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REGOLAMENTO PER I
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI HANDICAP |
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Art. 1
Finalità |
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Il servizio di
assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o
reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di
appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o
di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare.
Ciò per contribuire al superamento di situazione di temporanea
difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il
recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.
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Il servizio di
assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali e/o educative
rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il
ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano
strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e
potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo
familiare.
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L'assistenza
domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio
integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o
specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede
l'attivazione di forme stabiliti di coordinamento e di collegamento
sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di
erogazione.
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Il servizio di
assistenza domiciliare è rivolto ad anziani, disabili, minori,
famiglie multi-problematiche.
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Art. 2
Beneficiari |
- Possono fruire del servizio, a causa
delle loro certificate condizioni, tutti i soggetti residenti nel
territorio cittadino che a causa delle loro condizioni psichiche,
fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non
sono in grado per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi
autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive da
quelle familiari
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Art. 3
Prestazioni |
- Il servizio di assistenza domiciliare
e portatori h prevede le seguenti prestazioni:
a) Aiuto per il governo e l'igiene
dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene
degli ambienti e dei servizi);
b) Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzare dal letto, pulizia
della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei
pasti, iuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti
invalidi, mobilizzazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di
accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
c) Aiuto nella preparazione dei pasti;
d) Lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
e) Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.), commissioni
varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti,
sulle pratiche, servizi sociali e sanitari);
f) Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali,
anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le
strutture ricreative e culturali per una migliore socializzazione dei
soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre necessità, presso
centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli etc.) |
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Art. 4
Forme di erogazione del servizio |
- Il servizio d'assistenza domiciliare e
portatori h si realizza:
- attraverso convenzioni in sistema di
accreditamento con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'Albo
Regionale;
- L'Amministrazione Comunale, inoltre,
per attività integrative e di supporto al servizio,
può avvalersi della prestazione gratuita di organizzazioni di
volontariato nel rispetto della normativa vigente.
- L'attività di programmazione,
coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata
dall'Ufficio del Servizio Sociale del Comune.
- Tutte le prestazioni di carattere
sanitario sono di competenza e a totale carico del servizio
Sanitario Regionale.
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Art. 5
Prestazione e istruttoria delle istanze |
- Le istanze dell'interessato o del suo
rappresentante legale vanno presentate alla Ripartizione Attività
Sociale o ad uffici distaccati o attraverso patronati o associazioni
di categoria, su apposito modulo, fornito dall'Amministrazione
Comunale entro i termini e secondo le modalità indicate dal
relativo bando, affisso in tutto il territorio cittadino.
- Il Responsabile del procedimento
provvede alla istruttoria delle istanze e, tenuto conto per gli
anziani ed handicappati dei criteri stabiliti nella normativa di
settore, verifica i requisiti formali di legittimità.
- Qualora l'istanza non risulti completa
è ammessa l'integrazione della medesima entro 30 giorni dalla
notifica della comunicazione dell'Ufficio a pena di decadenza.
- L'amministrazione Comunale ha facoltà
di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella
espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa
servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a
valutare la tipologia del bisogno.
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Art. 6
Condizioni di ammissibilità |
- Al fine di valutare le condizioni di
ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'Ufficio di
Servizio Sociale si avvale di Assistenti Sociali che provvedono alla
compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da
questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del
medico di famiglia.
Le schede di rilevazione misurano:
a) Il grado dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni
psichiche, fisiche e sensoriali, certificate dalle competenti
strutture sanitarie;
b) Il livello di assistenza di cui gode il soggetto;
c) Le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.
- Il Servizio Socio Professionale, viste
le condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni di
ammissibilità al servizio e formula, in caso di accoglimento della
domanda, un piano di intervento personalizzato al singolo caso, con
l'eventuale collaborazione del nucleo familiare dell'assistito.
- In esso viene specificato il tipo, la
frequenza e la durata delle prestazioni erogate.
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Art. 7
Graduatorie |
- Il responsabile del procedimento,
previo parere della Commissione Consultiva anziani, verificate le
condizioni di ammissibilità al servizio, entro 30 giorni dalla
scadenza del bando, formula graduatorie differenziate per
categorie di bisogni, seguendo i parametri stabiliti nel bando
relativo all'erogazione del servizio , sulla base dei punteggi
attribuiti nelle schede di rilevazione, tenendo in considerazione la
situazione reddituale di ogni singolo richiedente attraverso la
presentazione della dichiarazione dei redditi (es. mod. 730 - mod.
UNICO)
- A parità di punteggio viene preferito
che è più anziano di età.
- Le graduatorie sono affisse all'Albo
Pretorio per 10 giorni e possono essere visionate anche presso i
locali degli Uffici Circoscrizionali.
- Durante tale periodo e nei 10 giorni
successivi, gli interessati possono presentare memorie ed
osservazioni le quali vengono esaminate dal responsabile del
procedimento.
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Art. 8
Aggiornamento graduatorie |
- Entro i primi 10 giorni di ogni mese,
il Responsabile del procedimento esamina le istanze, debitamente
documentate, dei soggetti per i quali siano insorti i requisiti
prescritti oltre i termini di scadenza del bando e valuta, inoltre,
le variazioni da apportare sulla base delle osservazioni pervenute.
- Il Responsabile del procedimento,
provvede, quindi, fatti salvi i diritti acquisiti, all'aggiornamento
delle graduatorie che vengono affisse il 15 di ogni mese e seguono
l'iter procedurale previsto dall'art. 7.
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Art. 9
Scorrimento graduatorie |
- Le graduatorie periodicamente
aggiornate secondo le modalità previste dall'art. 8 restano valide
ai fini dello scorrimento fino al nuovo bando; esse possono essere
utilizzate nei seguenti casi:
a) Cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
b) Impinguamento dei capitoli di bilancio.
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Art. 10
Cessazione e sospensione del servizio |
- Il servizio domiciliare può cessare
in caso di :
a) Rinuncia dell'utente;
b) Decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
c) Termine del piano di intervento;
d) Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.
- Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea
dell'utente o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di
compartecipazione
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Art. 11
Gratuità |
- Il servizio di assistenza domiciliare
è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la
fascia di Euro 10.100,00 con un componente e di Euro 13.500,00
con due componenti oltre i 70 anni;
- Di Euro 8.300,00 con un componente e
di Euro 11.100,00 con due componenti con età inferiore ai 70 anni.
Per tutti gli utenti esclusi dalla fascia esente di cui al comma 1 e
2 del presente articolo, aventi diritto e rientrando nella
graduatoria, è prevista la compartecipazione al costo di Euro 3,00
per ogni ora di servizio erogata (20% su Euro 15,00 costo sostenuto
dall'A.C.) e più precisamente se l'utente rientra nello scaglione
di reddito da Euro 10.101,00 ed Euro 15.000,00 con un componente
oltre i 70 anni, oppure da Euro 8.301,00 ed Euro 13.000,00 con un
componente ed inferiore a 70 anni, oppure da Euro 11.101,00 ad Euro
16.000,00 con due componenti inferiori a 70 anni.
- La compartecipazione al costo sale ad
Euro 4,50 per ogni ora di servizio erogata (30% su Euro 15,00 costo
sostenuto dall'A.C. ) e più precisamente se l'utente rientra nello
scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ed Euro 20.000,00 ed oltre
con un componente oltre i 70 anni, oppure da Euro 18.001,00 ad Euro
23.000,00 ed oltre con due componenti e oltre i 70 anni, oppure da
Euro 13.001,00 ad Euro 18.000,00 ed oltre con un componente
inferiore a 70 anni, oppure da Euro 16.001,00 ad Euro 21.000,00 ed
oltre con due componenti ed inferiore a 70 anni.
- Il mancato pagamento della quota di
compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata
dall'Amministrazione, comporta sospensione del servizio.
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Art. 12
Verifiche |
- Le verifiche sull'efficacia delle
prestazioni e sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto,
sono condotte d'ufficio dal servizio Sociale Professionale con
scadenza almeno semestrale o su segnalazione degli operatori di
servizio.
- Delle verifiche effettuate è
compilata apposita relazione scritta da tenersi agli atti in forma
riservata.
- Le verifiche possono comportare la
sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del
programma di intervento individualizzato (tipo, intensità e durata
delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno.
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Art. 13
Controlli |
- E' fatto obbligo all'Ufficio di
Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle
prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi
individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi,
sull'osservanza delle clausole contrattuali.
- Detti controlli sono altresì condotti
dalle Commissioni consultive specifiche, così come previsto dalla
normativa vigente.
- L'Ufficio di Servizio Sociale ha,
inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.
- Resta salva la facoltà dell'Ufficio
Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre a quelli
definiti dal campione.
- Nei confronti dei soggetti che abbiano
volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro
condizione patrimoniale, l'Amministrazione si riserva di esercitare
azione di rivalsa e azione legale.
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Art. 14
Norme finali |
- Dal momento che il presente
Regolamento entra in vigore si ritiene abrogata ogni altra norma
regolamentare con esso in contrasto.
- Il presente Regolamento è soggetto a
revisione si ricorrono i presupposti normativi.
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