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Manuale per la spesa intelligente

Vanno ricordate innanzi tutto alcune regole, sia per il consumatore sia per il venditore.

·       In tutti i casi fa fede soltanto il prezzo esposto, anche se per errore non è stato aggiornato. Se quello battuto alla cassa è superiore, il consumatore ha diritto alla detrazione (D. L.vo n. 114/1998 e art. 1336 Codice civile).

 Nei bar, se non è esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, il consumatore ha il diritto di pagare quello delle corrispondenti consumazioni al banco (L. n. 287/1991).

Il prezzo esposto deve essere “al chilo” per la merce sfusa. Il consumatore può denunciare negozianti e ambulanti furbi che espongono il prezzo per “½ chilo”, approfittando poi della acquiescenza dei compratori. La sanzione prevista è di 1032 euro (D. L.vo n. 84/2000).

Responsabile del prodotto difettoso è sempre il venditore, non il produttore (D. L.vo n. 24/2002). Se vi dicono il contrario, vi stanno raggirando.

Il venditore ha l’obbligo di sostituire un prodotto notevolmente difettoso. Se il prodotto non è sostituibile, il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo (D. L.vo n. 24/2002). Sta al consumatore accettare o rifiutare l’eventuale “bonus” offerto dal commerciante per un altro acquisto di pari importo. In ogni caso, il “bonus” dovrebbe avere la validità di un anno (art. 2955 Codice civile). Non è assolutamente vero che durante il periodo dei saldi il prodotto difettoso non deve essere sostituito o rimborsato (D. L.vo n. 114/1998).

 La vendita di tutte le merci si intende sempre a “peso netto” e il consumatore ha diritto alla detrazione completa della tara, che si ha quando nel relativo quadrante della bilancia appare un numero (4, 6, 8, ecc.) corrispondente al peso in grammi dell’involgente. Se il numero è zero, il commerciante vi sta raggirando (L. n. 441/1981). Se il consumatore sospetta che nei prodotti alimentari confezionati il contenuto sia inferiore a quello dichiarato in etichetta, ha diritto di chiedere l’apertura della confezione e la pesatura del contenuto (D.M. 21/12/1984).
I prodotti alimentari recanti in etichetta la dizione “da consumarsi entro il …” non possono essere venduti al consumatore dopo la data di scadenza, sotto pena di una sanzione (D. L.vo n. 109/1992). Se invece c’è scritto “preferibilmente entro il …” possono essere venduti dopo la scadenza, ma ne è responsabile il venditore.

 Nessuna norma o sentenza prevede che il sacchetto di plastica debba essere ceduto gratis al consumatore, anche se riporta la pubblicità del supermercato o del negozio.

 Non c’è alcun diritto al “ripensamento” del consumatore che ha acquistato un prodotto in un negozio e che, per aver semplicemente cambiato idea, intenda restituire il prodotto e riavere i soldi.

Viceversa, non è vero che qualche norma fiscale vieti al negoziante di rimborsare il cliente qualora sia accettata la restituzione del prodotto.

Nessuna norma impone al negoziante di accettare i pagamenti con carte di credito o assegni.

Non c’è alcuna norma che vieti di aumentare i prezzi, tranne per pochissimi prodotti come medicinali, sigarette, fiammiferi, eccetera.
Se il consumatore compra in un negozio un prodotto che poi vede a un prezzo assolutamente inferiore in un altro negozio, non ha alcun diritto al rimborso, neanche parziale.

Ricordate le regole generali: c’è da dire che, ormai, fare la spesa alimentare è diventata una professione. Le norme che disciplinano la produzione e l’etichettatura sono ormai così tante e intricate (spesso devono anche essere interpretate) che il consumatore dovrebbe svolgere uno studio approfondito prima di fare una scelta consapevole. Chi non è interessato alla qualità potrebbe lasciarsi guidare soltanto dal prezzo e da un certo punto di vista questa sarebbe una soluzione giusta: a un prezzo basso o a quello più basso, che nei supermercati viene chiamato “primo prezzo”, corrisponde normalmente una qualità bassa, ma c’è il vantaggio di pagare un prezzo corrispondente, senza inganni. Fra l’altro, gli hard discount vendono a prezzi bassi prodotti non raramente paragonabili a quelli di marca. Viceversa, un prezzo alto mette in imbarazzo, perché spesso non è affatto corrispondente alla qualità del prodotto e si paga soltanto il nome o più semplicemente una strategia di marketing che tiene il prezzo alto per ingannare il consumatore e fargli credere che dietro c’è molta qualità. Comunque, si possono ricordare anche qui alcune regole generali che possono fare da “linee guida”.

·       Nella scelta di un prodotto alimentare la prima regola è leggere l’elenco degli ingredienti riportato in etichetta o su cartelli esposti al pubblico. In base alle norme comunitarie e nazionali, l’elenco deve essere in ordine decrescente di quantità degli ingredienti impiegati e ciò significa che il primo nominato è più del secondo, il secondo più del terzo e così via. Tale regola permette spesso di capire la qualità o la convenienza di un prodotto rispetto ad un altro di prezzo diverso o analogo, controllando il posto che occupano gli ingredienti più costosi o pregiati. Per esempio, il ragù di carne in un “sugo al ragù”, le uova e il burro in un panettone o in altri dolciumi, il pesce in un surgelato ricettato con contorno, eccetera.

·       In etichetta, però, bisogna controllare anche il tipo di ingredienti. Una salsa sarà probabilmente più qualitativa se è stato adoperato olio extra vergine d’oliva anziché olio di semi e lo stesso può valere per i biscotti fatti con il burro anziché con la margarina (che costa meno) o per una maionese che dichiara “uova fresche” anziché semplicemente “uova” (che possono essere in polvere o congelate).

·       Contano anche le informazioni complementari riportate in etichetta, che sono facoltative (come l’avvertenza che le uova sono fresche), ma che devono essere veritiere, perché altrimenti potrebbe configurarsi il reato di frode in commercio. Ogni informazione complementare va valutata caso per caso e secondo il tipo di alimento, purchè non sia generica o a carattere pubblicitario (come “prima scelta”, “dalle migliori selezioni”, eccetera).

·       Attenzione anche alla denominazione commerciale del prodotto, che sembra banale ma può essere importante. Quella che dalla raffigurazione in etichetta sembra una panna potrebbe non avere nulla a che fare con il latte ed essere a base di grassi idrogenati, ma in tal caso non può chiamarsi “panna” e avrà una denominazione di fantasia.

·       La denominazione commerciale è doppiamente importante quando vi è una classificazione normativa perché, in diversi casi, rivela immediatamente la qualità del prodotto alimentare. Così, l’olio extra vergine d’oliva è meglio dell’olio vergine o dell’olio d’oliva, il latte fresco pastorizzato è meglio del latte pastorizzato, le uova extra sono più fresche delle uova di categoria A, il succo di frutta contiene più frutta del nettare, eccetera.

·       Anche le denominazioni d’origine riconosciute dall’Unione europea, ovvero DOP (denominazione d’origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), sono una garanzia di qualità sia perché i prodotti con tali qualifiche devono provenire da una determinata zona, sia perché devono essere fatti rispettando un preciso disciplinare di produzione. Quest’ultimo deve essere rispettato anche dai prodotti STG (specialità tradizionali garantite).

·       Tra le denominazioni tutelate rientrano pure i prodotti biologici, sia agricoli sia zootecnici, che devono essere ottenuti rispettando precise regole di produzione tradizionale e che sono riconoscibili dalla dizione in etichetta “Agricoltura biologica – regime di controllo CE”.

·       In molti casi la data di scadenza è importante perché più è lontana e più sta a significare una maggiore freschezza del prodotto. In altri casi è vero invece il contrario. In uno yogurt, per esempio, una data di scadenza più lontana significa probabilmente una maggiore presenza di bacilli lattici benefici per l’organismo, ma un tonno all’olio, un salame, un prosciutto o un formaggio duro guadagnano in sapidità con il trascorrere del tempo (entro certi limiti).

·       Nei prodotti alimentari possono essere usati soltanto gli additivi permessi (secondo una lista valida in tutta l’Unione europea) e considerati senza rischi per la salute, dopo prove e studi molto rigorosi. In qualche caso, gli additivi svolgono una funzione utile per la salute, come i nitrati nei salumi, che neutralizzano il letale botulino, o i conservanti per bloccare la proliferazione di germi nocivi. In altri casi, la presenza di additivi è un indice di scarsa qualità: se in un formaggio molle ci sono polifosfati, ortofosfati o addensanti, significa che è fatto con molta acqua e il tiabendazolo sulle arance serve solo a prolungarne artificialmente la conservazione. Come regola generale, anche se non assoluta, fra due prodotti della stessa tipologia è preferibile quello senza additivi e lo stesso vale per i coloranti, che hanno una funzione puramente estetica e di nessuna utilità.

·       Alcuni ingredienti possono essere indicati in etichetta con una denominazione generica e senza una precisa specificazione. Così il termine “oli vegetali” può significare che sono stati impiegati oli tropicali contenenti molti acidi grassi saturi sconsigliati dai nutrizionisti e lo stesso vale per “grassi vegetali”. Anche per la gelatina non è obbligatoria la specificazione dell’origine animale o vegetale ed è ugualmente facoltativo precisare da quale animale è stato ricavato l’estratto di carne. Quindi è preferibile scegliere prodotti con l’indicazione precisa degli ingredienti usati.

 

 
 
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Aggiornato il: 07 dicembre 2005