Le esenzioni
ART. 46
1. Sono esenti dall’imposta sulla pubblicità:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferiscono all’attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari- ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all’attività in essa esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b) gli avvisi al pubblico:
1) esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita , relativi all'attività svolta;
2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
c) la pubblicità all’interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti compresi quelli per le manifestazioni sportive ;
d) la pubblicità – escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche - , esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all’esterno delle predette stazioni o lungo l’itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 507 del 1993;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2 Ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui al precedente comma l’attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese.
3 L’esenzione dall’imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli Enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell’ambito della loro circoscrizione
4 I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all’Ufficio comunale pubblicità, idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione.
LE ESENZIONI PER LE INSEGNE
ART. 47
1. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali, professionali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per una superficie fino a 5 metri quadrati.
2. L’imposta è dovuta per la parte eccedente la superficie a 5 metri quadrati.
rinuncia alla riscossione dell’imposta
Art. 48
1. L’imposta non è dovuta ed il comune non procede alla riscossione, quando il relativo importo non supera euro 10,50.