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1. Costituiscono
servizi di polizia stradale:
la prevenzione e l'accertamento
delle violazioni in
materia di circolazione
stradale;
la rilevazione degli
incidenti stradali;
la predisposizione e
l'esecuzione dei servizi
diretti a regolare il
traffico;
la scorta per la sicurezza
della circolazione;
la tutela e il controllo
sull'uso della strada
2. Gli
organi di polizia stradale
concorrono, altresì,
alle operazioni di soccorso
automobilistico e stradale
in genere. Possono,
inoltre, collaborare
all'effettuazione di
rilevazioni per studi
sul traffico.
3. Ai
servizi di polizia stradale
provvede il Ministero
dell'interno, salve
le attribuzioni dei
comuni per quanto concerne
i centri abitati. Al
Ministero dell'interno
compete, altresì, il
coordinamento dei servizi
di polizia stradale
da chiunque espletati.
4.
Gli interessati possono
chiedere agli organi
di polizia di cui all'articolo
12 le informazioni acquisite
relativamente alle modalità
dell'incidente,
alla residenza ed al
domicilio delle parti,
alla copertura assicurativa
dei veicoli e ai dati
di individuazione di
questi ultimi.
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