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RIDUZIONI:
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia
a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
ESENZIONI:
Si considera abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito dal proprietario o
dall'usufruttuario, a parente in linea retta o collaterale, entro il
secondo grado, maggiore di età, a condizione che detto parente vi risieda,
insieme al nucleo familiare, per il periodo di residenza anagrafica. Al fine di poter beneficiare
delle agevolazioni previste a favore di coloro che cedono in uso gratuito
un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta o collaterale
entro il secondo grado, come previsto dall'art. 2, comma 5°, del Regolamento I.C.I. attualmente in vigore, l'interessato deve compilare l'apposito
modulo predisposto dall'Ufficio I.C.I. e presentarlo all'Ufficio
stesso.
Godono dell'esenzione totale dell'I.C.I. le seguenti
categorie di immobili:
-
gli immobili destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni,
dai consorzi tra gli enti pubblici, dalle comunità montane, dalle
unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche autonome, dalle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
-
gli immobili classificati nelle categorie catastali
da E/1 a E/9 (immobili aventi una destinazione particolare);
-
i fabbricati con destinazione usi culturali
come musei, biblioteche, cineteche, ecc. aperti al pubblico;
-
i fabbricati destinati all'esercizio del culto e
le loro pertinenze;
-
i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
-
i fabbricati di proprietà degli Stati esteri e di
organizzazioni internazionali;
-
i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
che sono stati recuperati per essere destinati ad attività assistenziali;
-
i terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari
se utilizzati mediante interventi volti al riordino agrario e fondiario;
-
gli immobili utilizzati da enti non commerciali
e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive a condizione che gli stessi,
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non
commerciale utilizzatore.
Ai sensi del D.L. n. 93 del
27/05/2008 l'abitazione principale, la relativa pertinenza e l'immobile
assimilato all'abitazione principale, sono esenti dal
pagamento dell'ICI ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9
Le esenzioni spettano per i periodi durante i quali
sussistono i presupposti per godere delle stesse
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