Città di Siracusa

 

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Regolamento Comunale per i Servizi di Assistenza domiciliare anziani e portatori handicap

 

 

 

 

Approvato con delibera consiliare n. 16 del 27 Gennaio 2005

 

 

 

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI HANDICAP

Art. 1
Finalità

  • Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazione di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.

  • Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.

  • L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabiliti di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione.

  • Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ad anziani, disabili, minori, famiglie multi-problematiche.

Art. 2
Beneficiari

  • Possono fruire del servizio, a causa delle loro certificate condizioni, tutti i soggetti residenti nel territorio cittadino che a causa delle loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive da quelle familiari

Art. 3
Prestazioni

  • Il servizio di assistenza domiciliare e portatori h prevede le seguenti prestazioni:

a) Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei   servizi);
b) Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzare dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, iuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilizzazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
c) Aiuto nella preparazione dei pasti;
d) Lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
e) Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.), commissioni varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari);
f) Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche  in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli etc.)

Art. 4
Forme di erogazione del servizio

  • Il servizio d'assistenza domiciliare e portatori h si realizza:
  • attraverso convenzioni in sistema di accreditamento con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'Albo Regionale;
  • L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative   e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa vigente.
  • L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio del Servizio Sociale del Comune.
  • Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del servizio Sanitario Regionale.

Art. 5
Prestazione e istruttoria delle istanze

  • Le istanze dell'interessato o del suo rappresentante legale vanno presentate alla Ripartizione Attività Sociale o ad uffici distaccati o attraverso patronati o associazioni di categoria, su apposito modulo, fornito dall'Amministrazione Comunale entro i termini e secondo le modalità indicate dal relativo bando, affisso in tutto il territorio cittadino.
  • Il Responsabile del procedimento provvede alla istruttoria delle istanze e, tenuto conto per gli anziani ed handicappati dei criteri stabiliti nella normativa di settore, verifica i requisiti formali di legittimità.
  • Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione dell'Ufficio a pena di decadenza.
  • L'amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

Art. 6
Condizioni di ammissibilità

  • Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'Ufficio di Servizio Sociale si avvale di Assistenti Sociali che provvedono alla compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del medico di famiglia.
    Le schede di rilevazione misurano:
    a) Il grado dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali, certificate dalle competenti strutture sanitarie;
    b) Il livello di assistenza di cui gode il soggetto;
    c) Le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.
  • Il Servizio Socio Professionale, viste le condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni di ammissibilità al servizio e formula, in caso di accoglimento della domanda, un piano di intervento personalizzato al singolo caso, con l'eventuale collaborazione del nucleo familiare dell'assistito.
  • In esso viene specificato il tipo, la frequenza e la durata delle prestazioni erogate.

Art. 7
Graduatorie

  • Il responsabile del procedimento, previo parere della Commissione Consultiva anziani, verificate le condizioni di ammissibilità al servizio, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, formula graduatorie differenziate per  categorie di bisogni, seguendo i parametri stabiliti nel bando relativo  all'erogazione del servizio , sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione, tenendo in considerazione la situazione reddituale di ogni singolo richiedente attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (es. mod. 730 - mod. UNICO)
  • A parità di punteggio viene preferito che è più anziano di età.
  • Le graduatorie sono affisse all'Albo Pretorio per 10 giorni e possono essere visionate anche presso i locali degli Uffici Circoscrizionali.
  • Durante tale periodo e nei 10 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni le quali vengono esaminate dal responsabile del procedimento.

Art. 8
Aggiornamento graduatorie

  • Entro i primi 10 giorni di ogni mese, il Responsabile del procedimento esamina le istanze, debitamente documentate, dei soggetti per i quali siano insorti i requisiti prescritti oltre i termini di scadenza del bando e valuta, inoltre, le variazioni da apportare sulla base delle osservazioni pervenute.
  • Il Responsabile del procedimento, provvede, quindi, fatti salvi i diritti acquisiti, all'aggiornamento delle graduatorie che vengono affisse il 15 di ogni mese e seguono l'iter procedurale previsto dall'art. 7.

Art. 9
Scorrimento graduatorie

  • Le graduatorie periodicamente aggiornate secondo le modalità previste dall'art. 8 restano valide ai fini dello scorrimento fino al nuovo bando; esse possono essere utilizzate nei seguenti casi:
    a) Cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
    b) Impinguamento dei capitoli di bilancio.

Art. 10
Cessazione e sospensione del servizio

  • Il servizio domiciliare può cessare in caso di :
    a) Rinuncia dell'utente;
    b) Decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
    c) Termine del piano di intervento;
    d) Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.
  • Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione

Art. 11
Gratuità

  • Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia di Euro 10.100,00 con  un componente e di Euro 13.500,00 con due componenti oltre i 70 anni;
  • Di Euro 8.300,00 con un componente e di Euro 11.100,00 con due componenti con età inferiore ai 70 anni.
    Per tutti gli utenti esclusi dalla fascia esente di cui al comma 1 e 2  del presente articolo, aventi diritto e rientrando nella graduatoria, è prevista la compartecipazione al costo di Euro 3,00 per ogni ora di servizio erogata (20% su Euro 15,00 costo sostenuto dall'A.C.) e più precisamente se l'utente rientra nello scaglione di reddito da Euro 10.101,00 ed Euro 15.000,00 con un componente oltre i 70 anni, oppure da Euro 8.301,00 ed Euro 13.000,00 con un componente ed inferiore a 70 anni, oppure da Euro 11.101,00 ad Euro 16.000,00 con due componenti inferiori a 70 anni.
  • La compartecipazione al costo sale ad Euro 4,50 per ogni ora di servizio erogata (30% su Euro 15,00 costo sostenuto dall'A.C. ) e più precisamente se l'utente rientra nello scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ed Euro 20.000,00 ed oltre con un componente oltre i 70 anni, oppure da Euro 18.001,00 ad Euro 23.000,00 ed oltre con due componenti e oltre i 70 anni, oppure da Euro 13.001,00 ad Euro 18.000,00 ed oltre con un componente inferiore a 70 anni, oppure da Euro 16.001,00 ad Euro 21.000,00 ed oltre con due componenti ed inferiore a 70 anni.
  • Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione, comporta sospensione del servizio.

Art. 12
Verifiche

  • Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni e sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, sono condotte d'ufficio dal servizio Sociale Professionale con scadenza almeno semestrale o su segnalazione degli operatori di servizio.
  • Delle verifiche effettuate è compilata apposita relazione scritta da tenersi agli atti in forma riservata.
  • Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo, intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno.

Art. 13
Controlli

  • E' fatto obbligo all'Ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.
  • Detti controlli sono altresì condotti dalle Commissioni consultive specifiche, così come previsto dalla normativa vigente.
  • L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.
  • Resta salva la facoltà dell'Ufficio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre a quelli definiti dal campione.
  • Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

Art. 14
Norme finali

  • Dal momento che il presente Regolamento entra in vigore si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.
  • Il presente Regolamento è soggetto a revisione si ricorrono i presupposti normativi.