Riduzioni
ART. 45
1. La tariffa di base dell’imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali,sportive, filantropiche e religiose – da chiunque realizzate ( anche da soggetti che perseguono fini di lucro) – con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l’indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all’organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell’elenco degli enti di cui alla lettera a) del comma 1; gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del comma 1. In caso contrario e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate nella lettera c) del comma 1, l’agevolazione della riduzione non compete.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di inizio pubblicità. Quando sussistono motivi per verificare l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all’Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L’autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall’ufficio comunale attraverso l’esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell’imposta.