CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE VI°  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI

RELAZIONE INTRODUTTIVA

 

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n° 18 del 01/03/1995 , modificata ed integrata dalla legge regionale n° 2 dell'08 gennaio 1996, con deliberazione n° 134/7 del 30 settembre 1999 del Commissario Straordinario Dr. Fulvio Manno - nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 518/1999, fu operata la presa d'atto dei Mercati esistenti nel territorio Comunale.

Con il medesimo provvedimento fu operata anche la presa d'atto delle altre zone della città nelle quali esercitavano la loro attività operatori del Commercio su aree pubbliche, che utilizzavano posteggi, determinando di fatto alcune aree mercatali, consistenti di un insieme di posteggi non contigui, identificabili in quelle previste dall'art. 11 comma 4 della legge regionale n° 18/1995 :

Infine, con la Deliberazione Commissariale n° 134/7 del 30/09/1999,  fu stabilito di dover regolarizzare anche eventuali posteggi esistenti in contrasto con il Piano Regolatore Generale, con le norme del Codice della Strada, o per i quali veniva espresso parere contrario  dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, trovando loro idonee allocazioni.

Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n° 28/1999, ai sensi dell'art. 21/bis della legge regionale n° 2/1996 il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 99 del 12 ottobre 2001 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di vendita su aree pubbliche.

Conseguentemente, il Settore Attività Produttive e Mercati ha avviato la lunga e laboriosa regolarizzazione delle attività prima indicate, operando sia la conversione delle autorizzazioni preesistenti che il rilascio di nuove autorizzazioni agli operatori che di fatto esercitavano nelle aree individuate con il provvedimento prima menzionato. Inoltre, si è provveduto a costituire in alcuni mercati la commissione comunale prevista dall'art. 9 del vigente regolamento comunale.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall'arto 2 del regolamento comunale, questo Settore VI° - Attività Produttive e Mercati - ritiene necessario proporre, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n° 18/95,  ed al Consiglio Comunale quanto segue:

a)  Aggiornamento della presa d'atto del Commissario Straordinario delle aree mercatali esistenti, con loro rideterminazione, sulla base delle attuali caratteristiche economiche del territorio, delle esigenze della rete distributiva, in relazione alla capacità di domanda ed in equilibrio con le altre forme di distribuzione;

b) istituzione di nuove aree mercatali;

c) approvazione mappatura generale di tutte le aree mercatali

d) modifica ed integrazione del vigente regolamento comunale del commercio su aree

pubbliche.

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO                  IL CAPO SETTORE

                          GIOVANNI PARISI                                            DR. GIUSEPPE ORTISI

 

 

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


Leggi Regionali n° 18/1995 e n° 2/1996

 

I N D I C E

 

ARTICOLO

OGGETTO

PAGINA

1

Oggetto del Regolamento

3

 

2

Procedure attuative del regolamento - competenze del Settore VI - Attività Produttive e Mercati

 

4

 

3

Posteggi

5

4

Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa

5

5

Rilascio dell'autorizzazione

6

6

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

6

6

Aree di mercato già istituite

7

8

Rideterminazione delle aree mercatali

8

9

Istituzione nuove aree mercatali

12

10

Definizione e ambito di applicazione

14

11

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

15

12

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

15

13

Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione

16

14

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologie

16

15

Planimetrie

17

16

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati a i produttori agricoli

17

17

Norme igienico - sanitarie

17

18

Decadenza e revoca dell'autorizzazione e/o del posteggio

18

19

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

18

20

Norme in materia di funzionamento dei mercati

19

21

Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

20

22

Commissione di mercato

20

23

Funzionamento della commissione di mercato

21

24

Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore

22

25

Rilascio nulla - osta art. 2 comma 8 L.R.18/95

22

26

Tempo di sosta consentito

22

27

Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività

23

28

Determinazioni degli orari di svolgimento delle attività in forma itinerante

23

29

Definizione e determinazione aree

23

30

Determinazione delle aree destinate a fiere bar mercati e sagre

24

31

Domande di assegnazione dei posteggi delle fiere  - mercato o sagre

24

32

Vendita a mezzo di veicoli

25

33

Rispetto della normativa igienico - sanitaria

25

34

Canone per la concessione del suolo pubblico

25

35

Norme in materia di funzionamento delle fiere

25

36

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

26

37

Mercati straordinari

26

38

Esercizio del commercio degli altri luoghi aperto al pubblico

26

39

Obblighi dei venditori

27

40

Esposizione dell'autorizzazione

27

41

Contegno dei venditori

27

42

Frodi sul peso e sulla qualità

28

43

Collocamento delle derrate alimentari

28

44

Divieti di vendita

28

45

Vendita di animali per uso alimentare

29

46

Modificazione degli impianti

29

47

Furti - incendi

29

48

Bilance

29

49

Divisa dei venditori - tenuta del posteggio

29

50

Controllo delle merci

30

51

Ampiezza posteggi

30

52

Sanzioni

30

53

Rinvio a leggi e  regolamenti

31

54

Norme transitorie e finali

31

55

Entrata in vigore del regolamento

31

 

Parte I

 Art. 1

 Oggetto del Regolamento

 Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 01/03/95 n.° 18 e alle successive modifiche ed integrazioni apportate dalle L.R. n° 2/96 e n. 28/99 disciplina ai sensi dell'art. 21 Bis l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche nel territorio comunale.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate e no, scoperte o coperte.

Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico servizio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Tale commercio può essere svolto nel seguente modo:

a)     Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni lO, art. 8, comma 9 L.R. n° 18/95) dal Comune per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (l'uso quotidiano consiste nel dover disporre della superficie concessa per almeno 5 giorni la settimana);

b)     Su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni lO, art. 8, comma 9, L.R. 18/95) dal Comune per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;

      c)   SU AREE PUBBLICHE, PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE E COMUNQUE,

     SEGNATAMENTE CON ESCLUSIONE DELLE AREE LIMITROFE AI MONUMENTI ARCHEOLOGIC!, LE AREE DELLE Z.T.L. E LE VIE ROMA, MAESTRANZA, VITTORIO VENETO, PIAZZA PANCALI, PIAZZA XXV LUGLIO, VIA XX SETTEMBRE, VIA SAVOIA, VIA DEI MILLE, LARGO MAZZINI, CORSO MATTEOTTI, PIAZZA ARCHIMEDE, CORSO UMBERTO, CORSO GELONE, VIALE REGINA MARGHERITA, VIA PIAVE, VIA ARSENALE, VIALE TUNlSI, PIAZZA ADDA, VIALE S. PANAGIA, VIA TISIA, VIA PITIA, VIALE DEI COMUNI, PIAZZA S. LUCIA, PIAZZA LEONARDO DA VINCI, LARGO GILIPPO, E TUTTE LE PIAZZE, VIA NAZIONALE, PIAZZA DELLA PARROCCHIA;

d)     Su aree pubbliche date in concessione in occasione di mercati e fiere locali, che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, fiere-mercato e/o sagre che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe, in cui la concessione del posteggio ha durata limitata ai giorni di fiera-locale, fiera-mercato o sagra; sagre parrocchiali, mercato dei fiori, fiera dei morti, fiera di S, Lucia ed eventuali altre fiere o sagre suscettibili di nuova denominazione.

e)   Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazioni al Commercio su Aree Pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

 

 

 

Art. 2

Procedure attuative del Regolamento

Competenze del Settore VI° - Attività Produttive e Mercati

 

            Il Settore VI° - Attività Produttive e Mercati del Comune, in esecuzione della presa d’atto operata dal Commissario Straordinario Dr. Fulvio Manno con Deliberazione n° 134/7 del 30/09/1999, ed in attuazione del presente Regolamento provvede a:

a)     convertire le autorizzazioni commerciali già esistenti ai sensi della Legge n° 398/76

b)     rilasciare nuove autorizzazioni per posteggi resisi vacanti o vacanti al momento della presa d’atto, in aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico esercizio (art. 835 c.c.) o messe da uno o più soggetti gratuitamente a disposizione del Comune, da utilizzare giornalmente, settimanalmente a carattere stagionale o pluriennale

c)     rilasciare le autorizzazioni in occasione di festività locali, riunioni straordinarie di persone o circostanze analoghe sulla base di quanto disposto dall’art. 11 comma 3 della L.R. n° 18/95 e della circolare esplicativa n° 4754 del 06/04/1996 emanata dal competente Assessorato Regionale e della Circolare esplicativa prot. n° 14022 del 05/11/1996

d)     rilasciare le autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante su qualsiasi area, con esclusione delle aree ad intenso traffico veicolare, nonché quelle previste dall’art. 1 del presente Regolamento;

e)     proporre al Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 7 della L.R. n°18/95, quanto segue:

¨     verifica e aggiornamento del contingente esistente, con eventuale ampliamento, sulla base delle attuali caratteristiche economiche del territorio,  delle esigenze della rete distributiva in relazione alla capacità di domanda ed in equilibrio con  le  altre forme di distribuzione;

¨     istituzione di nuove aree mercatali

¨     Aree Pubbliche da utilizzare giornalmente

¨     Aree Pubbliche da utilizzare settimanalmente;

¨     Aree Pubbliche stagionali da utilizzare giornalmente e/o settimanalmente;

¨     Aree Pubbliche da utilizzare in occasione di festività locali, riunioni   

straordinarie di persone o circostanze analoghe sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 3 della L.R. n° 18/95 e della Circolare esplicativa n° 4754 del 6 aprile 1996 emanata dal competente Assessorato Regionale e della Circolare esplicativa prot. n°14022 del 05/11/1996

¨     Aree Pubbliche da utilizzare per l'esercizio del commercio in forma itinerante

     su qualsiasi area, con esclusione delle arterie ad intenso traffico veicolare;

¨     Aree Private soggette a servitù di pubblico esercizio (art.835 c.c.) o messe da

uno o più soggetti gratuitamente a disposizione del Comune per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 1, 2 e 3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione e la destinazione delle aree messe a disposizione dai privati, i quali hanno titolo prioritario a che siano assegnati i posteggi così come previsto dall'art.8 della L.R. n° 18/95. Ogni quadriennio la individuazione delle aree potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza.

 

¨     approvazione mappatura generale di tutte le aree mercatali

¨     modifica ed integrazione del vigente regolamento comunale del commercio

     su aree pubbliche

Art. 3

Posteggi

 

Si definisce posteggio la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività. Essa può essere attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, purché data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente, settimanalmente e quindicinalmente.

In occasione di riunioni straordinarie di persone "fiera locale", la concessione potrà assumere il carattere della occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate da operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

I posteggi sono delimitati da una segnaletica orizzontale intervallata cm. 50 tra un posteggio e l'altro.

I produttori agricoli possono vendere soltanto i prodotti di propria produzione.

Gli assegnatari dei posteggi debbono curare che i posteggi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti  debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

 

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda per il rilascio

dell'Autorizzazione Amministrativa

 

La domanda deve essere formulata in carta legale e dovrà contenere dichiarazione relativa a:

a)     Nome, luogo e data di nascita, residenza, e nazionalità del richiedente. Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, il numero della relativa iscrizione;

b)     Codici fiscali e/o Partita I.V.A.;

c)     Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 comma 3 della L.R. 28/99 se trattasi di Autorizzazioni del settore alimentare, mentre per quanto riguarda la somministrazione occorre l'iscrizione al registro di cui alla Legge 287/91;

d)     Le indicazioni sufficienti per la individuazione della ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 con la indicazione ove necessario del numero di posteggio, se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (numero civico, ecc.) se al di fuori di tale area, nonché della indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18;

 

Qualora il rilascio della Autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

 

Art. 5

Rilascio dell'Autorizzazione

                                                                 ,

 l. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1 , comma 2, letto a) è efficace per il solo territorio del Comune in cui insiste l'area mercatale - sentita la Commissione di cui all'art.7.      .­

2. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) è rilasciata, SENTITA LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R.  n°18/95 INTEGRATA DALLA L.R. 2/96, DAL SINDACO DEL COMUNE DOVE IL RICHIEDENTE INTENDE ESERCITARE L'ATTIVITÀ.

3. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art.20 della L. R. n°28/99 ed è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

4. Coloro che intendono esercitare l'attività di vendita di cui al comma 3 nei Comuni diversi da quello di residenza, dovranno munirsi di apposito nulla - osta rilasciato dal Comune cui viene rivolta l'istanza.

5.      L'Autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite

6.      L'Autorizzazione rilasciata per il Commercio su Aree Pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'Autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.           ­

7.      L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei Comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei Comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'art.8, comma 3.

8.      I pareri della Commissione Comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 s'intendono favorevolmente resi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze; all'ordine nel giorno della Commissione medesima.

9.      L' ITER DEVE ESSERE CONCLUSO ENTRO 90 GIORNI.

 

ART. 6

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

 

La Concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'Autorizzazione anche a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio, quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a novanta giorni per ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate.

L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, su apposita segnalazione del servizio annonario, dichiara decaduta la Concessione e la comunica all'interessato unitamente alla decadenza della relativa Autorizzazione.

 

 

ART. 7

AREE DI MERCATO GIA’ ISTITUITE

 

Rilevato che con Deliberazione n° 134/7 del 30/09/1999 del Commissario Straordinario Dr. Fulvio Manno è stata approvata - ai sensi dell’art. 8 della L.R. n° 18/95, modificata dall’art. 4 della L.R.  n° 2/96 – la presa d’atto dei mercati esistenti nel territorio del Comune di Siracusa, conseguentemente il Settore VI° - Attività Produttive e Mercati - nel rispetto di quanto previsto dal vigente  Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di vendita su aree pubbliche, approvato con Deliberazione Consiliare n°  99 del 12/10/2001, ha ottemperato agli adempimenti in esso previsti.

Tutto ciò premesso, allo stato attuale nel territorio del Comune di Siracusa sono costituite ed operanti le seguenti aree mercatali:

·        Mercato giornaliero di Via De Benedictis e vie limitrofe, con 124 posteggi

·        Mercato giornaliero di Via Giarre e vie limitrofe, con 96 posteggi + 6 box

·        Mercato settimanale di Via Algeri e vie limitrofe, con 313 posteggi

·        Mercato settimanle di Belvedere con 63 posteggi

·        Mercato quindicinale di Cassibile con 46 posteggi

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Acradina, con 48 posteggi

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Cassibile, con 1 posteggio

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Belvedere, con 1 posteggio

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Epipoli, con 4 posteggi

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Grottasanta, con 10 posteggi

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Neapolis, con 37 posteggi

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Ortigia, con 23 posteggi

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Santa Lucia, con 38 posteggi

·        Area mercatale non contigua Circoscrizione di Tiche, con 35 posteggi

 

In questa sede va evidenziato che a seguito di un accurato controllo degli atti del Settore VI° - Attività Produttive e Mercati è emerso che  sono sfuggiti alla suddetta presa d’atto del Commissario Straordinario n° 7 posteggi esistenti alla data del 30/09/1999 così dislocati territorialmente, meglio indicati nell'allegata tabella :

 

n° 2  posteggi    Circoscrizione  SANTA LUCIA - entrambi del settore alimentare

n° 1  posteggio  Circoscrizione  TICHE   - settore alimentare

n° 1  posteggio  Circoscrizione GROTTASANTA – settore non alimentare

n° 1  posteggio  Circoscrizione ORTIGIA  - settore alimentare

n° 1  posteggio  Circoscrizione CASSIBILE  - settore alimentare

n° 1  posteggio  Circoscrizione NEAPOLIS  - settore alimentare

Pertanto, questi posteggi saranno assegnati agli operatori che li occupavano alla data della presa d’atto del Commissario Straordinario  ed in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n° 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;

 Va rilevato -  ancora -  che per mero errore sono stati, invece, inseriti nella presa d’atto del Commissario Straordinario i seguenti posteggi, non rientranti nelle previsioni della legge regionale n° 18/1995, in quanto riferibili ad altre normative o addirittura non esistenti alla data del 30/09/1995 :

  CIRCOSCRIZIONE

 POSTEGGI NON ESISTENTI ALLA DATA DEL 30/09/1999

 

 POSTEGGI RIFERIBILI AD ALTRE LEGGI

 TOTALE POSTEGGI NON RIENTRANTI NELLA PRESA D’ATTO

ACRADINA

11

4

15

CASSIBILE

0

1

1

EPIPOLI

0

1

1

GROTTASANTA

1

2

3

NEAPOLIS

1

4