianti. ART. 3 COMMISSIONE DI MERCATO Presso il Mercato è istituita una commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta dai seguenti membri: 1) Sindaco o suo delegato 2) due rappresentanti designati dal Sindaco 3) un rappresentante della C.C.I.A.A. 4) un rappresentante del Servizio Igiene degli alimenti ASL 8 5) tre rappresentanti delle Associazioni di categoria della produzione 6) un commerciante all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli 7) un rappresentante dell’I.C.E. 8) un commissionario di mercato 9) un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli 10) tre consumatori su terna indicata dalle organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori 11) due rappresentanti del movimento cooperativistico 12) due rappresentanti dei commercianti ambulanti 13) un rappresentante dell’industria di trasformazione 14) un rappresentante degli operatori all’esportazione 15) un rappresentante dei lavoratori dipendenti 16) un rappresentante dei lavoratori ausiliari del commercio. La Commisione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato tecnico, presieduto dal Presidente o da un suo delegato. La Commissione determinerà le competenze e le norme relative alla durata in carica nonchè quelle necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico. Alle sedute della Commissione e del Comitato Tecnico partecipa senza diritto di voto il Direttore del Mercato. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati. Ai lavori della Commissione e del Comitato Tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate. Un dipendente, designato dal Comune, funge da Segretario della Commissione e del Comitato Tecnico, egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto, approvato dai rispettivi organismi e firmato dal Presidente. Copia delle deliberazioni adottate dalla Comissione e dal Comitato Tecnico è trasmessa al Comune e al Direttore del Mercato a cura del Segretario. Le spese di funzionmento della Commissione sono a carico del Comune. ART. 4 DIRETTORE DEL MERCATO Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso. La sua nomina è fatta dal Comune. I requisiti per la nomina, il titolo di studio richiesto, il tipo di esame occorente per il conferimento del posto di Direttore sono quelli previsti dalla vigente normativa Regionale, nonchè dalle norme contenute nel vigente " Regolamento dei concorsi" approvato con delib. del C.C. n.141 del 13-5-1994. ART. 5 ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell’esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso. Il rapporto d’impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma, è regolato dalle disposizioni in vigore per il personale dipendente dal Comune e dai contratti vigenti nel tempo. Il Comando della Polizia Municipale distaccherà presso il Mercato un idoneo numero di Agenti di particolare competenza in ordine ai servizi che l’Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, determinerà. L’Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, determinerà il numero, il grado ed il periodo di permanenza degli Agenti che dovranno essere distaccati dal Comando per il servizio presso il Mercato. Il Comando, nella designazione degli Agenti opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio. Gli agenti di P.M. si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento. ART. 6 FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO La Commissione di Mercato di cui al precedente art.3, è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dall’Ente gestore. Gli inviti di convocazione, recanti l’ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Con le stesse modalità si provvede per la convocazione del Comitato tecnico di cui al precedente art.3. I membri della Commissione e del Comitato che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti. La Commissione ha il compito di : 1) proporre all’Ente gestore, con parere non vincolante, il numero dei posteggi di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio , precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata ai venditori occasionali. La superficie riservata ai produttori deve essere stabilita in modo da consentire l’accoglimento nella misura massima possibile delle richieste inoltrate; 2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato proposte dall’Ente gestore e soggette all’approvazione dell’U.P.I.C.A. ; 3) proporre con adeguata motivazione al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l’aspetto igienico-sanitario; 4) proporre con adeguata motivazione all’Ente gestore le modifiche da apportare al Regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per un più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono; 5) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall’art.15 della legge 25-3-1959 n.125, e ratificare la sanzione disposta in casi gravi ed urgenti dal Direttore del Mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge; 6) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25-3-1959 n.125, e dal presente Regolamento. La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Al fine di consentire alla Commissione Provinciale di Vigilanza lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la Commissione di Mercato provvede: a) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell’ambito del mercato; b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni; c) a comunicare eventuali rilievi e deficienze sulle irregolarità riscontrate nell’esercizio del commercio all’ingrosso nell’ambito della provincia. ART. 7 COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO Il direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonchè a quelle impartite al riguardo dall’ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla commissione di mercato. Egli è il capo del personale, sovraintende all’impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all’ente gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale. Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti: 1) accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento; 2) curare l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato; 3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato; 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento; 5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del mercato; 6) autorizzare, in casi eccezionali, l’introduzione e l’uscita di derrate oltre l’orario prescritto; 7) proporre all’ente gestore o alla commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del mercato, l’ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l’aumento del volume degli affari, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi; 8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i vecoli e gli imballaggi corrispondono ai requisiti prescritti; 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce; 10) vigilare perchè l’attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento; 11) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perchè vengano impedite eventuali frodi; 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne; 13) in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all’ente gestore ed alla commissione di mercato; 14) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato; 15) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti, di cui al successivo art.47; 16) curare l’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art.12; 17) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni. 18) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonchè dal presente regolamento. Il direttore ha facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto. ART. 8 RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell’Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia la quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia pure i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci in mercato. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, quantità e pezzatura), della quantità e della provenienza. La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all’uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l’intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la qualità e la varietà della merce cui i prezzi si riferiscono e il nome dell’operatore che ha fornito l’indicazione. L’Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d’intesa con il Comune, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato. I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell’Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d’ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo, all’opposto i risultati dello spoglio sia per quanto riguarda le quantità che i prezzi, dovranno essere oggetto della massima divulgazione. L’introduzione dell’informatica nel mercato è una condizione necessaria per un salto di qualità nella gestione del servizio e per l’efficacia funzionale del mercato. ART. 9 POLIZIA MERCATO L’ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia municipale di cui all’art.5 del presente regolamento. ART. 10 SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO All’interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull’esattezza delle pesature presso i venditori. La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all’atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre: - mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento; - perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati; - bene in vista ai compratori. ART. 11 SERVIZI Il Comune provvede, sia direttamente, sia mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato: 1) servizio di pulizia del mercato; 2) servizio di bar e ristoro; 3) servizio di posteggio per veicoli ed automezzi; 4) servizio di pesa pubblica; 5) servizio di facchinaggio, traino e trasporto; 6) servizio di pubblicità; 7) servizio di fax; 8) ogni altro servizio ausiliario del mercato. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria. La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto pena la decadenza. ART. 12 SERVIZIO IGIENICO SANITARIO Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonchè all’accertamento della commestibilità dei prodotti otofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali di sanità (Azienda Servizio Sanitario n.8), facendo osservare le norme vigenti e che saranno impartite dal Ministero della Sanità anche in materia di igiene del suolo e dell’abitato. L’organo che svolge il servizio di accertamento delle qualità può dichiarare non idonee all’alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o, l’avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l’altra alla Direzione del mercato. Su richiesta ed a spese del detentore, tali partite di prodotti possono essere accantonate, sotto debito controllo, fino a quando non saranno resi noti i risultati delle analisi. L’Azienda Sanitaria n.8 provvede al servizio igienico-sanitario, mettendo a disposizione le attrezzature necessarie assicurando la presenza del personale tecnico-sanitario. I funghi freschi ed essiccati non coltivati debbono obbligatoriamente essere sottoposti al controllo sanitario. Tutti i prodotti ortofrutticoli, che vengono conferiti per la vendita, possono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal conferitore, su richiesta della Direzione del mercato, dalle quali risulti la sostanza chimica (esteri fosforici in genere) usati e la data dell’ultimo trattamento. ART. 13 FACCHINAGGIO Le operazioni di scarico, carico e trasporto all’interno del mercato sono svolte direttamente dal Comune o date in concessione con preferenza per le cooperative previa stipula di apposita convenzione. I concessionari possono svolgere le operazioni di scarico personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti con i mezzi meccanici di loro proprietà nell’ambito dei propri posteggi e magazzini ed in casi di merci in sovrappiù nel comune zatterone, chiedendo alla Direzione un adeguato spazio. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato, pertanto lo scarico può avvenire anche dai laterali del camion. Gli acquirenti possono anch’essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà. Tutti i concessionari che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne comunicazione alla Direzione del mercato entro il 30 Settembre per permettere al direttore di tenerne conto agli effetti della determinazione del numero dei facchini dell’anno seguente, come previsto dai commi successivi. Ogni concessionario può affidare, alle cooperative, alle carovane e ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra i lavoratori ausiliari del commercio, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo. I facchini per essere ammessi ad esercitare l’attività professionale nel mercato, debbono aver compiuto i 18 anni di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l’igiene e la salute pubblica nonchè lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato e del certificato previsto dall’art.121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1921 n.773. Debbono inoltre dimostrare di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrare altresì di essere adeguatamete assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della loro attività. L’ autorizzazione non potrà essere rinnovata entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’interessato avrà raggiunto i requisiti pensionistici. Sulla determinazione annuale del numero e sull’indicazione nominativa dei lavoratori ausiliari del commercio liberi a disposizione degli operatori, provvede il Comune su proposta del Direttore, sentita la Commissione di mercato, in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe. I lavoratori ausiliari del commercio liberi, sono pagati per i servizi effettivamente resi a seconda la tariffa proposta dal Comune, sentita la Commissione di mercato, ed i rappresentanti sindacali degli stessi lavoratori ed approvata dall’U.P.I.C.A. Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico ed il trasporto e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E’ ad essi altresì vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. Durante la loro permanenza nel mercato all’ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i lavoratori ausiliari debbono indossare l’uniforme prescritta dal Comune, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi lavoratori. I lavoratori ausiliari possono liberamente unirsi in cooperativa, carovane o gruppi di lavoro, costituiti secondo le leggi vigenti. Peraltro, ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro. I lavoratori ausiliari liberi o facenti parte di carovane o cooperative che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni: a) diffida scritta od orale disposta dal Direttore; b) sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal Direttore; c) nei casi gravi ed urgenti, la revoca dell’autorizzazione e l’espulsione dal mercato, disposta dal Comune su proposta del Direttore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell’addebito all’interessato. Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo. Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c) debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alle vendite dirette. Il Comune provvede alla regolamentazione del servizio di fachinaggio, sentiti gli operatori del mercato, i rappresentanti sindacali dei lavoratori ausiliari liberi e dopo aver sentito la Commissione di mercato. ART. 14 PESATURA DEI PRODOTTI Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita. Per i venditori occasionali il mercato pone a disposizione un servizio di pesatura. Il mercato dispone di un servizio di pesa pubblica, il cui finanziamento è regolato dalle vigenti norme. Apposito regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dall’approvazione del presente. ART. 15 TARIFFE Le tariffe dei servizi di mercato, anche quelli dati in concessione, sono proposte dall’Ente Gestore sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dall’U.P.I.C.A. Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore o inferiore a quelli stebiliti nelle tariffe o che non siano corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili a cura dell’Ente gestore. Il Direttore del mercato allontana dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente e propone alla Commissione di mercato la sospensione da infliggere; in ogni caso resta ferma l’azione penale nei confronti dei responsabili. ART. 16 CASSA MERCATO L’ente gestore, entro il recinto del mercato, pone a disposizione della Cassa di mercato, con concessione onerosa, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all’art.12 della legge 25-3-1959 n.125. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, sentita la Commissione di mercato, potrà essere istituito apposito " Fondo di garanzia" per agevolare l’effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso. Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso. Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla Cassa di mercato. ART. 17 RESPONSABILITA’ Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l’Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all’Ente gestore. A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento. ART. 18 VENDITORI Sono ammessi alle vendite nel mercato: a) i commercianti all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati iscritti all’albo tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A; c) i consorzi e le cooperative di produttori o dei commercianti di prodotti ortofrutticoli; d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli; e) gli enti di sviluppo agricolo; f)le organizzazioni di produttori di cui alla legge n.262 del 27-7-1967. ART. 19 COMPRATORI Sono ammessi agli acquisti: a) i commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli; b) i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli; c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli; d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti. Entro l’orario stabilito dall’art.33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti presso tutti gli operatori ed i produttori tenendo presente i quantitativi minimi stabiliti all’art.1 ART. 2O COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al Comune cauzione fruttifera non inferiore a L. 1.000.000 (un milione) in danaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bncaria assicurativa. L’importo della cauzione intestata all’operatore è fissato dall’Ente Gestore, tenuto conto dell’importanza del mercato e sentita la Commissione di mercato. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l’interessato è ammesso ad operare nel mercato. I commissionari ed i mandatari, operanti fuori mercato, debbono versare la cauzione al Comune per l’importo e con le modalità da questo stabilite, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.4 della legge 25-3-1959 n.125. Per le vendite effettuate con il sistema dell’asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche gli astatori. ART. 21 ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore del mercato attraverso l’esame della seguente documentazione: a) certificazione dell’iscrizione negli albi di cui all’art.3 della legge 25-3-1959 n.125; b) certificazione della Camera di Commercio I.A.A. della provincia in cui risiede l’interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l’appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli artt.18) e 19) lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all’obbligo dell’iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo. c) certificazione prefettizia prevista dalla legge n.936/82 e successive modificazioni. ART.22 DOCUMENTO PER L’ACCESSO AL MERCATO Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera munita di fotografia dell’interessato, numerata, bollata e dallo stesso Direttore firmata. Nella tessera devono essere indicate: a) le generalità del titolare; b) il titolo di ammissione al mercato; c) il periodo di validità; d) il numero delle licenze. Per il rilascio della tessera ed il rinnovo annuale è imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese da fissarsi dal Comune. Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l’ingresso di persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata. Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo. ART. 23 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE. Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n.622 del 27-7-1967, i produttori , i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti all’albo tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A., possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltrechè personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dell’azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione del mercato, gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge n.622 del 27-7-1967, i consorzi e le cooperative di produttori, nonchè altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purchè soci o dipendenti regolarmente assunti. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti all’albo dei Commissionarii di cui all’art.3 della legge 25-3-1959 n.125. I commercianti all’ingrosso, anche se titolari di posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all’acquisto di prodotti nell’ambito del mercato. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell’ambito del mercato debbono essere immediatamente notificate al Direttore del mercato stesso. Nel caso che un operatore riceva una considerevole quantità di determinati prodotti, potrà incaricare altre ditte commissionarie operanti nel mercato stesso, della vendita delle derrate ricevute, dandone immediatamente comunicazione al Direttore del mercato. Qualora il fatto di cui al comma precedente assuma carattere di continuità, il Direttore può negare l’autorizzazione e l’infrazione è soggetta alla sanzione prevista dall’art.45. ART. 24 DESTINAZIONE DEI POSTEGGI I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all’ingrosso, ai commissionari e mandatari iscritti agli albi di cui all’art.3 della legge n.125 del 25-3-59. I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati dal Direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un’area proporzionale all’entità della produzione dichiarata. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967 n.622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esitente ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio disponibile. Una superficie adeguata dovrà essere riservata ai produttori e venditori occasionali. Le assegnazioni sono valide, per i produttori, soltanto per ciascun anno solare o parte di esso. ART. 25 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati dall’Ente Gestore del mercato agli operatori di cui agli articoli 18 e 20 su domanda degli interessati, in base a criteri predeterminati dalla Commissione di mercato, anche in relazione all’eventuale necessità di stabilire il seguente ordine di priorità: - per ordine cronologico delle domande; - varietà dei prodotti posti in vendita; - il personale impiegato; - sia residente ed operante nell’area di attrazione del mercato. Le assegnazioni hanno una durata di anni 7 ed avranno scadenza contemporanea qualunque sia la loro data d’inizio. Le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza semprechè il concessionario medesimo non risulti moroso. Altresì, le concessioni non possono essere rinnovate nel caso in cui il concessionario non abbia raggiunto il minimo di attività annuale stabilito dal Comune, sentita la Commissione del mercato. Alla scadenza di ogni biennio verrà riveduta l’attività svolta da ogni assegnatario e qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato, l’Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, può provvedere al suo trasferimento in uno stand di minori proporzioni e alla contestuale assegnazione dello stand resosi libero ad altro concessionario che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi per la migliore utilizzazione dello stesso. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l’attività dell’assegnatario. Il canone per l’uso di ciascun posteggio è stabilito dall’Ente gestore, sentita la Commissione di mercato e approvato dall’U.P.I.C.A. e deve essere pagato a rate mensili anticipate entro il dieci di ciascun mese. Il ritardato pagamento del canone comporta l’applicazione di una penale pari al 10% del canone stesso. Il mancato pagamento di tre mensilità consecutive comporta l’automatica decadenza delle concessioni. ART. 26 CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI Qualora la concessione sia fatta a persona fisica essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado subordinatamente all’autorizzazione del Comune, semprechè i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza purchè dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti. Nel caso in cui il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere al Comune di continuare la concessione fino alla scadenza. Qualora la persona fisica assegnataria intenda costituire una società per l’esercizio dell’attività commerciale, può chiedere che la concessione sia trasferita alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune il quale può autorizzare il trasferimento della concessione alla società, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni sia d’ordine fiscale, sia d’ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purchè il rappresentante della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse. Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i nominativi dei soci proposti ed i requisiti da questi posseduti per l’esercizio dell’attività commerciale. I concessionari che intendono apportare variazioni (recesso e/o immissione di soci, variazione alla ragione sociale, ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione al Comune, precisando sempre i requisiti che i neosoci possiedono per l’esercizio dell’attività commerciale. La costituzione di società, senza la prescritta autorizzazione determinerà la revoca della concessione ai sensi dell’art.29 del presente regolamento. Nel caso in cui due o più ditte concessionarie intendano unificare la loro attività attraverso la costituzione di società o di altre forme associative, il Comune può sempre autorizzare la unificazione e, in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati ed alla disponibilità di posteggi, assegnare alla nuova società o associazione due o più posteggi contigui. La nuova concessione comporta la rinuncia delle singole concessioni in atto nonchè la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e la condizione prevista dal presente regolamento. Qualora la concessione sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva voltura dell’intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la voltura dell’uno all’altro rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione. ART. 27 GESTIONE DEI POSTEGGI Il posteggio deve essere gestito dall’intestatario della concessione che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l’autorizzazione del Direttore, da propri delegati, come può farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l’indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell’opera degli stessi. Nel caso di concessione a persone giuridiche che esercitano il commercio all’ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti sopra richiesti e non si renda responsabile delle infrazioni previste dall’art.29 del presente regolamento. Con l’autorizzazione del Direttore i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente. La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata comporta rispettivamente la revoca della concessione ai sensi dell’art.29 del presente regolamento. I concessionari, per i rapporti con il Comune, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Ogni concessionario deve indicare chiaramente, sulla testata dell’accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con la relativa sede: le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del nome ed indirizzo del legale rappresentante. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e le aree di loro pertinenza siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti debbono essere, a cura degli interessati dei posteggi, raccolti in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale all’uopo incaricato. I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli attrezzi necessari per la vendita. E’ tassativamente vietato adibire i posteggi a deposito di imballaggi vuoti. Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno può rimanere nei posteggi di vendita salvo speciale permesso rilasciato dal Direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso. Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Comune. ART. 28 TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI Le concessioni cessano: a) alla scadenza; b) per rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione; c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario; d) per scioglimento della società concessionaria. ART. 29 REVOCA DELLE CONCESSIONI Il Comune dovrà negare o revocare la concessione dei magazzini e dei posteggi: 1) a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo; 2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423; 3) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l’entità delle rispettive pene, per delitti in tema di: a) turbata libertà degli incanti; b) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture; c) frode nelle pubbliche forniture; d) uso e detenzione di pesi o misure con falsa impronta; e) contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi; f) frode nell’esercizio del commercio; g) vendita di prodotti con segni mendaci; h) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti. La concessione è revocata inoltre nei seguenti casi: 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi; 2) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Comune sentita la Commissione di mercato; 3) accertate scorrettezze commerciali; 4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato; 5) nei casi previsti dal comma 8 dell’art.25; 6) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente. La revoca è dichiarata dal Comune, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all’interessato, salva ogni altra azione civile o penale. La Commissione di mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta. ART. 3O RICONSEGNA DEI POSTEGGI Cessata o revocata la concessione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati. L’ assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso. ART. 31 CALENDARIO ED ORARIO Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario redatto dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. Gli orari di contrattazione vengono stabiliti annualmente dal Sindaco, sentita la Commissione di Mercato e comunicati tempestivamente al Direttore del mercato il quale è tenuto a pubblicarli ed a farli osservare. L’orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all’art.19. L’orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alle esportazioni delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonchè le contabilizzazioni indispensabili. Il Direttore del Mercato può, in determinate circostanze, ritardare o anticipare l’inizio ed il termine delle contrattazioni. Gli operatori all’ingrosso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale mercato all’ingrosso. ART. 32 INIZIO E TERMINE DELLE CONTRATTAZIONI
L’inizio ed il termine delle contrattazioni, nonchè delle vendite dirette ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale. ART. 33 INGRESSO MERCATO Hanno libero accesso al mercato tutte le persone in possesso del documento di cui all’art.22, i commercianti all’ingrosso muniti del certificato comprovante l’iscrizione nell’apposito albo tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonchè tutti i conferenti le derrate. I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l’orario di cui all’art.31. ART. 34 ORDINE INTERNO E’ vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze: a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione; b) attirare i compratori con grida e schiamazzi (Divieto di Bandezzare art.135 Regolamento di P.U.) c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro; d) introdurre animali in genere; e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l’ente beneficiario; f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l’ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni. Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore. ART. 35 REQUISITI SANITARI DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari, alla lavorazione e al trasporto debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato e dei requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni vigenti. ART. 36 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall’apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano, negli orari stabiliti dal Comune sentita la Commissione di mercato. La circolazione e la sosta dei veicoli, nonchè lo scarico ed il carico delle merci, sono regolati dal Direttore del mercato, con apposito ordine di servizio. Tutti i veicoli che entrano negli orari ad essi consentiti, all’interno del mercato devono pagare una tariffa " DIRITTO DI PEDAGGIO ", stabilita dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato ed approvata dall’U.P.I.C.A. . Nell’interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d’uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotte a mano. L’uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del mercato. Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dal Comune, tenendo presente le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti ed alla rete viaria di esso, nonchè la necessità di evitare rumori molesti. Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dal Comune su proposta del direttore del mercato, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti dei lavoratori ausiliari del commercio. ART. 37 OPERAZIONI DI VENDITA Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione. La Direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato. ART. 38 VENDITA DEI PRODOTTI Il Direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti. Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all’art.18 e dai produttori titolari dell’autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento e dai loro dipendenti. Agli assegnatari di posteggi o personale dipendente, ai lavoratori ausiliari del commercio e alle persone di fatica in genere, è proibito di intromettersi nelle contrattazioni altrui. E’ fatto obbligo al personale di mercato, a qualunque categoria appartenga svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma, o anche in via eccezionale, attività non inerenti alla specifica qualifica. E’ pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorchè essa sia normalizzata o, comunque, presentata in strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l’acquisto. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l’imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959, e successive modifiche. Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme delle leggi vigenti. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art.45 del presente regolamento. E’ altresì vietata la vendita e la detenzione nei posteggi e magazzini di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampa devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto. Non possono essere introdotte nel mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, per la vendita, altro che le qualità di funghi freschi coltivati. Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo. ART. 39 MERCE IN VENDITA La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest’ultima caratterizzi il prodotto. Ai conferenti è riconsociuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute in qualsiasi momento dell’apertura del mercato. Aperte le contrattazioni la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l’indicazione del compratore. Tutte le partite poste nel posteggio e magazzini annessi si ritengono in vendita. ART. 4O VENDITE ALL’ASTA La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all’asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei da parte di astatori iscritti all’albo di cui all’art.3 della legge 25-3-1959, n.125. Il venditore ha l’obbligo di comunicare, all’inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita viene aggiudicata all’unico offerente. Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d’asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta dei presenti. L’asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all’uopo installati dal Comune. La provvigione spettante all’astatore è stabilita dal Comune sentita la Commissione di mercato. Il Comune può, con particolare regolamentazione, istituire con il sistema dell’astazione meccanica allo scopo di provvedere alle vendite dei prodotti che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all’albo di cui alla legge 25-3-1959 n.125 e che ne facciano richiesta. ART. 41 STRUMENTI DI PESATURA Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre: a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento; b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati c) bene in vista ai compratori. Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all’atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato. ART. 42 VENDITE PER CONTO Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge, spetta una provvigione, da concordare fra le parti, che non può superare il 12% del prezzo di vendita. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato documentate, nonchè dello " Star del credere". Il commissionario potrà rivalersi sul commitente delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente. Delle operazioni medesime, il commissionario informerà il Direttore del mercato ed il committente. I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto vendita per le merci vendute, non oltre il secondo giorno dell’ avvenuta vendita. In ogni conto vendita deve risultare: 1) la natura e la qualità dei prodotti ed il numero dei colli; 2) il prezzo di vendita; 3) il peso lordo e netto di ciascuna partita o colli venduti; 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante; 5) il costo unitario dell’imballaggio come da legge n. 211 del 5/6/84 e successive modifiche. I commissionari e mandatari, debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate pr conto dei loro committenti o mandanti. Nel mercato il Comune può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui al presente regolamento. ART. 43 DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO Il Direttore del mercato provvede, mediante l’opera di mandatari o di commissionari, nonchè della cassa mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita: a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita; b) .delle derrate pervenute nel mercato all’indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonchè di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili; c) delle derrate che, su indicazione dell’organo sanitario addetto al mercato , risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del direttore del mercato, non vengono immesse alla vendita. I commissionari, i mandatari e la Cassa di Mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del mercato. I predetti operatori devono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di Mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavato netto delle suddette vendite. Il Comune e la direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittente o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette. ART. 44 CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore del mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme vigenti. Per le merci invendute e che hanno subito deperimento, gli opertori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato il quale, d’intesa con l’organo sanitario, eseguito l’accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commericalità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento. Per le merci non idonee alla alimentazione umana, il direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l’esecuzione delle disposizioni impartite dall’organo sanitario. L’operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificar al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta. Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita. ART. 45 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) diffida( verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definitivo; b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi, disposta dalla Commissione di Mercato, previa contestazione di addebito all’interessato, con provvedimento definitivo; c) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dal Comune sentita la Commissione di Mercato. Ogni violazione del presente regolamento di mercato, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e prov.le 3 Marzo 1934 n. 383 e successive modifiche, nonchè le procedure previste della legge 3 Maggio 1967 n. 317. ART. 46 NORME TRANSITORIE L’assegnazione dei posteggi del mercato in funzione alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 25. Nella prima assegnazione dei posteggi avranno la preferenza, a parità di condizioni, gli assegnatari dei posteggi in atto. Nella prima formulazione dell’indicazione nominativa dei lavoratori ausiliari del commercio di cui all’art. 13 del presente regolamento, il Comune da la preferenza ai lavoratori che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato. Il direttore ed il personale addetto al mercato in servizio da almeno un anno dalla data in vigore del presente regolamento, devono essere confermati senza concorso anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, purchè abbiano dato buona prova di capacità e non ostino motivi disciplinari . Con l’entrata in vigore del presente regolamento, tutte le concessioni dei posteggi e servizi, scadranno il 31 Dicembre dell’anno successivo alla sua approvazione. ART. 47 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la piena esecutività del presente provvedimento. Sino alla entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme del vigente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale il 3 Febbraio 1960 n. 5. Copia del presente regolamento deve essere, entro 15 giorni dalla sua approvazione, trasmessa all’Assessorato Iindustria, Artigianato, Commercio e Agricoltura della Regione Siciliana per gli eventuali provvedimenti di cui all’ultimo comma dell’art. 9 della legge 25 Marzo 1959 n. 125. ART.48 DISPOSIZIONE FINALE E’ revocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento precedentemente vigente. |