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| TITOLO
IV
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SEZIONE I – I SERVIZI |
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| ART. 35 | Principi generali |
| ART. 36 |
Istituzioni |
| ART. 37 | Conferenza dei servizi pubblici |
SEZIONE
II – FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
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| ART. 38 | Convenzioni e consorzi |
| ART. 39 | Accordi di programma |
Principi
generali
1) Il Comune è Ente erogatore di servizi.
2) Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della Comunità e nel perseguimento di scopi sociali, il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge.
3) La scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici viene effettuata privilegiando le forme in grado di assicurare efficacia ed efficienza, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività e il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi nel rispetto dei princìpi della massima economicità e nella ricerca del pareggio del bilancio.
4) La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a) L’oggetto del servizio ed il suo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b) La sua rilevanza sociale e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c) Gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione e in collaborazione con altri enti locali;
d) I rapporti con i restanti apparati comunali.
ART. 36
Istituzioni
Il Consiglio Comunale può costituire, per la realizzazione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero, socio – assistenziali, ecc., apposite istituzioni.
ART. 37
Conferenza
dei servizi pubblici
Al fine di favorire il coordinamento tra l’iniziativa comunale e le altre competenze pubbliche esercitate sul territorio, il Sindaco, ogni semestre, indice la conferenza dei servizi pubblici a cui partecipano il Presidente del Consiglio Comunale e i capi – gruppo consiliari, gli amministratori interessati, i dirigenti dei settori competenti, i rappresentanti delle società che gestiscono servizi per conto del Comune, i rappresentanti degli enti consorziati.
ART. 38
Convenzioni
e consorzi
1) Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell’art. 24 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 e successive integrazioni ivi compreso il T.U. 18/8/2000 n.267 se ed in quanto applicabile.
2) Il Comune partecipa e promuove la costituzione di Consorzi con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali.
3) Nell’ambito del rapporto tra Enti Locali sono ammessi scambi professionali (tra Enti Locali) con carico economico all’Ente di utilizzazione e senza incidenza sulle attività del Comune di Siracusa.
ART. 39
Accordi
di programma
1) Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. A tal fine il Dirigente o il responsabile del procedimento, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
2) L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco.
3) L’accordo di programma e la conferenza di servizi si svolgono con le modalità previste dalla legislazione vigente al tempo.
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