STATUTO DEL COMUNE DI SIRACUSA

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STATUTO

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Puntino TITOLO I:
Principi fondamentali

Puntino TITOLO II:
Organi del comune

Puntino TITOLO III:
Ordinamento uffici

Puntino TITOLO IV:
Ordinamento servizi

Puntino TITOLO V:
Decentramento e Partecipazione

Puntino TITOLO VI:
Finanza Contabilità Revisione

Puntino TITOLO VII:
Norme finali e transitorie

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TITOLO II

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ART.  7 Organi del Comune

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.  8: Funzionamento

ART.  9: Attribuzioni

ART.  10: Insediamento

ART.  11: Convocazione delle adunanze

ART.  12: Votazione e sedute

ART.  13: I Consiglieri comunali

ART.  14: Il Presidente

ART.  15: Gruppi Consiliari

ART.  16: Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

ART.  17: Le Commissioni

ART.  18: Commissione di indagine

ART.  19: Commissioni di controllo e garanzia

ART.  20: Conferenza dei presidenti delle commissioni

ART.  26 Funzionamento

SEZIONE II - IL SINDACO

ART.  21 Attribuzioni

SEZIONE III - LA GIUNTA COMUNALE

ART.  22 Attribuzioni

ART.  23 Composizione

ART.  24 Funzionamento

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ART.  7

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e i Consigli Circoscrizionali.

Lo status degli amministratori locali, l’obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione Siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali. L’applicazione di tale normativa consegue ope legis ed è definita  per ciascuna tipologia nella misura  più favorevole consentita fatta salva la relativa copertura finanziaria . Agli adempimenti gestionali provvede il dirigente titolare del  PEG con eccezione delle ipotesi di specifica riserva di cui all’art.19 della L.R. 23/12/2000 n. 30, comma 5. Restano altresì ferme le opzioni per l’indennità di funzione di cui all’art.19 della L.R.23/12/2000 n.30 commi da 7 a 12 con le modalità ivi previste. Ai fini dell’indennità si intendono previste tutte le categorie di soggetti di cui alla L.R. 23/12/2000 n.30 e suoi riferimenti.

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SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE

 
ART.  8
Funzionamento

L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Responsabile dell’Ufficio utilizza servizi, attrezzature e risorse finanziarie assegnate in sede di approvazione del bilancio. Con le stesse modalità il Responsabile del servizio utilizza le risorse attribuite per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, per l’attribuzione di indennità, gettoni, missioni e quant’altro connesso alla funzione istituzionale dei consiglieri (art.6/30).

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ART.  9
Attribuzioni

  1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità siracusana, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.

  2. Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico e amministrativo del Comune;  adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge; esercita il controllo sull’attività politico-amministrativa della Giunta. Le funzioni del Consiglio Comunale non sono delegabili, né assumibili d’urgenza dalla Giunta Municipale. Il Consiglio Comunale determina altresì i principi generali del Regolamento degli Uffici.

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ART.10
Insediamento

  1. Il Consiglio tiene la prima seduta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

  2. Gli avvisi di convocazione sono inviati (dal Presidente uscente) almeno 10 giorni prima della seduta.

  3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri, giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità determinate dalla legge e procede alle eventuali surroghe.

  4. Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità di cui all’art. 19 L.R. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.

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ART. 11
Convocazione delle adunanze

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte al mese  o urgente.

Il Presidente fissa la data per le riunioni ordinarie o urgenti per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali o di un gruppo consiliare e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.

Per tutto ciò che concerne termini, modalità di convocazione, iscrizione all’ordine del giorno, deposito delle proposte, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti. Tutti gli avvisi, comunicazioni, convocazioni, etc. sono diramati con qualsiasi mezzo anche informatico che ne consenta il controllo dei termini.

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ART. 12
Votazioni e sedute

  1. Il Consiglio è validamente costituito in I convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed in II convocazione con quella di 2/5 dei consiglieri assegnati per legge all’Ente. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

  2. Per l’approvazione del regolamento del Consiglio e delle eventuali modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

  3. Il regolamento stabilisce le forme di votazione. Il voto, di regola, è palese ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

  4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

  5. Le delibere e gli atti del Consiglio Comunale sono redatti a cura del Segretario con l’assistenza dell’Ufficio Consiglio e sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario presenti all’intero svolgimento dei lavori relativi al singolo atto.

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ART. 13
I Consiglieri Comunali

  1. Ogni Consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

  2. I Consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all’atto della proclamazione.

  3. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

    a)     Essere nominato membro di almeno una Commissione Consiliare permanente;

    b)     Esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all’iniziativa della Giunta;

    c)      Formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

    d)     Ottenere informazioni e copie di atti senza che possa essere apposto il segreto d’ufficio e senza necessità di richiesta scritta e/o altre formalità;

    e)     Accedere agli uffici comunali ed ai servizi disposti per l’esercizio delle funzioni di Consigliere, con le modalità fissate dal regolamento.

  4. E’ Consigliere Anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

  5. Ad inizio e fine mandato il Consigliere Comunale dichiara la propria situazione patrimoniale e, in concomitanza con la dichiarazione annuale dei redditi, ne presenta copia al Sindaco, che ne cura la pubblicazione.

  6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Segretario Generale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.

  7. Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono dichiarati decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive del Consiglio Comunale. La decadenza viene dichiarata con la procedura della legge comunale e provinciale vigente della Regione Siciliana garantendo comunque il diritto alla difesa e l’oggettivo accertamento della giustificazione delle assenze.

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ART. 14
Il Presidente

  1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, che lo rappresenta, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell’adunanza.

  2. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’effettivo esercizio delle loro funzioni e ne autorizza le missioni e gli incarichi per conto del Consiglio Comunale.

  3. Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

  4. Il Presidente cessa dalle sue funzioni per dimissioni  o  per morte o per delibera di sfiducia adottata da parte del Consiglio Comunale con la stessa maggioranza prevista per la sfiducia al Sindaco, su proposta, motivata per inefficienza e/o parzialità, sottoscritta dai 2/5 dei Consiglieri in carica.

    La sottoscrizione della motivazione di sfiducia è irrevocabile.

    La discussione e la votazione sulla mozione deve avvenire non prima del decimo giorno e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione.

    Le stesse norme si applicano per il Vice Presidente.    

  5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente e, in caso di impedimento anche di questi dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. La funzione di Presidente è incompatibile con quella di componente delle Commissioni Consiliari.

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ART. 15
I gruppi consiliari

  1. I consiglieri, in numero non inferiore a 3 dei componenti dell’assemblea si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono il proprio Presidente. La mancata adesione ad uno dei gruppi consiliari come sopra costituiti comporta l’automatica confluenza nell’unico gruppo misto.

  2. A ciascun gruppo devono essere assicurati sede,  personale, attrezzature e servizi necessari per l’esercizio delle loro funzioni.

  3. Fermo restando quanto disposto dall’art.15 della L.R. 44/91, tutte le deliberazioni di Giunta e dei Consigli Circoscrizionali nonché le determine sindacali e dirigenziali vengono depositate presso la segreteria dei gruppi mediante inserimento in sito informatico, nonchè in archivio.

    Ove non attivate si dovrà procedere al deposito in fotocopie.

  4. Nel bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere previsto l'assegnazione di un fondo spesa per l'attività dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato.

    Le modalità per la sua determinazione e gestione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

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ART. 16
Conferenza dei  Presidenti dei gruppi consiliari

          La conferenza dei presidenti  dei gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vice Presidente del Consiglio Comunale e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

         La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari convocata dal Presidente , propone  le date del Consiglio Comunale, il calendario delle adunanze e dei lavori , l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione.

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ART. 17
Le Commissioni

  1. Il Consiglio istituisce, nel suo seno, le Commissioni Permanenti di studio.

  2. Il Presidente dell’assemblea, su designazione dei Presidenti dei gruppi consiliari, ne nomina i componenti con criterio proporzionale, in modo da assicurare, comunque, la presenza di ciascun gruppo e le proporzionalità del voto.

  3. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti avviene entro 30 gg. dall’insediamento del nuovo consiglio comunale.

  4. Tutti i consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni Permanenti. Il Sindaco e gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

  5. Le Commissioni eleggono, nel proprio seno, il Presidente a Maggioranza assoluta.

  6. Le Commissioni Permanenti hanno la funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti da norme regolamentari.

  7. Le Commissioni possono svolgere il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che saranno successivamente sottoposte alla votazione del Consiglio.

  8. Le Commissioni Permanenti esaminano anche le deliberazioni di competenza della Giunta che questa intenda sottoporre al loro parere o quando sia previsto dai regolamenti.

  9. Nell’ambito delle rispettive competenze le Commissioni Permanenti vigilano, riferendo periodicamente al Consiglio, sull’attività amministrativa del Comune, sull’attuazione dei programmi e dei piani, sull’attività delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali.

  10. Le Commissioni, possono, a maggioranza dei componenti deliberare di convocarsi in seduta pubblica; possono svolgere udienze e indagini conoscitive, convocare per l’audizione il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti ed il personale dipendente del Comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali, i revisori dei conti. Possono, altresì d’ufficio o a richiesta, invitare i rappresentanti dei sindacati, associazioni di interessi diffusi, la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori.

  11. Per singole problematiche possono essere istituite Commissioni speciali.

    La delibera consiliare che le istituisce determinerà la composizione e la durata.

  12. Nell'ambito delle Commissioni Speciali, il Consiglio Comunale istituisce:

        a) La Commissione per le Pari Opportunità, al fine della consultazione, dell'elaborazione e della proposta nelle fasi di programmazione e di definizione di atti fondamentali.

        b) La Commissione per la trasparenza degli atti.

  13. Il regolamento disciplina il numero, la composizione, le modalità di funzionamento delle Commissioni e la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti.

  14. I consiglieri decadono automaticamente da componenti della Commissione dopo tre assenze  continuative non giustificate, e sono immediatamente surrogati con le procedure di cui al punto 2.

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ART. 18
Commissione di indagine

  1. Su proposta del Sindaco, di un Consigliere comunale od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su qualsiasi materia attinente all’amministrazione comunale nonché su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi, nell’esercizio delle loro funzioni.

  2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l’oggetto e l’ambito dell’inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente fra i consiglieri di minoranza.

  3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l’oggetto dell’inchiesta o allo stesso connessi.

  4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La Commissione può altresì invitare a riferire qualsiasi altra persona in grado di fornire elementi utili all’indagine. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono tenuti alla riservatezza.

  5. La redazione dei verbali della Commissione, che nell’audizione di avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa Commissione.

  6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l’ambito della medesima.

  7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella potrà adottare.

  8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione   conclude la propria attività ed  è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’ente.

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ART.19
Commissioni di controllo e garanzia

      Quando siano istituite per specifiche motivazioni Commissioni Consiliari con funzioni di  controllo e di garanzia ai sensi del precedente art. 17 punto 11,  la relativa Presidenza è di diritto affidata per elezione interna ad un componente della minoranza.

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ART.  20
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni

       Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce periodicamente i presidenti delle Commissioni Consiliari al fine di coordinare le attività ed armonizzare i lavori del Consiglio Comunale con quello delle commissioni.

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SEZIONE II – IL SINDACO

ART.  21
Attribuzioni

  1. Il Sindaco rappresenta il Comune.

  2. Le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge e dallo Statuto

  3. Il Sindaco:

    a)     cura l’attuazione del documento programmatico  e mantiene l’unità di indirizzi politico e amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli Assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli  all’esame della Giunta. Il Sindaco può sospendere gli atti del Direttore Generale, di natura di indirizzo politico-amministrativo.

    b)    sovrintende  al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal, fine, direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale.

    c)     promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;

    d)     cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti  comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;

    e)     favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantisca la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Provincie, la Regione, le Istituzioni Statali, gli Enti, le Associazioni e le Società in cui il Comune ha partecipazione;

    f)      dispone verifiche ed indagini amministrative sull’attività del Comune;

    g)     indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge, le elezioni degli organi di decentramento;

    h)      esercita le funzioni a lui attribuite quale Ufficiale di Governo. La rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al Sindaco. L’effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell’interesse dell’ente seguono il seguente iter fondamentale: il Dirigente ,competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l’inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. Il Sindaco quale rappresentante necessario dell’Ente conferisce l’indirizzo e trasmette gli atti all’Ufficio Legale il quale procede con responsabilità gestionale propria alla nomina del difensore di fiducia interno o esterno trattandosi di valutazione specificamente tecnica.Nel caso di nomina di difensore esterno, questa dovrà essere adeguatamente motivata.

    i)        emette le ordinanze d’urgenza in materia di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell’incolumità dei cittadini.

    j)        coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

  4. Il Sindaco sceglie tra gli Assessori il Vice – Sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice – Sindaco fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.

  5. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consigli di quartiere ed ai dirigenti l’adozione degli atti espressamente  attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all’adozione diretta dell’atto.

  6. Il Sindaco può altresì delegare agli Assessori, ai presidenti dei quartieri ed ai funzionari l’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.

  7. Il Sindaco provvede alle norme fiduciarie le quali decadono alla cessazione del mandato.

  8. Il Sindaco è organo a competenza residuale generale.

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SEZIONE III – LA GIUNTA COMUNALE

ART.  22
Attribuzioni

LA GIUNTA:

a)     dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal Consiglio;

b)     sottopone la propria complessiva attività al controllo politico – amministrativo del Consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all’ordine del giorno il bilancio consuntivo;

c)      esercita altresì tutte le competenze esplicitamente assegnate dalla Legge regionale, comunale e provinciale che non rientrino nell’attribuzione del dirigente o del Sindaco quale organo a competenza residuale.

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ART.  23
Composizione

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 12 Assessori.

Procedure di  nomina, revoca, cessazione dalla carica sono regolate dalla legge.

 L’incompletezza della Giunta Municipale per qualsiasi causa ne limita le competenze ai soli atti urgenti

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ART.  24
Funzionamento

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l’ordine del giorno, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice – Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore anziano

  2. L’ordine del giorno della Giunta è comunicato agli Assessori.

  3. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

  4. Alle sedute della Giunta partecipano esclusivamente i componenti dell’organo, il Segretario Generale e, se invitati, i dirigenti dell’Ente. Il Segretario è sostituito, in caso di assenza, dal Vice – Segretario. In caso di assenza di entrambi, per soli casi di urgenza, la funzione è svolta da un dirigente designato dal Sindaco in possesso dei requisiti per l’accesso alla carriera di segretario.

  5. Il Segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al Presidente ed all’Assessore anziano.

  6. Le convocazioni di Giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell’avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità fatto salvo un congruo avviso temporale non inferiore ad 1 ora.

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