Il Soggetto passivo

ART. 40

1.   Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità , in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2.   È obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3.   Il titolare del mezzo pubblicitario di colui al precedente primo comma è pertanto tenuto all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell’imposta. Allo stesso è notificato l’eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta ,accessori e spese.

4.   Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei confronti abbia esito negativo, il funzionario responsabile  notifica anche a mezzo posta avviso di accertamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’imposta, accessori e spese.

 
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Aggiornato il: 23 agosto 2007