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Capo Settore:
Dott. Enzo Miccoli

Responsabili del Servizio:
Sig.ra Daniela Aliffi

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Call Center : 0931/785311

Ubicazione:
via Luigi De Caprio n° 57

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Il cittadino che intenda impugnare uno degli atti indicati all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 deve procedere secondo il seguente iter:

  • entro 60 giorni dalla data di notifica o dalla data di ricevimento dell'atto da impugnare, se spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente (artt. 18 e 21 del D. Lgs. 546/1992);

  • il ricorso, in bollo, è proposto mediante notifica all'Ufficio dell'Ente che ha prodotto l'atto oggetto di impugnazione, a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. oppure mediante spedizione a mezzo plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta all'Ente (nel caso il ricorso sia proposto contro il Comune: Ufficio Protocollo Generale) che provvederà a rilasciare tmbro per ricevuta sulla copia (ex artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del D. Lgs. 546/1992);

  • successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'originale del ricorso notificato o della copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita (ex art. 22, comma 1, del D. Lgs. 546/1992).La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato. Pertanto il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile (danno da dimostrare), può chiedere alla Commissione Tributaria adita la sospensione dell'esecuzione dell'atto con istanza motivata (proposta nel ricorso o con atto separato), notificata alle altre parti e depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria. Ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 546/1992, per le controversie di valore inferiore a lire 5.000.000, il ricorso può essere proposto direttamente dalla parte interessata che, nel relativo procedimento, può stare in giudizio anche senza l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato (professionisti previsti dal medesimo art. 12 del D. Lgs. 546/1992). N.B.: si rammenta che, prima di avviare la procedura contenziosa, il cittadino può inviare scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito personalmente, potendo così chiarire la sua posizione, permettendo anche all'Ufficio di acquisire eventuali nuovi elementi non noti al momento dell'emissione dell'atto, e, a sua volta, ottenere informazioni più specifiche dall'Ufficio stesso, in relazione agli atti che lo riguardano direttamente. Per il giudizio di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente si applicano le disposizioni del Capo III del D. Lgs. 546/1992 (art. 49 e seguenti) che richiamano, salve rare eccezioni, le norme che disciplinano il giudizio di primo grado.

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