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Capo
Settore:
Dott. Enzo
Miccoli
Responsabili
del Servizio:
Sig.ra Daniela Aliffi

Call
Center : 0931/785311
Ubicazione:
via Luigi De Caprio
n° 57
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Il cittadino che intenda impugnare uno degli
atti indicati all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 deve procedere
secondo il seguente iter:
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entro 60 giorni dalla data di notifica o
dalla data di ricevimento dell'atto da impugnare, se spedito
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve presentare
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente
competente (artt. 18 e 21 del D. Lgs. 546/1992);
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il ricorso, in bollo, è proposto mediante
notifica all'Ufficio dell'Ente che ha prodotto l'atto oggetto
di impugnazione, a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. oppure
mediante spedizione a mezzo plico raccomandato, senza busta,
con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta
all'Ente (nel caso il ricorso sia proposto contro il Comune:
Ufficio Protocollo Generale) che provvederà a rilasciare tmbro
per ricevuta sulla copia (ex artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del
D. Lgs. 546/1992);
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successivamente il ricorrente, entro 30 giorni
dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve
costituirsi in giudizio mediante deposito dell'originale del
ricorso notificato o della copia del ricorso consegnato o spedito
per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione
per raccomandata a mezzo del servizio postale, presso la Segreteria
della Commissione Tributaria adita (ex art. 22, comma 1, del
D. Lgs. 546/1992).La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione
dell'atto impugnato. Pertanto il ricorrente, se dall'atto impugnato
può derivargli un danno grave ed irreparabile (danno da dimostrare),
può chiedere alla Commissione Tributaria adita la sospensione
dell'esecuzione dell'atto con istanza motivata (proposta nel
ricorso o con atto separato), notificata alle altre parti e
depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria.
Ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 546/1992, per le controversie
di valore inferiore a lire 5.000.000, il ricorso può essere
proposto direttamente dalla parte interessata che, nel relativo
procedimento, può stare in giudizio anche senza l'assistenza
tecnica da parte di un difensore abilitato (professionisti previsti
dal medesimo art. 12 del D. Lgs. 546/1992). N.B.: si rammenta
che, prima di avviare la procedura contenziosa, il cittadino
può inviare scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito
personalmente, potendo così chiarire la sua posizione, permettendo
anche all'Ufficio di acquisire eventuali nuovi elementi non
noti al momento dell'emissione dell'atto, e, a sua volta, ottenere
informazioni più specifiche dall'Ufficio stesso, in relazione
agli atti che lo riguardano direttamente. Per il giudizio di
appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente
competente si applicano le disposizioni del Capo III del D.
Lgs. 546/1992 (art. 49 e seguenti) che richiamano, salve rare
eccezioni, le norme che disciplinano il giudizio di primo grado.
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