Dichiarazione IC.I.

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Capo Settore:

Dott. Enzo Miccoli

Responsabili del Servizio:

Sandro Randazzo

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Ubicazione degli Uffici
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L'ufficio Tributi del Comune di Siracusa è ubicato in via Luigi De Caprio n° 57

call centerCall Center : 0931/785311

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Orario di apertura al pubblico
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L'ufficio Tributi è aperto al pubblico il Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 8,45 alle ore 13,15 e il pomeriggio di martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,15

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Per saperne di più
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TERMINE DI PRESENTAZIONE:

In caso di variazione del patrimonio immobiliare, della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per le variazioni intervenute nell’anno 2008 il termine di presentazione della dichiarazione è il 30 settembre 2009.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.           
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta.

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Pertanto non occorre presentarla, per esempio, nei casi di acquisto o vendita di immobili.

 


Scarica il decreto ICI

 

LA DICHIARAZIONE ICI PER L'ANNO 2009 DEVE ESSERE PRESENTATA QUANDO:  

1)         Gli immobili godono delle riduzioni d’imposta previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992:

  • Fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati;

  • Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;

2)         Gli immobili sono stati oggetto di modificazioni oggettive e soggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto non conoscibili dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale:

  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;

  • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto oggetto un’area fabbricabile;

  • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;

  • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

  • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia, (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;

  • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variatala destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;

  • l’immobile è stato concesso in locazione dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

  • l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;

  • l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;

  • il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

  • l’immobile già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;

  • l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOCFA);

  • è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;

  • è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;

  • l’immobile è d’interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, c.1, del D.Lgs. 22.01.2004 n.42;

  • le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo n. 1117, n. 2 del cod. civ. sono accatastate in via autonoma. Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;

  • l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998 n. 427 (multiproprietà);

  • l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;

  • si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori o il diritto di abitazione del coniuge superstite);

  • l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;

  • l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

DOVE E COME:

La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune presso  il Settore Fiscalità Locale in via Luigi De Caprio n. 57, o presso le Circoscrizioni che ne rilasceranno ricevuta, oppure spedita in busta chiusa a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno.

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