ADEMPIMENTI (ART.42)
L’effettuazione della pubblicità è subordinata alla
preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità
stabilite dal presente regolamento. Il rilascio dell’autorizzazione
è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la documentazione
prevista e salvo il preventivo nullaosta tecnico. Entro 60 giorni
dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio
dell’amministrazione deve comunicare l’avvenuta concessione o meno
dell’autorizzazione.
PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
Il
contribuente, una volta in possesso dell’autorizzazione, ha l’obbligo
di presentare all’ufficio preposto, la dichiarazione al fine della
liquidazione dell’imposta dovuta. La dichiarazione va redatta su
modelli predisposti dall’ufficio e contenente l’indicazione delle
caratteristiche del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare,
la tipologia, le dimensioni e l’ubicazione ove la pubblicità viene
esercitata, il numero delle facce adibite alla pubblicità, il contenuto
del messaggio pubblicitario, il periodo di esposizione nonché le
generalità del soggetto obbligato al pagamento. Il
bollettino di pagamento attestante l’imposta versata
deve essere presentato contestualmente alla presentazione della
denuncia. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno
fino a quando non viene presentata denuncia di cessazione o sempre
che non si verificano modifiche sostanziali degli elementi dichiarati.
QUANDO OCCORRE PRESENTARE
UNA NUOVA DENUNCIA
Costituisce variazione della pubblicità e quindi
l’obbligo di presentazione di una nuova denuncia, la modifica degli
elementi dichiarati cui consegue un ricalcolo della somma dovuta
mentre non fa sorgere obbligo di una nuova dichiarazione lo spostamento
del mezzo pubblicitario anche se deve essere comunque comunicato
all’ente preposto.
TERMINE PER IL PAGAMENTO
Il pagamento del tributo deve avvenire entro il
31 Gennaio dell’anno di riferimento e deve essere effettuato
mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune.