Decreto del Presidente del Consiglio
del 16/02/2001, n.1/FL
Pubblicato in G.U. n. 89 del 17-4-2001
Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità
ordinaria di cui all'art.12 del D.Lgs. 507/93
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente la
revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 507
del 1993, che reca la tariffa dell'imposta da applicare per la pubblicita'
effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o
qualsiasi altro mezzo;
Visto l'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993, il quale
prevede che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di
diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, ed
in particolare l'art. 12-bis il quale prevede che non si procede ad
iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila;
Considerato che l'importo minimo delle attuali tariffe (comuni di classe
V) e' fissato in lire sedicimila e che pertanto tale importo risulta
inferiore a quello per il quale e' possibile procedere all'iscrizione a
ruolo ai sensi della disposizione sopra richiamata;
Ritenuta la necessita' di adeguare il predetto importo minimo al fine di
assicurarne l'accertamento e la riscossione anche in caso di omesso
adempimento spontaneo, nonche' di rideterminare gli altri importi (comuni
di classe IV, III, II e I) nella proporzione attualmente prevista;
Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'art. 30, comma 17,della legge n. 488 del 1999, in base al
quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I del citato decreto
legislativo n. 507 del 1993, possono essere aumentati dagli enti locali
fino ad un massimo del venti per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 e
fino ad un massimo del cinquanta per cento a decorrere dal 1o gennaio
2000;
Visto il parere favorevole formulato dalla conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. La tariffa per la pubblicita'
ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e' cosi' rideterminata:
comuni di classe I L. 38.000
comuni di classe II L. 34.000
comuni di classe III L. 30.000
comuni di classe IV L. 26.000
comuni di classe V L. 22.000
Art. 2.
2. La rideterminazione della tariffa
per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1o marzo 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro delle finanze
Del Turco