Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 4
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole
leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante
principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle
sanzioni tributarie non penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 giugno 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3,
comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre
1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia
e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO
Capo I
Sanzioni in materia di imposte dirette
Art. 1.
Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la
sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non
sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Essa puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della
differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono
esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,
anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le
sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato
in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi.
Art. 2.
Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si
applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.
2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a
quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo
di lire cinquecentomila.
3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benche' non
dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione
amministrativa di lire centomila per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione
presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
Art. 3.
Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari
1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che
danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei
terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni.
Art. 4.
Disposizione transitoria
1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si
considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2,
del presente decreto.
Capo II
Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 5.
Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul
valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo
d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti
effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato
chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni
regolarmente eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a lire
cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti
intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne
avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con
indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta
l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si
applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad
imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta
ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica
la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura
eccedente il dovuto, e' punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio,
variazione o cessazione di attivita', previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta
con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri,
registri, scritture e documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire quattro
milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla
regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito
dell'ufficio.
Art. 6.
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione
delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
1. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni
ovvero all'individuazione di prodotti determinati, ostacolando la verificazione del
compimento di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' punito
con sanzione amministrativa compresa tra il dieci ed il quindici per cento
dell'imponibile non documentato o non registrato.
2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni
non imponibili o esenti e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini
fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi
inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al quindici per cento
dell'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse
annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in
caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se
non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per
la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e secondo periodo, la sanzione non
puo' essere inferiore a lire un milione.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o
addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa uguale
all'ammontare della detrazione compiuta.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza
della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'operazione e' stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni,
abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge
o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la
responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al
quindici per cento del corrispettivo, con un minimo di lire cinquecentomila,
sempreche' non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione
dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo
pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in
duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla
fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera
a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo
versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione
della regolarizzazione e del pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 7.
Violazioni relative alle esportazioni
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8,
primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la
spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi
prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito,
previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti
domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel
termine ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione
d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e'
punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta,
fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo
rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti
richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della
facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne
beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata
esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del
commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se l'imposta viene
versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni
all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e'
punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta
che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio
dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La
sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per
cento.
Capo III
Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto
Art. 8.
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte
dirette o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in conformita' al modello
approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati
in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se
diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del
tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento
prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza
degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la
conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando
l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Art. 9.
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i
documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta
sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione
dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti
ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae
all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo
comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non obbligatori, dei
quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita'
rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza,
sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa
e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e
dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire
cento milioni.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi indicati nei commi 1 e 2 risultano
non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti
previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633
del 1972, ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi
documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui
all'articolo 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
5. I componenti degli organi di controllo delle societa' e degli enti soggetti all'imposta
sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la
mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
quattro milioni a lire venti milioni.
Art. 10.
Violazione degli obblighi degli operatori finanziari
1. Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio
dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si
considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e'
ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i quindici giorni.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi
inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed
enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi
ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,
nonche' all'Ente poste italiane.
3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che
hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della
banca, societa' o ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il
domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.
Art. 11.
Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia
di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con
dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio
dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete
o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca
infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito
prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali
si e' indebitamente fruito.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decretolegge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono
punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi,
ridotta alla meta' in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si
applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di
richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale
previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli
organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il
documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si
applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decretolegge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Art. 12.
Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto
1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la
sanzione edittale prevista per la piu' grave delle violazioni accertate non e' inferiore
nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica,
secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i
principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo
da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a sei
mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a lire duecento milioni e la sanzione
edittale prevista per la piu' grave violazione non e' inferiore nel minimo a
centosessanta milioni di lire.
2. Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni
accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi
generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, e' disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se
i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedono la somma di lire
duecento milioni la sospensione e' disposta per un periodo da due a sei mesi.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti
dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per
un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime
e' interdetto dalle cariche di amministratore della banca, societa' o ente per un
periodo da tre a sei mesi.
Titolo II
SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 13.
Ritardati od omessi versamenti diretti
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in
acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti
periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo
della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica
altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel
termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti
sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.
Art. 14.
Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione
amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.
Art. 15.
Incompletezza dei documenti di versamento
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli
elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione
della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire
un milione.
2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o
all'ente impositore.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 16.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle
parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58", e secondo
periodo, 73-bis, commi secondo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249,
aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71;
e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio
1983, n. 18;
f) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.