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TITOLO
VII
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| ART. 76 | Verifica
dello Statuto |
| ART. 77 | Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria |
| ART. 78 | Adozione e approvazione Statuto e modifiche statutarie |
| ART. 79 | Norma di salvaguardia degli amministratori, dei dirigenti e del personale |
| ART. 80 | Norma transitoria |
ART.
76
Verifica dello Statuto
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la
verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione dei
Consigli Circoscrizionali, nonché di associazioni, organizzazioni ed enti, ed
assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica
ART.
77
Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria
1) I regolamenti richiamati nello Statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.
2) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto medesimo.
ART. 78
Adozione e approvazione Statuto e modifiche statutarie
Il presente Statuto è approvato in prima seduta col
voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è
ripetuta in due successive
sedute da tenersi entro 30 gg.. Lo Statuto
è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Il procedimento si interrompe se sia
raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati durante
il procedimento. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
alle modifiche statutarie. E’ fatto divieto di riproporre prima di sei mesi
dalla loro votazione norme statutarie non approvate dal Consiglio Comunale o
modifica di norme approvate.
Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 gg. dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente per le parti non annullate in sede di esame di legittimità.
ART.
79
Norma di salvaguardia degli amministratori, dei dirigenti e del personale
Per gli Amministratori, Segretario Generale, i vertici burocratici e gli incaricati di posizioni organizzative viene contratta polizza assicurativa, comprensiva dell’assistenza legale per coprire la responsabilità civile, penale e contabile. A tal fine occorre il nesso con l’attività d’ufficio e la mancanza di conflitto d’interessi. L’onere per l’assicurazione a copertura dei rischi di dipendenti per la progettazione di opere pubbliche o per altre finalità è assunta dall’Ente.
La scelta del legale a difesa è fatta congiuntamente sin dall’inizio del procedimento . La P.A. assume l’onere relativo ad un solo legale fermo restando la possibilità del dipendente di scegliere più legali a proprie spese.
ART.
80
Norma transitoria
In sede di prima applicazione del presente Statuto, sino all'elezione del Difensore Civico il Consiglio può deliberare solo sugli atti urgenti ed indifferibili ai sensi di legge.
Copyright © 2003
Comune di Siracusa
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