Polizia Municipale

 

AVVERTENZE PER EVITARE LA CONFISCA DELLO SCOOTER

In vigore dal 23 agosto nuove regole della strada e sanzioni più severe soprattutto per chi guida moto e motorini, ma non solo. Gli articoli 5 e 5 bis della legge 168/2005, oltre a confermare il contenuto delle modifiche introdotte con il decreto-legge 115/2005, hanno modificato 5 articoli del codice della strada e per la precisione il 97, 116, 208, 213, 214 e introdotto una nuova ipotesi di revoca della patente con l'articolo 130-bis.
Per quanto riguarda il cosiddetto "popolo delle due ruote" ci sono molte novità. La più importante è l'inasprimento delle sanzioni che prevede la confisca del veicolo (ciclomotore, motociclo o motoveicolo) che, secondo le disposizioni del comma 2-sexies dell' articolo 213, scatta nei casi in cui si violino gli articoli 169 comma 2 e 7 , 170 e 171 del Codice.

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Art. 169

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vuotoTrasporto di un numero di persone superiore a quello previsto dal documento di circolazione

La modifica dell'art. 169 ai commi 2 e 7 prevede la confisca del mezzo in caso di trasporto di un numero di persone superiore a quello previsto dal documento di circolazione, oltre al pagamento di una sanzione che va da € 143,00 a € 573,00.
Tutto ciò sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne

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Art. 170

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vuotoTrasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a due ruote

La modifica dell'art. 170, comporta la confisca nei casi in cui alla guida di motocicli o ciclomotori a due ruote il conducente non abbia il libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, o non stia seduto in posizione corretta o non regga il manubrio con ambedue le mani, tranne che in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Anche l'eventuale passeggero, presente solo quando consentito dal documento di circolazione, non deve sedersi in modo instabile e non equilibrato. La nuova sanzione accessoria della confisca di ciclomotori e motoveicoli si applica quindi anche nelle ipotesi delle violazioni dei commi 3,4 e 5 (posizione del passeggero, divieto di farsi trainare, trasporto di oggetti e animali) per i quali la previgente normativa non prevedeva nessuna sanzione accessoria.
La confisca è anche prevista nei casi in cui ciclomotori e motocicli trainino si facciano trainare da altri veicoli o se vengano trasportati oggetti non solidamente assicurati o che sporgano lateralmente o, longitudinalmente oltre i 50 cm., o che impediscano o limitino la visibilità al conducente. Per quanto riguarda il trasporto di animali su motocicli e ciclomotori, questi debbono essere custoditi in apposita gabbia la cui sporgenza non deve superare i limiti predetti.
Oltre alla confisca del mezzo il trasgressore in questi casi è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 68,00 a euro 275,00. Questo è applicabile sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne.

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Art. 171

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vuotoUso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

La Modifica dell'art. 171 comporta la confisca del motociclo o ciclomotore per i conducenti che durante la marcia non indossino o non tengano regolarmente allacciato il casco protettivo che deve essere conforme ai tipi omologati. Oltre alla confisca è prevista una sanzione amministrativa da € 68,00 a € 275,00. La confisca e le sanzioni sono applicabili sia per la violazione amministrativa commessa da un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne

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Revoca della patente

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vuotoArt. 130 - bis
revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone

La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale

Art. 213
uso del motociclo o del ciclomotore per commettere un reato

La modifica dell'art. 213 prevede la confisca sia nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne.
In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia a spese del possessore, anche se proprietario, per poi passare alla fase di confisca.

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E' importante sapere che In tutti i casi in cui è prevista la confisca in base alle nuove norme, il veicolo viene sequestrato anche se appartiene a persona diversa dal contravventore.