Per i passi carrabili posti a filo del manto
stradale, compresi quelli di accesso a fondi rustici, per il quale
sia stato concesso (a seguito di domanda dell’interessato) apposito
cartello segnaletico per il divieto della sosta sull’area antistante
gli accessi, la superficie è commisurata a quella risultante dall’
apertura dell’accesso per la profondità di un metro.
La tassa relativa all’occupazione con passi carrabili
può essere definitivamente assolta, su domanda dell’interessato,
versando in qualsiasi momento una somma pari a 20 annualità.
Qualora vengano successivamente apportate variazioni
strutturali tali da comportare un maggiore ammontare della Tassa,
ne cessa l'effetto e non si procede alla restituzione della somma
già versata.