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TITOLO VI
Finanza, Contabilità e Revisione

ART. 72 Potestà finanziaria
ART. 73 Controllo di gestione
ART. 74 Revisori dei conti
ART. 75 Regolamento di contabilità

 

ART. 72
Potestà finanziaria

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica  il Comune ha potestà di determinare le proprie risorse  finanziarie.

Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.

ART. 73
Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti (con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli).

Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.

Il Consiglio Comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

ART.  74
Revisori dei conti

I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno e assumono le funzioni assegnate loro dalla legge.

Il Regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di finanziamento dell'Ufficio dei Revisori dei Conti.

Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare forme idonee di collegamento e cooperazione tra il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco ed i Revisori.

Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai Revisori dei Conti  per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 75
Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

 
 
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Aggiornato il: 15 aprile 2005