Legge n. 383 del 18/10/2001 (estratto)
Art. 15
Disposizioni di attuazione e di semplificazione
Testo: in vigore dal 25/10/2001
1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e
11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con
l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione,
è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i
legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la
dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario
competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui
circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima
non è conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.