Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (2), concernente il riordino della finanza territoriale (3).
Articoli di riferimento: da art. 1 al 37
Capo I
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni
Art. 1
(Ambito di applicazione)
La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette,
secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad
una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui
territorio sono effettuate.
Art. 2
(Classificazione dei comuni)
1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a
quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente
dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere
collocati in una classe inferiore alla terza.
Art. 3
(Regolamento e tariffe)
1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione
del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di
effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti
per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di
pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la
quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il
provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la
realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi'
stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da
destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque
prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di
natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire
a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico
servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta
esecutiva a norma di legge.
5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno
ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in
cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora
non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di
anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in
questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da
oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo
complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una
maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la
pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e
all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere
commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui
all'articolo 19.
Art. 4
(Categoria delle localita')
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di
carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono
suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in
relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una
maggiorazione fino al centocinquanta per cento della riffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese
nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo'
superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(4); in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche
affissioni installati in categoria speciale non potra' essere
superiore alla meta' di quella complessiva. (4) Riportato alla voce
Circolazione stradale.
Art. 5
(Presupposto dell'imposta)
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme
di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al
diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta
sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi
diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di
promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 6
(Soggetto passivo)
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al
pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo
del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene
diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che
produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della
pubblicita'.
Art. 7
(Modalita' di applicazione dell'imposta)
1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie
della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso
contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per
eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a
mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per
superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in
base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta
e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo
sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto
il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico
contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati
in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della
superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono
cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni
non sono cumulabili.7. Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12
e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa
tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.
Art. 8
(Dichiarazione)
1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare
la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche
cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la
durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari
utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere
predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di
variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della
superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con
conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere
al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione
e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli
anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della
relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione
entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si
presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la
presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato
l'accertamento.
Art. 9
(Pagamento dell'imposta)
1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12,
commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre
fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative
disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante
versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune
ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che
verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze
ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario
anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire
per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per
eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve
essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e
telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di
versamento (4/a).
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo' consentire
il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi
carattere commerciale.
4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare
l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la
pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate
trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre
milioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43 (5), e successive modificazioni; il relativo ruolo deve
essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e'
stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione,
entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del
periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice
civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato
effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato
definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo'
chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di
novanta giorni.
7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su
beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di
canoni di locazione o di concessione. (4/a) Comma cosi' modificato
dall'art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato alla voce
Finanza locale. (5) Riportato alla voce Riscossione delle imposte
dirette.
Art. 10
(Rettifica ed accertamento d'ufficio)
in vigore dal 20/03/2001
modificato da: DLG del 26/01/2001 n. 32 art. 6
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad
accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso
motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le
caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo
dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse
dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni
entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta,
ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del
concessionario.
Art. 11
(Funzionario responsabile)
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui
sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni
attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e
dispone i rimborsi.
2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la
fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del
funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al
comma 1 spettano al concessionario.
Art. 12
(Pubblicita' ordinaria)
in vigore dal 01/03/2001
1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli,
locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai
successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato
di superficie e per anno solare e' la seguente:
comuni di classe I.......L.38.000
comuni di classe II......L.34.000
comuni di classe III.....L.30.000
comuni di classe IV......L.26.000
comuni di classe V.......L.22.000
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano
durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche
per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite
alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla
superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita'
previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie
compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e'
maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a
metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.
Art. 13
(Pubblicita' effettuata con veicoli)
1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui
all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o
privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie
complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella
misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1;
per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono
dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune
che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a
servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della
meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in
cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di
proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa
stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono
domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio
di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg . . . . . . . . .
. . . . . . L. 144.000;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg . . . . . . . . .
. . . . . . L. 96.000;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti
categorie. . . . L. 48.000.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente
comma e' raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per
l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo
dell'impresa, purché sia apposta non piu' di due volte e ciascuna
iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto
pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti
autorizzati.
Art. 14
(Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni)
1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di
diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal
numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno
solare in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I . . . . . . . L. 128.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 112.000
comuni di classe III . . . . . . L. 96.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 80.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 64.000
2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre
mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un
decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto
proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta'
delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pucolici o aperti al
pubblico attraverso diapodentve, proiezioni luminose o
cinematografiche eficoluate su schermi o pareti riflettenti, si
applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla
seguente tariffa:
comuni di classe I . . . . . . . L. 8.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 7.000
comuni di classe III . . . . . . L. 6.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 5.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 4.000
5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a
trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera
pari alla meta' di quella ivi prevista.
Art. 15
(Pubblicita' varia)
1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta,
per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di
quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12,
comma 1.
2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi
compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime
limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a
ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene
eseguita, nella seguente misura:
comuni di classe I . . . . . . . L. 192.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 68.000
comuni di classe III . . . . . . L. 144.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 120.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 96.000
3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si
applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella
prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure
mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari,
e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione
od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla
misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale
distribuito, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I . . . . . . . L. 8.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 7.000
comuni di classe III . . . . . . L. 6.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 5.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 4.000
5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di
pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente:
comuni di classe I . . . . . . . L. 24.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 21.000
comuni di classe III . . . . . . L. 18.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 15.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 12.000
Art. 16
(Riduzioni dell'imposta)
La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni
ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e
di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
pubblici territoriali;
c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 17
(Esenzioni dall'imposta)
1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita'
negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione
delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei
locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi
esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva
di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto
di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonché quelli riguardanti
la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita',
che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali
sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro
quadrato;
c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate
esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora
si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle
pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle
edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si
effettua la vendita;
e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di
trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata
dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno
delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in
cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione
del servizio;
f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli
aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e
dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle
sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non
persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni
del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il
mezzo metro quadrato di superficie.
Art. 18
(Servizio delle pubbliche affissioni)
in vigore dal 01/01/2001
modificato da: L del 23/12/2000 n. 388 art. 145
1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire
specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti
a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti,
contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o
comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella
misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3,
di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che
abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno
precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli
altri comuni il servizio e' facoltativo.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni
deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale
al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati
per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a
trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle
pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla
repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento
dell'impiantistica.
Art. 19
(Diritto sulle pubbliche affissioni)
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido,
da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il
servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta
sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla loro
esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio
di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati
e' la seguente:
-
Per i primi 10 giorni
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I . . . . L. 2.800.............L. 840
comuni di classe II . . . .L. 2.600.............L. 780
comuni di classe III . . . L. 2.400.............L. 720
comuni di classe IV . . . .L. 2.200.............L. 660
comuni di classe V . . . . L. 2.000.............L. 600
3.Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui
al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto
e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di
dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora
il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita
in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del
100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si
applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche
affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere
effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le
modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute
a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello
stesso articolo.
Art. 20
(Riduzioni del diritto e per gli annunci mortuari)
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta
alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti
pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro
ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza;
Art. 21
(Esenzioni dal diritto)
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da
esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio
territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle
liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia
di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica
sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali,
amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti
regolarmente autorizzati.
Art. 22
(Modalità per le pubbliche affissioni)
1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per
l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non
disciplinato nei commi seguenti.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine
di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve
essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata
eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del
committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle
posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle
avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla
data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per
iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al
committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di
affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la
commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al
rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione
prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso
la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti
strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri
esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua
disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato
consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi,
se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore
notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la
maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000
per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita
previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere
attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere
esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio,
l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con
l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed
il registro cronologico delle commissioni.
Art. 23
(Sanzioni tributarie ed interessi)
1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione
di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del
diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del
diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate
di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al
comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del
diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un
quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito
non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere
effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro
sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto
sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano
interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre
compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti
esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per
le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data
dell'eseguito pagamento.
Art. 24
(Sanzioni amministrative)
in vigore dal 01/01/2001
modificato da: L del 23/12/2000 n. 388 art. 145
1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione
della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono
sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle
sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative,
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in
esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei
provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la
sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione
agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli
estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune
dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi
facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede
d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare,
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e
dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata
copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di
efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive,
con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita'
previste dall'art.10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese
di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare
delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve
essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono
chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento
di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e
destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e
dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed
all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di
cui all'art. 3.
Art. 25 (soppresso)
(Gestione del servizio
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma
diretta dal comune.
2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo
economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad
apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c),
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7), ovvero ai soggetti iscritti
nell'albo previsto dall'art. 32.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi
inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le
spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In
ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o
effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della
concessione. (7) Riportata alla voce Comuni e province.
Art. 26 (soppresso)
(Corrispettivo del servizio)
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad
aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con
esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti
all'ultima classe il servizio può essere affidato dietro
corresponsione di un canone fisso da versare al comune.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo
complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle
pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire
in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per
ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio,
ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria
comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che
l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del
minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei
versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario
si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli
importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando
il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639 (8).
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento,
deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della
concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito
convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al
maggiore o minore ammontare delle riscossioni. (8) Riportato alla voce
Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 27 (soppresso)
(Durata della concessione)
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni ha durata massima di sei anni (8/a).
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può
procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché
le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il
comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza
almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione
indicando le condizioni per il rinnovo. (8/a) In deroga al presente
comma 1, vedi l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla
voce Imposte e tasse in genere.
Art. 28 (soppresso)
(Conferimento della concessione)
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di
cui all'art. 32 viene effettuato in conformità all'art. 56 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (7), e previa adozione di apposito
capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (9), integrato dalle
disposizioone.ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14
(10), e dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (10),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti
iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacità tecnica e
finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente
secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto
della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e,
se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo
del canone fisso.
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante
presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per
la fiscalità locale del Ministero delle finanze in data non anteriore
a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 (11), attestante che loro stessi ed i soci della
società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo,
direttamente od indirettamente, interessi in altre società
partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione
o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione,
ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma
dell'art. 30, comma 1, lettera d).
5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione
può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la
durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con
esclusione della possibilità di rinnovo.
6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda
speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono
determinati dal comune con apposita convenzione.
(7) Riportata alla voce Comuni e province.
(9) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(10) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(11) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e
legalizzazione di firme.
Art. 29 (soppresso)
(Incompatibilità)
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 né essere
legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società
concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i pubblici impiegati;
c) i ministri dei culti;
d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la
libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di
fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro
debiti;
e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro
la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la
fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo
che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;
f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a
quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.
2. Non può essere conferita la concessione dei servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni:
a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente
all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che
affida il servizio in concessione;
c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del
sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il
servizio in concessione;
d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite
con il comune che affida il servizio in concessione.
Art. 30 (soppresso)
(Decadenza)
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i
seguenti motivi:a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui
al successivo art. 31;b) per mancato versamento delle somme dovute
alle prescritte scadenze;c) per continuate irregolarità o reiterati
abusi commessi nella conduzione del servizio;d) per aver reso falsa
attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28;e)
per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita'
di concessionario e di commercializzazione della pubblicita' previsto
dal comma 4 dell'art. 33;f) per aver conferito il servizio in appalto
a terzi; g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la
concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art.
29.
2. La decadenza è richiesta dal comune interessato o d'ufficio da
parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
delle finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti,
con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il
prefetto.
3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla
conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle
procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida
i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e
procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione,
redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario
stesso.
Art. 31 (soppresso)
(Disciplina del servizio in concessione)
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per
mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi
nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di ciò dovra'
essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito
dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del
concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli altri
obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il
concessionario del servizio e' tenuto a prestare, prima della
stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della
legge 10 giugno 1982, n. 348 (12), il cui ammontare deve essere pari
al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni
dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal
concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione
utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639
(13). (12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilita' generale dello Stato. (13) Riportato alla voce
Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 32 (soppresso)
(Albo dei concessionari)
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. Presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero
delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei concessionari del
servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.
2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica
della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti
iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una
commissione composta:a) dal direttore centrale per la fiscalita'
locale, con funzione di presidente;b) da un dirigente del Ministero
dell'interno, in servizio presso la direzione generale
dell'amministrazione civile;c) da un dirigente del Ministero delle
finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni;d) da un rappresentante dei comuni,
designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;e) da un
rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e
riscossione dei tributi locali;f) da un funzionario in servizio presso
la direzione centrale per la fiscalita' locale, con profilo
professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che
puo' essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari
qualifica, con funzione di segretario.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (13/a), in
ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al
funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi
componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5
dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere
l'iscrizione. (13/a) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti
generali.
Art. 33 (soppresso)
(Iscrizione nell'albo)
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e
riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone
fisiche e societa' di capitale aventi capitale interamente versato
(13/b). 1-bis. Le societa' di capitale sono obbligate a dichiarare l'identita'
dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano
possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare
l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o
comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo
non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente od
indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori
dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui
spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle
transazioni (14).
2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei
confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della
societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di
incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della capacità
tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio,
sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita' finanziaria
degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro
suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle garanzie
fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria
superiore e' comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita
attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni
delle ultime due classi (14/a).
4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di
concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale
condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 (15), ovvero deve essere prevista nello statuto
della societa'.
5. La direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle
finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari
ai fini della iscrizione.
6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione
dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la
commissione di cui all'art. 32. (13/b) Comma così modificato
dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce Imposte
e tasse in genere. (14) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 28 giugno
1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. (14/a) Il
D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 19 aprile 1994, n. 90) ha cosi'
disposto: "Art. 1. Gli iscritti nell'Albo nazionale dei
concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi
comunali sono suddivisi in due categorie in relazione alla capacita'
finanziaria e tecnica posseduta. Art. 2. La capacita' finanziaria
degli iscritti nell'Albo di cui all'art. 1 e' comprovata per le
persone fisiche esclusivamente mediante prestazione di fidejussione
bancaria a favore del Ministero delle finanze, per le societa' di
capitali mediante sottoscrizione del capitale sociale interamente
versato. Art. 3. Per il triennio 1994-96 la capacita' finanziaria
minima per l'iscrizione alla prima categoria dell'Albo di cui all'art.
1 e' pari a L. 450.000.000, mentre, per l'iscrizione alla seconda
categoria, e' pari a L. 150.000.000". (15) Riportata alla voce
Documentazizionamministrative e legalizzazione di firme.
art. 34 (soppresso)
Cancellazione dall'albo
soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53
1. La cancellazione dall'albo puo' essere chiesta dall'iscritto in
qualunque momento. 2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei
confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi
dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause
di incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei
confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non
abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita' locale
del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento
della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.
Art. 35
(Vigilanza)
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del
Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni
dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del servizio
delle pubbliche affissioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro
trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione
del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il
concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto
relativo alla gestione affidata in concessione.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le
deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato
d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne
chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni
in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di richiedere
al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la
gestione del servizio.
6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le
disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarita'
della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa
contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione
perduri.
La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle
gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche
affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni
in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la loro programmazione d esecuzione, nonché
per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di
consentire alla commissione prevista dall'art.32 l'adozione dei
provvedimenti di competenza.
Art. 36
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.
2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono
deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e
le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il
termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita'
annuale e' differito al 31 marzo 1994 (15/a).
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 639 (16), sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30
giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei
requisiti ivi prescritti.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
639 (16), il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni,
possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del
contratto in corso, purche', entro un anno dalla suddetta data,
ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.
5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la
cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32
entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del
comune interessato e nulla osta della direzione centrale della
fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine
e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la cessione
degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.
6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (16), resta in carica sino
alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui
all'art. 32 del presente decreto.
7. Le concessioni di cui all'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
(16), aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al
31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il
comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di
impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già
stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino
all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale
previsti dall'art. 3.
9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (16), debbono essere notificati nel
termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del
suddetto decreto.
10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la
quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per l'anno
1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il
versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.
11. Le modalita'della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo
garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto
devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal
presente capo. (15/a) Per la proroga del termine, vedi l'art. 1, D.L.
28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(16) Riportato al n. VI.
Art. 37
(Norme finali e abrogazioni)
in vigore dal 18/05/1999
modificato da: L del 13/05/1999 n. 133 art. 10
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di
diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque
non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile
con le disposizioni del presente capo.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo
1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.