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Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare
il valore catastale dell'immobile.
Per i fabbricati, il valore catastale dell'immobile è costituito
dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso,
aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%)
e moltiplicata per:
· 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati
a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle
categorie A10 e C1);
· 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli
alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D);
· 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Per le aree fabbricabili, il valore catastale dell'immobile è
costituito dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce
l'imposta.
Per i terreni agricoli, il valore catastale dell'immobile è costituito
dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno
in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 751.
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