
CITTÀ DI SIRACUSA
SETTORE VI° ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI
|
RELAZIONE INTRODUTTIVA
A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n° 18 del 01/03/1995 , modificata ed integrata dalla legge regionale n° 2 dell'08 gennaio 1996, con deliberazione n° 134/7 del 30 settembre 1999 del Commissario Straordinario Dr. Fulvio Manno - nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 518/1999, fu operata la presa d'atto dei Mercati esistenti nel territorio Comunale. Con il medesimo provvedimento fu operata anche la presa d'atto delle altre zone della città nelle quali esercitavano la loro attività operatori del Commercio su aree pubbliche, che utilizzavano posteggi, determinando di fatto alcune aree mercatali, consistenti di un insieme di posteggi non contigui, identificabili in quelle previste dall'art. 11 comma 4 della legge regionale n° 18/1995 : Infine, con la Deliberazione Commissariale n° 134/7 del 30/09/1999, fu stabilito di dover regolarizzare anche eventuali posteggi esistenti in contrasto con il Piano Regolatore Generale, con le norme del Codice della Strada, o per i quali veniva espresso parere contrario dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, trovando loro idonee allocazioni. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n° 28/1999, ai sensi dell'art. 21/bis della legge regionale n° 2/1996 il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 99 del 12 ottobre 2001 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di vendita su aree pubbliche. Conseguentemente, il Settore Attività Produttive e Mercati ha avviato la lunga e laboriosa regolarizzazione delle attività prima indicate, operando sia la conversione delle autorizzazioni preesistenti che il rilascio di nuove autorizzazioni agli operatori che di fatto esercitavano nelle aree individuate con il provvedimento prima menzionato. Inoltre, si è provveduto a costituire in alcuni mercati la commissione comunale prevista dall'art. 9 del vigente regolamento comunale. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall'arto 2 del regolamento comunale, questo Settore VI° - Attività Produttive e Mercati - ritiene necessario proporre, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n° 18/95, ed al Consiglio Comunale quanto segue: a) Aggiornamento della presa d'atto del Commissario Straordinario delle aree mercatali esistenti, con loro rideterminazione, sulla base delle attuali caratteristiche economiche del territorio, delle esigenze della rete distributiva, in relazione alla capacità di domanda ed in equilibrio con le altre forme di distribuzione; b) istituzione di nuove aree mercatali; c) approvazione mappatura generale di tutte le aree mercatali d) modifica ed integrazione del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL CAPO SETTORE GIOVANNI PARISI DR. GIUSEPPE ORTISI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NUOVO REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte IOggetto del Regolamento Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 01/03/95 n.° 18 e alle successive modifiche ed integrazioni apportate dalle L.R. n° 2/96 e n. 28/99 disciplina ai sensi dell'art. 21 Bis l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche nel territorio comunale. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate e no, scoperte o coperte. Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico servizio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Tale commercio può essere svolto nel seguente modo: a) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni lO, art. 8, comma 9 L.R. n° 18/95) dal Comune per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (l'uso quotidiano consiste nel dover disporre della superficie concessa per almeno 5 giorni la settimana); b) Su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni lO, art. 8, comma 9, L.R. 18/95) dal Comune per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana; c) SU AREE PUBBLICHE, PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE E COMUNQUE, SEGNATAMENTE CON ESCLUSIONE DELLE AREE LIMITROFE AI MONUMENTI ARCHEOLOGIC!, LE AREE DELLE Z.T.L. E LE VIE ROMA, MAESTRANZA, VITTORIO VENETO, PIAZZA PANCALI, PIAZZA XXV LUGLIO, VIA XX SETTEMBRE, VIA SAVOIA, VIA DEI MILLE, LARGO MAZZINI, CORSO MATTEOTTI, PIAZZA ARCHIMEDE, CORSO UMBERTO, CORSO GELONE, VIALE REGINA MARGHERITA, VIA PIAVE, VIA ARSENALE, VIALE TUNlSI, PIAZZA ADDA, VIALE S. PANAGIA, VIA TISIA, VIA PITIA, VIALE DEI COMUNI, PIAZZA S. LUCIA, PIAZZA LEONARDO DA VINCI, LARGO GILIPPO, E TUTTE LE PIAZZE, VIA NAZIONALE, PIAZZA DELLA PARROCCHIA; d) Su aree pubbliche date in concessione in occasione di mercati e fiere locali, che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, fiere-mercato e/o sagre che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe, in cui la concessione del posteggio ha durata limitata ai giorni di fiera-locale, fiera-mercato o sagra; sagre parrocchiali, mercato dei fiori, fiera dei morti, fiera di S, Lucia ed eventuali altre fiere o sagre suscettibili di nuova denominazione. e) Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazioni al Commercio su Aree Pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale. Art. 2Procedure attuative del Regolamento Competenze del Settore VI° - Attività Produttive e Mercati
Il Settore VI° - Attività Produttive e Mercati del Comune, in esecuzione della presa d’atto operata dal Commissario Straordinario Dr. Fulvio Manno con Deliberazione n° 134/7 del 30/09/1999, ed in attuazione del presente Regolamento provvede a: a) convertire le autorizzazioni commerciali già esistenti ai sensi della Legge n° 398/76 b) rilasciare nuove autorizzazioni per posteggi resisi vacanti o vacanti al momento della presa d’atto, in aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico esercizio (art. 835 c.c.) o messe da uno o più soggetti gratuitamente a disposizione del Comune, da utilizzare giornalmente, settimanalmente a carattere stagionale o pluriennale c) rilasciare le autorizzazioni in occasione di festività locali, riunioni straordinarie di persone o circostanze analoghe sulla base di quanto disposto dall’art. 11 comma 3 della L.R. n° 18/95 e della circolare esplicativa n° 4754 del 06/04/1996 emanata dal competente Assessorato Regionale e della Circolare esplicativa prot. n° 14022 del 05/11/1996 d) rilasciare le autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante su qualsiasi area, con esclusione delle aree ad intenso traffico veicolare, nonché quelle previste dall’art. 1 del presente Regolamento; e) proporre al Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 7 della L.R. n°18/95, quanto segue: ¨ verifica e aggiornamento del contingente esistente, con eventuale ampliamento, sulla base delle attuali caratteristiche economiche del territorio, delle esigenze della rete distributiva in relazione alla capacità di domanda ed in equilibrio con le altre forme di distribuzione; ¨ istituzione di nuove aree mercatali ¨ Aree Pubbliche da utilizzare giornalmente ¨ Aree Pubbliche da utilizzare settimanalmente; ¨ Aree Pubbliche stagionali da utilizzare giornalmente e/o settimanalmente; ¨ Aree Pubbliche da utilizzare in occasione di festività locali, riunioni straordinarie di persone o circostanze analoghe sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 3 della L.R. n° 18/95 e della Circolare esplicativa n° 4754 del 6 aprile 1996 emanata dal competente Assessorato Regionale e della Circolare esplicativa prot. n°14022 del 05/11/1996 ¨ Aree Pubbliche da utilizzare per l'esercizio del commercio in forma itinerante su qualsiasi area, con esclusione delle arterie ad intenso traffico veicolare; ¨ Aree Private soggette a servitù di pubblico esercizio (art.835 c.c.) o messe da uno o più soggetti gratuitamente a disposizione del Comune per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 1, 2 e 3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione e la destinazione delle aree messe a disposizione dai privati, i quali hanno titolo prioritario a che siano assegnati i posteggi così come previsto dall'art.8 della L.R. n° 18/95. Ogni quadriennio la individuazione delle aree potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza.
¨ approvazione mappatura generale di tutte le aree mercatali ¨ modifica ed integrazione del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche Art. 3Posteggi
Si definisce posteggio la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività. Essa può essere attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, purché data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente, settimanalmente e quindicinalmente. In occasione di riunioni straordinarie di persone "fiera locale", la concessione potrà assumere il carattere della occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate da operatori autorizzati ad esercitare l'attività. I posteggi sono delimitati da una segnaletica orizzontale intervallata cm. 50 tra un posteggio e l'altro. I produttori agricoli possono vendere soltanto i prodotti di propria produzione. Gli assegnatari dei posteggi debbono curare che i posteggi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato. Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa
La domanda deve essere formulata in carta legale e dovrà contenere dichiarazione relativa a: a) Nome, luogo e data di nascita, residenza, e nazionalità del richiedente. Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, il numero della relativa iscrizione; b) Codici fiscali e/o Partita I.V.A.; c) Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 comma 3 della L.R. 28/99 se trattasi di Autorizzazioni del settore alimentare, mentre per quanto riguarda la somministrazione occorre l'iscrizione al registro di cui alla Legge 287/91; d) Le indicazioni sufficienti per la individuazione della ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 con la indicazione ove necessario del numero di posteggio, se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (numero civico, ecc.) se al di fuori di tale area, nonché della indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18;
Qualora il rilascio della Autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia. Rilascio dell'Autorizzazione, l. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1 , comma 2, letto a) è efficace per il solo territorio del Comune in cui insiste l'area mercatale - sentita la Commissione di cui all'art.7. . 2. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) è rilasciata, SENTITA LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. n°18/95 INTEGRATA DALLA L.R. 2/96, DAL SINDACO DEL COMUNE DOVE IL RICHIEDENTE INTENDE ESERCITARE L'ATTIVITÀ. 3. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art.20 della L. R. n°28/99 ed è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente. 4. Coloro che intendono esercitare l'attività di vendita di cui al comma 3 nei Comuni diversi da quello di residenza, dovranno munirsi di apposito nulla - osta rilasciato dal Comune cui viene rivolta l'istanza. 5. L'Autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite 6. L'Autorizzazione rilasciata per il Commercio su Aree Pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'Autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività. 7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei Comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei Comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'art.8, comma 3. 8. I pareri della Commissione Comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 s'intendono favorevolmente resi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze; all'ordine nel giorno della Commissione medesima. 9. L' ITER DEVE ESSERE CONCLUSO ENTRO 90 GIORNI. DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
La Concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'Autorizzazione anche a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio, quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a novanta giorni per ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate. L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, su apposita segnalazione del servizio annonario, dichiara decaduta la Concessione e la comunica all'interessato unitamente alla decadenza della relativa Autorizzazione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE |
Tariffe (comprensive del coefficiente moltiplicatore 1,25 nonché della quota parte relativa alla tassa rifiuti pari al 5% della tassa |
UNITÀ DI MISURA |
|||||
|
1 giorno |
1 mese |
3 mesi |
6 mesi |
9 mesi |
1 anno |
Mq. |
|
|
Commercio itinerante |
|
|
|
|
|
|
Mq. |
|
Fiere |
|
|
|
|
|
|
Mq. |
|
Mercato ortofrutticolo |
|
|
|
|
|
|
Mq. |
|
Mercati giornalieri e quindicinali |
|
|
|
|
|
|
Mq. |
|
Mercati settimanali |
|
|
|
|
|
|
Mq. |
|
Mercati stagionali |
|
|
|
|
|
|
Mq. |
Le suddette tariffe non subiscono variazioni inerenti la dislocazione territoriale dei posteggi.
Per quanto attiene i termini e le modalità per il pagamento dei canoni si applicano le seguenti procedure:
Il canone deve essere pagato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al "Servizio Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP ”, ovvero mediante le altre forme di riscossione che la Giunta Municipale riterrà di adottare in applicazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, prima del rilascio della concessione. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.
Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Se i termini di approvazione del bilancio preventivo sono differiti ad una data successiva al 31 dicembre e se la giunta municipale con propria deliberazione ha modificato le tariffe del COSAP, il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di Maggio dell'anno di riferimento.
Se il canone è uguale o superiore ad €. 258,23 (duecentocinquantotto/23), la somma dovuta può essere pagata in 4 rate anticipate, - gennaio, aprile, luglio, ottobre - senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale COSAP, se riconducibili al commercio su aree pubbliche.
1. Il mercato è gestito dal Comune. che si assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, procedendo, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività del mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico - sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra, è demandata anche all'Azienda U.S.L. n° 8 di Siracusa. .
4. Le operazioni di allestimento degli stands devono iniziare alle ore 7.00, e carico e scarico merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima delle attività di vendita all'interno del mercato.
5. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi
comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
6. Le tende di protezione del banco di vendita, debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 m., nel punto più basso.
7. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.
8. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, di musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
9. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentono, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
INDIRIZZI PER LA FISSAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA
1. Ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt.8 comma 2 e 10 della L.R. n°18/95 , l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
a) Inizio delle vendite non prima delle ore 08.00 e fino alle ore 14.00;
b) Fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore, salvo deroghe in occasione di particolari festività.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art.10 comma 3, della L.R. n°18/95, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, e non possono essere stabiliti limitazioni a seconda dei settori merceologici.
3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.
1. Ai sensi dell'art.8 ter della L.R. n°18/95, presso il mercato è istituita una Commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori titolari di Autorizzazione del mercato e il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale, in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura, avverrà attraverso pubblico avviso; qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio più rappresentative, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa, a segnalare una terna di nominativi per ciascun componente da eleggere.
5. La Commissione dura in carica due anni.
6. È compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia, coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato, che vorranno assistervi, possibilmente in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
9. Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso, nonché nei seguenti casi:
a) revoca della concessione del posteggio da parte del Sindaco per motivi di pubblico interesse;
b) destinazione da parte del Sindaco di appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato e delle immediate vicinanze, ove custodire gli ingombri per coloro che vendono ghiaccio o prodotti ittici nei mercati di cui all'art.1 comma 2 letto a) L.R. n°18/95 e per cui vi è l'obbligo della rimozione degli ingombri;
c) spostamento di luogo o di data di svolgimento del mercato da parte del Consiglio Comunale.
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MERCATO
1. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione di mercato un dipendente comunale dell'Ufficio competente per materia. .
2. Di norma la Commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto il verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di Presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di componenti da eleggere pari almeno alla maggioranza dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai componenti della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione, che dovrà svolgersi presso i locali dell'Ufficio dell'Amministrazione competente per materia.
CAPO III
FORMA ITINERANTE (TIPO "C")
VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.2 della L.R. n°18/95, l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito con le modalità previste dall'art.20 della L.R. n°28/99.
RILASCIO NULLA OSTA ART. 2 COMMA 8 L.R. N°18/95
1. L'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri Comuni, e subordinata al rilascio del Nulla - osta previsto dal comma 8 dell' art. 2 della L.R. 18/95.
2. L'operatore che intende ottenere il Nulla - osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata AR. almeno sette giorni prima dall'inizio dell'attività nel territorio comunale indicando, nella stessa, gli estremi dell' autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore, nonché il periodo per il quale è richiesto il Nulla asta.
3. Il Nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco, nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3 dell' art. 8 della L.R. 1 Marzo 1995 n° 18.
TEMPO DI SOSTA CONSENTITO
1. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 2 comma 4 della L.R. n° 18/95 e l’agricoltore di cui all’art.18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n°59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra di loro almeno cinquecento metri.
2. Non è consentito all’operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l’esercizio dell’attività.
LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
1. Il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutte le Vie e le strade in cui non esista ampio spazio per la sosta del veicolo e degli eventuali utenti, senza intralciare la sede di scorrimento ed in tutte le arterie ad intenso traffico veicolare. Dette Vie strade e Piazze saranno individuate e riportate in apposito elenco pubblico del Dipartimento del traffico. E' comunque vietato il Commercio su aree prospicienti zone archeologiche monumentali e di elevato interesse turistico e nella zona a traffico limitato.
· Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del Commercio in forma itinerante nell'ambito spazi aie di 400 metri dal limite dell'area individuata come Mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.
2. Per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente si applicano le sanzioni previste dall’art. 20 comma 2 della L.R. n° 18/95.
Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della L.R. 1 Marzo 1995 n° 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l' esercizio del Commercio in forma itinerante, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di Commercio in sede fissa di cui alla L.R. 22 dicembre 1999 n° 28, rispetto alla quale potrà anche, occorrendo, essere differenziato.
CAPO IV
FIERE - MERCATO E/O SAGRE
DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE AREE
l. Per fiera o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.
2. Le indicazioni delle aree destinate a fiere e/o sagre possono essere individuate dal Consiglio Circoscrizionale. Lo stesso può dare indicazioni al competente Ufficio Commercio in ordine alle aree da destinare per fiere e/o sagre nell'ambito del territorio di sua pertinenza. I posteggi verranno assegnati in base ai settori merceologici.
3. Per sagre s'intende la promozione di prodotti tipici e la valorizzazione di prodotti locali. Per le stesse si impone il rispetto delle norme igienico - sanitarie, pertanto i richiedenti devono ottenere Autorizzazione sanitaria per i giorni previsti o attestato HCCP con indicazioni precise sulla provenienza dei prodotti e l'attrezzatura da utilizzare deve risultare idonea. Vedi Circolare Assessoriale Sanità Regione Sicilia n°866 del 17/04/96.
DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE / MERCATI E SAGRE
1. L’ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all’attività quotidiana o periodica.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l’intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.
l. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiere - mercato o sagre, devono essere presentate con le stesse modalità di cui agli articoli 5 e 12 della L.R. 1 marzo 1995 n° 18 almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della stessa;
2. La concessione del posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative Autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
3. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di Autorizzazioni di cui all'art.1 comma 2 lettera C , della L.R. 1 marzo 1995 n° 18 e, fra questi, e coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera di cui trattasi;
4. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera - mercato, essi potranno essere assegnati a sorteggio a qualunque operatore munito di una qualsiasi Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale, e l'Ufficio competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio della fiera.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, purché presente.
7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.
8. Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal Comune. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze in fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività.
VENDITA A MEZZO DI VEICOLI
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia a cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali di igiene per le parti di competenza.
CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Il canone per la concessione del suolo pubblico è determinato sulla base delle disposizioni legislative e i regolamenti vigenti ed è applicato secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE
1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. AI servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.
4. AI servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'azienda USL.
5. Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero dell' area nella quale insiste la fiera.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. È ammesso l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete e nel rispetto dei regolamenti ed ordinanze comunali in materia di inquinamento acustico.
10. E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
CAPO V
AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ
3. Le Autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
b) tali iniziative saranno caratterizzate dalla univocità dell'evento.
1. L’effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo il parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.
ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEGLI ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente Regolamento è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposta alla struttura.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL VENDITORE
I venditori possono occupare lo spazio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale e non possono ingombrare aree poste al di fuori del proprio posteggio.
La merce esposta in vendita non può essere collocata ad una altezza superiore a mt. 3,50 e comunque non inferiore ad un metro e 80 dal suolo, fermo restando la merce esposta sui banchi.
I corridoi ed i passaggi per il pubblico debbono essere lasciati liberi per la circolazione dei consumatori e degli esercenti.
Ogni stand deve essere munito di un contenitore per la raccolta dei rifiuti o di un sacco a perdere, a cura del concessionario del posteggio.
L'operatore deve lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e rimuovere da essa i rifiuti.
La merce esposta sui banchi di vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita, i relativi cartellini, o un cartello cumulativo dei prezzi, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità delle merci.
Le merci scadenti o di qualità inferiore non possono essere coperte con altre di qualità superiore.
Non possono essere provocati fuochi tanto nell'area mercantale che nelle adiacenze.
Il Comune provvederà a predisporre attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti.
Nella parte anteriore del banco di vendita deve essere tenuto bene in vista un documento dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione al registro dei commercianti e in quello delle imprese nonché gli estremi dell'autorizzazione amministrativa eventualmente prescritta, per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica.
In caso di rappresentanza del concessionario dovrà essere tenuta esposta anche la lettera di comunicazione al Settore Commercio, della lettera di autorizzazione.
Nell'attività di vendita devono essere usati da parte degli operatori modi cortesi verso il pubblico e gli organi preposti alla vigilanza.
E' vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente concessi, tenere animali nel mercato.
E' vietato ostacolare la libertà di contrattazione di intromettersi, senza richiesta di parte, durante dette trattative e di spargere artificiose notizie allo scopo di provocare alterazione di prezzi.
Gli abusi e le frodi a danno dei compratori, sia nella qualità che nella quantità dei generi venduti, comportano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalle normative.
II Comune previo parere espresso dalle OO.SS. di categoria, sentita la Commissione e la Commissione di Mercato, può prescrivere determinati tipi di banchi ed attrezzature da usarsi nei mercati.
Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti, con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
Il commercio dei prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati congelati, o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti e se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli adeguatamente attrezzati.
Il commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica salvo che sia utilizzato da operatori con veicoli adeguatamente attrezzati e comunque esercitato secondo le vigenti disposizioni in materia.
Le sostanze alimentari avariate o sofisticate debbono essere sequestrate e poste a disposizione delle Autorità Sanitarie. Nel caso in cui sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, le Autorità Sanitarie ordinano la distribuzione dei prodotti sequestrati previo campionamento (Art. 20 D. P. R. n°327/80).
Le derrate alimentari poste in vendita nei mercati devono essere tenute in modo che possono essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari addetti alla vigilanza Sanitaria.
Le merci debbono essere messe bene in vista del pubblico, onde il compratore non possa essere ingannato. Le derrate poste in vendita, all'atto dell'acquisto, debbono essere pesate al netto; è consentito l'uso di carta che corrisponda alla percentuale di peso stabilita dalle vigenti leggi.
Nei mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari non conformi alle norme igienico sanitarie. Si intendono posti in vendita, i prodotti che si trovano nell'area di posteggio.
Non possono essere venduti e posti in vendita prodotti non contemplati dall'autorizzazione rilasciata dall' Amministrazione Comunale.
I Prodotti di cui è vietata la vendita sono confiscati.
Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.
Nei mercati è proibito macellare, spennare o sviscerare animali, è altresì vietato indossare grembiuli sanguinanti alla visita del pubblico.
Il pollame deve essere posto in vendita già spennato e sviscerato, i conigli liberati dalle parti distali degli arti e sviscerati.
Le norme del presente articolo non sono applicabili ai prodotti ittici.
Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti idrici ed elettrici esistenti, senza la preventiva autorizzazione dell' Amministrazione Comunale.
Gli allacciamenti ed il consumo sono a totale carico degli utenti.
Nel caso che gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero verificare nei mercati.
Le bilance debbono essere vidimate dall'Ufficio Metrico ed esattamente equilibrate con i livelli bene in vista dalla parte degli acquirenti.
I venditori debbono indossare abiti puliti e decenti, e possibilmente avere un camice di colore chiaro. Chi vende salumi, carni, formaggi, pasta e simili prodotti alimentari deve indossare un camice di colore chiaro sempre pulito e copricapo.
Le attrezzature del posteggio, le bilance, i pesi, i contenitori ecc. debbono essere sempre puliti.
E' vietato tenere nel posteggio materiali che siano causa di cattivo odore e di esalazioni nocive.
Gli organi di sorveglianza nei mercati hanno il diritto di prendere visione dei documenti riguardanti l'origine e la provenienza della merce esposta in vendita o comunque esistente nell' ambito del mercato.
DISPOSIZIONI FINALI
AMPIEZZA POSTEGGI
Nei mercati giornalieri l’area da occupare non potrà superare mq. 6 per le derrate alimentari, e mq. 12 per gli altri settori; tale metraggio non è applicabile ai mezzi autorizzati (Automarket).
SANZIONI
1. L'operatore che esercita il Commercio su Aree Pubbliche senza la prescritta Autorizzazione, fuori dal territorio o posteggio previsto dall'Autorizzazione stessa e non rispetta i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività, nonché la distanza individuata dal presente Regolamento tra due soste susseguenti, è punito con la confisca delle merci e delle attrezzature e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,94 ad €.1.549,37.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti posti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,29 ad €. 516,46 ; analoga sanzione viene elevata a coloro che non rispettano l'obbligo di lasciare giornalmente l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.
3. La vendita e l'esposizione di prodotti non compresi nell'Autorizzazione è punita con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'Autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,94 ad €. 1.549,37 .
4. L'occupazione di una superficie maggiore di quella concessa e il mancato rispetto dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere da essa i rifiuti prodotti dallo stesso operatore, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,65 ad €. 516,46 .
5. Agli effetti dell'art.20, comma 1 della L.R. n°18/95 non fa parte delle attrezzature o di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
6. Così come previsto dal comma dell'art.20 della citata L.R. n°18/95, equivale alla distruzione delle merci sequestrate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.
RINVIO A LEGGI E E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le Leggi e Regolamenti generali in vigore, ed in particolare le disposizioni contenute nella L.R.1 marzo 1995 n° 18, nella L.R. 8 gennaio 1996 n° 2 e nella L.R. n° 28/99.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Il mercato giornaliero di Mazzarona - via Algeri - (Area di parcheggio ) - previsto dall'art. 9 del presente regolamento - entrerà in funzione solo a seguito dell'avvenuto spostamento in altro sito del mercato settimanale della stessa via Algeri.
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entrerà in vigore appena decorsa la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.