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TITOLO VII
Norme finali e transitorie

ART.  76 Verifica dello Statuto
ART.  77 Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria
ART.  78 Adozione e approvazione Statuto e modifiche statutarie
ART.  79 Norma di salvaguardia degli amministratori, dei dirigenti e del personale
ART.  80 Norma transitoria

ART.  76
Verifica dello Statuto

 
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione dei Consigli Circoscrizionali, nonché di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica

           

ART. 77
Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria

1)     I regolamenti richiamati nello Statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

2)     Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto medesimo.

ART. 78
Adozione e approvazione Statuto e modifiche statutarie


Il presente Statuto è approvato in prima seduta col voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.  Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è  ripetuta in  due successive  sedute da tenersi entro 30 gg.. Lo Statuto  è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il procedimento si interrompe se sia raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati durante il procedimento. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. E’ fatto divieto di riproporre prima di sei mesi dalla loro votazione norme statutarie non approvate dal Consiglio Comunale o modifica di norme approvate.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 gg. dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente per le parti non annullate in sede di esame di legittimità.

 

ART.  79
Norma di salvaguardia degli amministratori, dei dirigenti e del personale

Per gli Amministratori, Segretario Generale, i vertici burocratici e gli incaricati di posizioni organizzative viene contratta polizza assicurativa, comprensiva dell’assistenza legale per coprire la responsabilità civile, penale e contabile. A tal fine occorre il nesso con l’attività d’ufficio e la mancanza di conflitto d’interessi. L’onere per l’assicurazione a copertura dei rischi di dipendenti per la progettazione di opere pubbliche o per altre finalità  è assunta dall’Ente.

La scelta del legale a difesa è fatta congiuntamente sin  dall’inizio del procedimento . La P.A. assume l’onere relativo ad un solo legale fermo restando la possibilità del dipendente di scegliere più legali a proprie spese.

 

ART.  80
Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente Statuto, sino all'elezione del Difensore Civico il Consiglio può deliberare solo sugli atti urgenti ed indifferibili ai sensi di legge.

 

 
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Sportello Unico del Cittadino
Aggiornato il: 15 aprile 2005