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TERMINE DI PRESENTAZIONE:
In caso di
variazione del patrimonio immobiliare, della struttura o
destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare
un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi. Per le variazioni
intervenute nell’anno 2008 il termine di presentazione della
dichiarazione è il 30 settembre 2009.
Il modello di
dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si
verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici
dovuta.
A partire
dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata
nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno
luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano
riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono
immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca
dati catastale.
La
semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata
la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le
procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico
informatico (MUI).
Il MUI è,
infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con
procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione,
l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la
voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Pertanto non
occorre presentarla, per esempio, nei casi di acquisto o vendita di
immobili.
Scarica il decreto ICI
LA DICHIARAZIONE ICI PER
L'ANNO 2009 DEVE ESSERE PRESENTATA QUANDO:
1)
Gli immobili godono delle riduzioni d’imposta previste dal comma 1
dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992:
2)
Gli immobili sono stati oggetto di modificazioni oggettive e
soggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo
dovuto non conoscibili dal Comune attraverso la consultazione della
banca dati catastale:
-
l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
-
l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione
amministrativa su aree demaniali;
-
l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha
avuto oggetto un’area fabbricabile;
-
il
terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
-
l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del
fabbricato;
-
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia, (non
a proprietà indivisa), in via provvisoria;
-
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a
proprietà indivisa oppure è variatala destinazione ad abitazione
principale dell’alloggio;
-
l’immobile è stato concesso in locazione dagli Istituti Autonomi
per le Case Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in
attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto
all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
-
l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della
ruralità;
-
il
fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto
in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita,
interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
-
l’immobile già censito in catasto in una categoria del gruppo D,
interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato,
è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;
-
l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova
costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure
per cambio di destinazione d’uso (DOCFA);
-
è
intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di
usufrutto;
-
è
intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del
diritto di enfiteusi o di superficie;
-
l’immobile è d’interesse storico o artistico ai sensi dell’art.
10, c.1, del D.Lgs. 22.01.2004 n.42;
-
le
parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo n. 1117, n. 2
del cod. civ. sono accatastate in via autonoma. Nel caso in cui
venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere
presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti
i condomini;
-
l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di
cui al D.Lgs. 9 novembre 1998 n. 427 (multiproprietà);
-
l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto
reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da
fusione, incorporazione o scissione;
-
si
è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale
sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto
legale dei genitori o il diritto di abitazione del coniuge
superstite);
-
l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
-
l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle
procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
DOVE E COME:
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune presso il
Settore Fiscalità Locale in via Luigi De Caprio n. 57, o presso le
Circoscrizioni che ne rilasceranno ricevuta,
oppure spedita in busta chiusa a mezzo posta mediante raccomandata
senza ricevuta di ritorno.
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