Il ricorso amministrativo
La legge dà la
possibilità al trasgressore di esercitare
due diverse facoltà difensive: in
forma scritta ed in forma orale.
L'art. 18 della
Legge n° 689/81 dispone che
gl'interessati possono far pervenire
scritti difensivi e documenti all'ufficio
competente, entro trenta giorni
dalla data della contestazione o
della notificazione, indicando gli
estremi del verbale; è facoltà di
tali soggetti chiedere anche di
essere sentiti personalmente.
La medesima garanzia
è disposta dall'art. 203 del
Codice della Strada e si riferisce
ai Verbali di Contestazione relativi
alle violazioni delle norme sulla
circolazione stradale.
Le differenze
indicate dal Codice della Strada
rispetto alla legge n° 689/81, sono:
Il ricorso deve essere proposto
al Prefetto del luogo della commessa
violazione, ma indirizzato all'Ufficio
o Comando cui appartiene l'organo
accertatore (Comando della Polizia
Municipale di Siracusa); Il
termine entro il quale presentare
ricorso è di sessanta giorni.
Attenzione!
L'eventuale ricorso viene esaminato
dall'Autorità competente, solo se
NON è stato effettuato il
pagamento della cifra indicata sul
verbale.
Il pagamento,
infatti, interrompe la procedura
sanzionatoria, mentre col ricorso,
il trasgressore si rimette alla
decisione dell'autorità amministrativa,
la quale può accoglierlo, ordinando
l'archiviazione del verbale, o rigettarlo
emettendo ordinanza ingiunzione
di pagamento per un importo sicuramente
superiore a quello inizialmente
previsto per il pagamento in misura
ridotta.
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