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TITOLO V
Decentramento e Partecipazione

 

SEZIONE I – CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

ART.  40 I principi
ART.  41 Organi della Circoscrizione
ART.  42 Attribuzioni e funzionamento
ART.  43 Durata in carica dei Consigli di Circoscrizione
ART.  44 Poteri consultivi, propositivi e gestionali
ART.  45 Funzioni deliberative dei Consigli di Circoscrizione
ART.  46 Conferenza Presidenti Consigli Circoscrizionali
ART.  47 Deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione

SEZIONE II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.  48 Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune
ART.  49 Diritto all'imformazione
ART.  50 Ufficio Stampa
ART.  51 Sportello C.E.E.
ART.  52 Protezione Civile
ART.  53 Partecipazione al procedimento amministrativo
ART.  54 Valorizzazione del libero associazionismo
ART.  55 Istituzione organismi permanenti di partecipazione
ART.  56 Albo associazioni
ART.  57 Il Consiglio Comunale dei ragazzi
ART.  58 Consultazione della popolazione del Comune
ART.  59 Diritto di iniziativa e di comunicazione
ART.  60 Diritto di udienza
ART. 61 Referendum Consultivo Comunale
ART. 62 Referendum Consultivo Circoscrizionale 
ART. 63 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
ART. 64 Azione Popolare

SEZIONE III : IL DIFENSORE CIVICO

ART. 65 Attribuzioni
ART. 66 Criteri di nomina
ART. 67 Ineleggibilità - Incompatibilità
ART. 68 Cessazione della carica
ART. 69 Modalità d'intervento
ART. 70 Didensore dei diritti dei bambini
ART. 71 Ufficio

 

SEZIONE I – CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

 ART.  40
I principi

1)     Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico – amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzioni, il Comune articola il proprio territorio in Circoscrizioni (Quartieri).

2)     Il Regolamento comunale sul decentramento stabilisce la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione delle circoscrizioni, le procedure per le modifiche territoriali e le forme di consultazione della popolazione interessata.

3)     Sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento sul decentramento amministrativo, la ripartizione territoriale del Comune in Circoscrizioni resta determinata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.760 del 21/10/1977.

 

ART.  41
Organi della Circoscrizione

1)     Sono organi della Circoscrizione: il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Circoscrizionale.

2)     Il Consiglio Circoscrizionale è composto da un numero variabile di Consiglieri che vanno da 9 a 16, proporzionalmente al numero della popolazione residente, eletti in suffragio diretto unitamente al Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.84/76.

3)     Il Presidente è eletto dal Consiglio Circoscrizionale nel suo seno. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati contenente il nome del candidato alla carica di Presidente e dopo un dibattito sulle sue dichiarazioni.

L’elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di 60 giorni dalla prima convocazione.

Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta il Consiglio viene sciolto.

4)     Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

5)     Il mandato al Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia motivata sottoscritta ed approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

6)     Le funzioni del Presidente del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento sul Decentramento

 

ART.  42
Attribuzioni e funzionamento

1)     Ai Consiglieri Circoscrizionali, in quanto, organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l’esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’amministrazione comunale.

2)     Ai Consiglieri di Circoscrizione  è attribuita autonomia decisionale per l’esercizio dell’attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione nei limiti dell’indirizzo politico – amministrativo definito dal Consiglio Comunale.

3)     I Consigli di Circoscrizione  nell’ambito del proprio territorio, coordinano l’attività del Comune con quella di ogni altra amministrazione pubblica e vigilano su di essa.

4)     I Consigli di Circoscrizione promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorio alla formazione di atti o per l’esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di circoscrizione.

5)     I Consigli di  Circoscrizione esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, nei modi stabiliti dal Regolamento sul Decentramento.

6)     L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate per quanto non disposto dal presente Statuto, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

a)     Le attribuzioni e il funzionamento degli organi della Circoscrizione;

b)     Le modalità per l’esercizio del diritto di udienza dei cittadini singoli o associati innanzi agli organi circoscrizionali per la tutela di interessi collettivi e diffusi, nonché idonee forme di iniziativa, informazione (albo circoscrizionale, sportelli di circoscrizione, varie pubblicità), partecipazione e consultazione popolare nelle attività e materie interessanti (la circoscrizione).

7)     Annualmente in sede di approvazione di bilancio il Consiglio Comunale determina la quota percentuale di risorsa da trasferire ai Consigli Circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni di base e trasferite.

 

ART.  43
Durata in carica dei Consigli di Circoscrizione

1)     I Consigli di Circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alle elezioni dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2)     Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale si applicano le norme introdotte coll’art.2 comma 2 della L.r. 16/12/2000 n.25 che modifica l’art. 11 L.r. 15/9/97 n. 35.

 

ART.  44
Poteri consultivi, propositivi e gestionali

1)     I Consigli di Circoscrizione si articolano in ambiti territoriali omogenei quali strumenti di consultazione e di partecipazione all’attività amministrativa. I consigli di circoscrizione possono svolgere nei limiti del regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione, compiti specifici di amministrazione nei servizi di base.

a)     Esprimono pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, di competenza della Circoscrizione;

b)     Convocano, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti la Circoscrizione;

c)      Formulano proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la Circoscrizione;

d)     Esprimono parere di propria iniziativa o su richiesta, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo quanto stabilito dal regolamento;

2)     Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio; questo in particolare va reso:

a)     Sulle variazioni allo Statuto. Sui regolamenti e relative modifiche esclusi quelli riguardanti il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

b)     Sullo schema di bilancio preventivo, consuntivo e sull’assestamento annuale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, escluse quelle relative a contratti di somministrazione;

c)      sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche;

d)     Sul piano regolatore generale, sulle varianti al piano, sui piani particolareggiati e di zona e di lottizzazione ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e sulla localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la Circoscrizione;

e)     Sui programmi di intervento nei settori sociali ed economici riguardanti la circoscrizione ;

f)        Sui piani commerciali coinvolgenti la circoscrizione;

g)     Sui programmi per il traffico e la viabilità coinvolgenti la circoscrizione;

h)      Acquisto, alienazione, locazione, destinazione ed uso di edifici, impianti ed aree di proprietà comunale ricadenti nella circoscrizione, nonché sulla locazione di immobili da destinarsi a servizi nella circoscrizione;

i)        Sul numero, denominazione, consistenza e delimitazione delle circoscrizioni.

3)     Il parere è allegato agli atti della deliberazione nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o sfavorevole. In caso di parere sfavorevole l’eventuale decisione difforme deve essere motivata.

Il Consiglio Comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio di Circoscrizione non si sia pronunziato entro il termine fissato dal regolamento

4)     Alla Circoscrizione è inoltre affidato un fondo di economato previsto per il proprio funzionamento , la cui gestione sarà esercitata dal dirigente o altro funzionario incaricato secondo le norme stabilite dal regolamento di economato dal Comune capoluogo.

Le funzioni gestionali circoscrizionali sono esercitate secondo le norme stabilite dal regolamento comunale limitatamente alle competenze di interesse circoscrizionale. 

 

ART.  45
Funzioni deliberative dei Consigli di Circoscrizione

1)    Ai Consigli di Circoscrizione sono attribuite funzioni deliberative nel rispetto della programmazione del Consiglio Comunale, nelle materie attinenti:

A)   Ai lavori pubblici limitatamente alla manutenzione straordinaria di:

a)     Edifici delle scuole dell’obbligo, materne e asili nido;

b)     Impianti sportivi di interesse circoscrizionale;

c)      Immobili comunali adibiti a servizi di interesse circoscrizionale;

B) All’uso di istituto e alla gestione dei beni per attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine, nonché ai servizi attinenti agli interessi circoscrizionali;

C) Alla gestione del territorio limitatamente alle concessioni di suolo pubblico e ai mercati rionali, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

2)     Le Circoscrizioni esercitano le funzioni deliberative nelle materie anzidette nei limiti delle risorse attribuite e disponibili nell’ambito del bilancio comunale.

3)     Nel caso che i Consigli di Circoscrizione , benché diffidati dal Sindaco, non adempiano alle funzioni di gestione ad essi attribuite. Il Sindaco avoca la specifica funzione e l’assegna ad un ufficio centrale in relazione al singolo provvedimento. La decisione con  delibera o determina relativa è inviata all’ufficio della circoscrizione per opportuna conoscenza.

4)     Il Comune promuove la realizzazione di strutture proprie per ogni Circoscrizione.

Le Circoscrizioni si avvarranno anche delle strutture centrali dell’amministrazione Comunale.

5)     Saranno definite idonee procedure per il controllo di gestione nelle attività svolte dai Consigli Circoscrizionali in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.

 

ART.  46
Conferenza Presidenti Consigli Circoscrizionali

La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione è composta dagli stessi o dai loro delegati.

Ad essa è affidato principalmente il compito di promuovere accordi intercircoscrizionali e programmi di interesse comune.

Vi partecipano gli Assessori delegati alle materie di volta in volta trattate.

E' presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, che la deve convocare almeno tre volte l'anno, ed in ogni caso prima della propostqa:

a) del bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) della revisione del PRG

 

ART.  47
Deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione

 
Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile così come previsto con l’art.12 comma I  L.r. 23/12/2000 n.30, si applicano altresì per quanto concerne la determina a contrattare le norme di cui all’art.13 della L.r. 23/12/2000 n.30.

 

Le deliberazioni vengono trasmesse entro 5 giorni dalla loro adozione alla Commissione Consiliare cui è demandato il coordinamento, che entro 5 giorni, può chiedere, in caso di violazione della programmazione generale dell’Ente, che il Sindaco sospenda l’efficacia e rimetta la questione al Consiglio Comunale per la decisione. In mancanza di tale richiesta, decorsi i termini di cui sopra, la deliberazione viene pubblicata.

L’esecutività degli atti, l’eventuale richiesta di controllo di legittimità in qualsiasi forma esercitata soggiace alle stesse norme vigenti per l’esecutività degli atti di Giunta e Consiglio.

 

SEZIONE II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

ART.  48
Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune

1)     Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, dalle norme del presente Statuto.

2)      

3)     il Comune e le circoscrizioni utilizzano sistemi informatici di accesso esterno al fine di pubblicizzare tutta l’attività deliberativa e determinativa  con esclusione dei soli atti o parte di essi soggetti alla privacy o comunque riservati ope legis.

 

ART.  49
Diritto all'informazione

1)     Con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio Comunale devono essere resi pubblici in qualsiasi forma, costantemente e senza alcuna limitazione di accesso:

a)  la struttura della dotazione organica del Comune di Siracusa;

b)  elenco nominativi dei beneficiari, singoli, enti, associazioni, di contributi, sussidi ed altre elargizioni effettuate dal Comune e del relativo ammontare con eccezione di quei contributi che possano incidere sulla privacy del cittadino;

c)      elenco degli incarichi e funzioni ricoperti dai dipendenti negli uffici comunali, o in enti o società a partecipazione comunale;

d)     elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti  o a personale estraneo all'Amministrazione, con l'indicazione della natura e durata dell'incarico;

e)     elenco degli appalti e altri negozi stipulati in proprio o come ente appaltante, dal Comune, da aziende o società o consorzi cui partecipa il Comune, con l'indicazione della data, dell'appaltatore, dell'oggetto e valore del negozio. Nonché l'elenco delle eventuali proroghe concesse dell'Amministrazione Comunale o penali;

f)        elenco delle locazioni con l'indicazione del locante proprietario;

g)     elenco degli assegnatari di alloggi comunali e dei beneficiari altri alloggi comunque messi a disposizione del Comune;

h)      elenco degli appalti e altri negozi che riguardano lavori in corso da effettuare nella città, con tutte le indicazioni previste dalla precedente lettera e;

i)        l'ufficio presso cui i cittadini potranno prendere visione della copia del bilancio  consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle variazioni intervenute, nonché del bilancio di previsione dell'anno in corso, adottati dal Comune, da aziende, società o consorzi cui partecipa il Comune e da altri enti dipendenti dal Comune.

j)        l'inventario di tutti i beni immobili appartenenti al Comune, o ad altri enti al quale partecipa il Comune, anche se ubicati fuori città, nonché dei beni comunali destinati ad usi civili e al pubblico godimento dei cittadini, con l'indicazione della  loro effettiva destinazione;

k)      le locazioni ed i contratti di affitto attivi e passivi, e le cessioni a terzi, a qualsiasi titolo di beni comunali, con l'indicazione della durata del rapporto, del contraente o beneficiario, dell'ubicazione dell'immobile, della relativa destinazione;

l)        i redditi dichiarati e la situazione patrimoniale, con le relative variazioni rispetto all'anno precedente, dei Consiglieri Comunali, dei Consiglieri di Circoscrizione, dei componenti l'Ufficio del Difensore Civico, e dei loro congiunti se consenzienti.

m)      Il servizio di Protezione Civile con le sue articolazioni

           

ART.  50
Ufficio Stampa

A)    Il Comune istituisce l'Ufficio Stampa affidato ad idoneo personale iscritto all'Ordine dei Giornalisti. L'Ufficio Stampa ha il compito di pubblicizzare all'esterno le attività dell'Ente nelle sue diverse articolazioni (Sindaco, Giunta, Consiglio, Gruppi Consiliari, Consigli di Quartiere), e di curare le pubblicazioni dell'Ente; la struttura, i criteri di massima, le modalità di nomina, i compiti ed il funzionamento dell'Ufficio stampa saranno disciplinati  dalla legge.

B)    Per garantire una corretta e periodica informazione sui lavori del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale potrà autorizzare, senza alcun onere per il Comune, ad emittenti televisive , la trasmissione in diretta di sedute o di specifiche attività consiliari.

 

 

ART.  51
Sportello C.E.E.

Il Comune disciplina all’interno dell’U.R.P. l'istituzione di un servizio permanente di informazione e di consulenza relativo all'ordinamento e alle attività degli organismi comunitari.

 

ART.  52
Protezione Civile

        Si istituisce il centro operativo di Protezione Civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita , i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legislazione vigente in materia.

        Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di Protezione Civile il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni  azionali, regionali e comunali in materia di Protezione Civile.

 

ART.  53
Partecipazione al procedimento amministrativo

1)     Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

 

ART.  54
Valorizzazione del libero associazionismo

1)     Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.

2)     Il Comune può agevolare gli organismi associativi e di volontariato anche con eventuali sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti dalla legge e dai regolamenti.

3)     La consultazione degli organismi associativi e di volontariato è promossa ed attuata dal Sindaco, dalla Giunta o tramite le commissioni consiliari dal Consiglio Comunale per le rispettive competenze anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali  le consultazioni si riferiscono.

4)     Il Comune assicura  alle associazioni e agli organismi di volontariato il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanti dell'associazionismo negli organi consultivi comunali( e negli organi di partecipazione); assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.

5)     Previa delibera del Consiglio Comunale il Comune può stipulare con tali organismi associativi e di volontariato apposite convenzioni per la gestione dei servizi previsti dalla legge, secondo criteri di economicità e trasparenza.

 

ART.  55
Istituzione organismi permanenti di partecipazione

1)     Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, istituisce, promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, le seguenti consulte settoriali a carattere permanente:

v     consulta per la viabilità ed i trasporti;

v     consulta per lo sviluppo economico e dell'occupazione;

v     consulta dell'ambiente e territorio;

v     consulta della cultura;

v     consulta del volontariato, terza età, problemi sociali;

v     consulta sport e tempo libero;

v     consulta scuola ed educazione;

v     forum dei giovani;

v     consulta femminile.

2)     Il Sindaco convocherà obbligatoriamente una volta all'anno l'assemblea delle consulte, denominata "Consulta per la città".

3)     La costituzione delle singole consulte sarà disciplinata da appositi regolamenti adottati dal Consiglio Comunale.

4)   Il regolamento prevede la composizione e i poteri di ogni consulta.

5)     Le consulte dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi e persone che hanno conoscenza e rappresentanza nei settori indicati al primo comma, al fine di integrare ad arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di specifiche competenze e conoscenze.

 

ART.  56
Albo associazioni

1)     Viene istituito presso la Segreteria Generale del Comune, l'Albo delle libere forme associative operanti nei settori di competenza delle consulte di cui all'articolo precedente;

2)     Il Consiglio Comunale, sentite le associazioni del settore, disciplina, con opportuno regolamento la consultazione permanente di cui all'articolo precedente.

3)     Il regolamento prevede la composizione ed i poteri di ogni consulta.

 

ART.  57
Il Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della città può promuovere l'elezione del Consiglio dei Ragazzi.

Questo Consiglio ha il compito di deliberare in via Consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani  e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Al Consiglio Comunale dei Ragazzi potranno partecipare gli alunni delle scuole elementari e medie.

Sarà cura del Consiglio Comunale predisporre un apposito regolamento.

ART.  58
Consultazione della popolazione del Comune

1)     Al fine di acquisire elementi utili  alle scelte di competenza degli organi Comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può consultare anche attraverso i Consigli Circoscrizionali la popolazione mediante assemblee generali e di Quartiere o di categorie e gruppi sociali.

2)     La consultazione è promossa dagli organi comunali competenti nella materia e può essere anche richiesta dalle consulte, dalle associazioni o dalla popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3)     Al fine della consultazione di cui ai commi precedenti la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni 16.

 

ART.  59
Diritto di iniziativa e di comunicazione

I cittadini possono presentare proposte di deliberazione alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Consiglio Circoscrizionale.

La proposta è sottoscritta da un numero di cittadini pari al rapporto fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune o della Circoscrizione e il numero dei consiglieri assegnati.

La proposta è trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale o al Presidente del Consiglio Circoscrizionale; è iscritta, con la necessaria istruttoria, all'ordine del giorno entro gg. 30 ed è trattata entro i 30 gg. successivi.

I cittadini possono anche inoltrare comunicazioni al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Consiliari e ai Consigli Circoscrizionali. E se riguardanti materie in cui occorre deliberare sono allegate ai relativi atti.

I poteri di cui ai commi precedenti vengono esercitati da comitati di cittadini mediate l'invio di una richiesta scritta che deve contenere la nomina del rappresentante del Comitato.

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Circoscrizionale provvedono a stabilire il giorno in cui il rappresentante del Comitato illustrerà le proposte o effettuerà la comunicazione all'organo istituzionale.

 

ART.  60
Diritto di udienza

Il Comune garantirà a tutti i cittadini singoli o associati la partecipazione alle attività comunali attraverso l'esercizio del diritto di udienza innanzi agli organi istituzionali nelle materie di interesse pubblico generale e collettivo.

Le forme e le espressioni del diritto di udienza sono disciplinate nell'ambito dei servizi, forme associative e di cooperazione tra enti, dai relativi regolamenti.

Il diritto di udienza è sempre assicurato su un piano di parità, trasparenza e conoscenza. Per l’applicazione di tale principio la partecipazione è sempre preceduta in termini congrui da atti e relazioni presentate a cura del richiedente.

 

ART.  61
Referendum Consultivo Comunale

1)     In materia di esclusiva competenza locale è ammesso il referendum consultivo, su iniziativa del Consiglio Comunale o dei cittadini.

2)     Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a cinque, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.

3)     Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

a)     tributi e tariffe;

b)     provvedimenti a contenuto vincolato e definito da leggi statali e regionali;

c)      elezione, nomina e designazione, revoca e decadenza;

d)     personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;

e)     statuto, regolamento del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali;

f)        tutela dei diritti delle minoranze etniche e religione;

4)     Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo analogo oggetto.

5)     Il quesito referendario è proposto dal Consiglio Comunale col voto di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati o da un Comitato promotore di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, costituito presso la sede comunale, che abbia raccolto su fogli che riportano il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario Generale, le firme autenticate di almeno 3.500 elettori.

6)     Le firme devono essere autenticate nei modi e dai soggetti previsti per le corrispondenti elezioni di carattere comunale, regionale e nazionale . Su richiesta del comitato promotore i soggetti abilitati all’autentica concorderanno gli orari di presenza presso le sedi circoscrizionali o altre sedi decentrate al fine di facilitare la raccolta ed autenticazione delle firme. La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 90 giorni dalla vidimazione.

7)     Spetta al Sindaco indire il referendum previa attestazione dirigenziale sulla regolarità formale degli atti. L'accertamento dell'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità del referendum ed il controllo sulle procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, spettano, sentito il Comitato promotore, alla commissione composta dal Difensore Civico, dal Segretario Comunale e dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato. L'attestazione suddetta deve essere effettuata prima della indizione del referendum.

8)     I referendum sono indetti in un'unica giornata nell'anno.

9)     Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e, dallo stesso, reso  noto con adeguata pubblicità alla cittadinanza.

10) Per la validità del referendum è necessario che partecipi al voto il 50% + 1 degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

11)   Con analoghi procedimenti sono ammissibili altri tipi di referendum purchè previsti per legge. Per quanto non previsto si applicano le leggi regionali vigenti al tempo dei referendum o sussidiariamente nazionali.

           

ART. 62
Referendum Consultivo Circoscrizionale

I Consigli di Circoscrizione possono indire referendum consultivo su questioni di interesse di Quartiere.

Il referendum è indetto obbligatoriamente dal Consiglio di Quartiere quando ne facciano richiesta un numero di cittadini elettori non inferiore al 3% della popolazione del Quartiere.

Si applica l'art. 59 per quanto riguarda il quesito referendario, le materie oggetto del referendum e le modalità il cui i cittadini  possono promuovere il referendum.

 

 

ART.  63
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
 

1)    Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, con firme autenticate nei modi di legge, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno inviate al Sindaco che ne dà informazione all’Assessore al ramo che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2)     Entro 60 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3)     Di quanto precede il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo Consiglio Comunale in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

 

ART.  64
Azione popolare

Ciascun elettore può fare valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

 

 

SEZIONE III : IL DIFENSORE CIVICO


ART.  65
Attribuzioni

   

1)    Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza, un corretto rapporto tra le istituzioni ed i cittadini singoli od associati, e la tutela degli stessi nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune di Siracusa istituisce l'ufficio del Difensore Civico.

2)    Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e non decade contestualmente  al Consiglio Comunale.

E' eletto a scrutinio segreto il candidato che ottiene nelle due prime votazioni la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

        L'elezione del difensore civico avviene nella seduta immediatamente successiva a quellea dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

        Fino all'elezione del Difensore Civico il Consiglio Comunale può deliberare solo sugli atti urgenti ed indifferibili ai sensi di legge.

3)   Il Difensore Civico giura nelle mani del Sindaco davanti al Consiglio Comunale, di svolgere l'incarico nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini in piena libertà  ed indipendenza.

 

ART.  66 
Criteri di nomina

1)     Il Difensore Civico può essere qualunque cittadino il quale abbia riconosciute doti morali e laurea con comprovata conoscenza del campo giuridico - amministrativo. La nomina del Difensore Civico è opportunamente e previamente pubblicizzata con manifesti murali e altri mezzi di conoscenza.

2)     A pena di esclusione entro i termini di pubblicazione , ciascun gruppo consiliare, i singoli consiglieri, i consigli di circoscrizione, associazioni e singoli cittadini possono far pervenire al Sindaco proposte di candidature alla nomina, allegando un curriculum a firma  del candidato, con l'indicazione dell'attività e degli incarichi in corso di svolgimento, il certificato penale e quello dei carichi pendenti. La documentazione allegata è provvisoriamente ammessa anche in forma sostitutiva.

Le proposte con gli allegati devono essere depositate, anche in copia, presso la Segreteria del Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la nomina.

           

ART.  67
Ineleggibilità - Incompatibilità

1)    Non sono eleggibili  o risultano incompatibili  sulla base della corrispondente normativa regionale e sussidiariamente nazionale alla carica di difensore civico:

a)  i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e  di quartiere, i membri degli organi di gestione delle unità locali socio - sanitarie;

b)  i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali o comunali di partiti politici e di associazioni sindacali;

c)  i componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni;

d)  i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;

e)  i funzionari pubblici che, per ragioni del loro uffici, svolgono attività di controllo su atti di enti locali;

f)  gli amministratori di enti e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica nonché i titolari , amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con il Comunale da contratti d'opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

g)  i consulenti legali , tecnici o amministratori che prestano abitualmente la loro opera al Comune o