Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia

di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di

riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma

133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 4

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per

l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole

leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante

principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle

sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 13 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3,

comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre

1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia

e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA

SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

Sanzioni in materia di imposte dirette

Art. 1.

Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la

sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento

dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non

sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Essa puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla

tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito

imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella

dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione

amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della

differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono

esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,

anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le

sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori

imposte relative a tali redditi.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato

in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli

articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi.

Art. 2.

Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si

applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento

dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a

quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per

cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo

di lire cinquecentomila.

3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benche' non

dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da

lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione

amministrativa di lire centomila per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione

presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 3.

Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che

danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei

terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro

milioni.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante

disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si

considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2,

del presente decreto.

Capo II

Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 5.

Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul

valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al

duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo

d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.

Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti

effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato

chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni

regolarmente eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a lire

cinquecentomila.

2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti

intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la

sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne

avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con

indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'

commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta

l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione

amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si

applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad

imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta.

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta

ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica

la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza.

5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura

eccedente il dovuto, e' punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per

cento della somma non spettante.

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio,

variazione o cessazione di attivita', previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta

con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del

contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri,

registri, scritture e documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire quattro

milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla

regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito

dell'ufficio.

Art. 6.

Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione

delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

1. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni

ovvero all'individuazione di prodotti determinati, ostacolando la verificazione del

compimento di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' punito

con sanzione amministrativa compresa tra il dieci ed il quindici per cento

dell'imponibile non documentato o non registrato.

2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni

non imponibili o esenti e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque

ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini

fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi

inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al quindici per cento

dell'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse

annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in

caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se

non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per

la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire

quattro milioni.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e secondo periodo, la sanzione non

puo' essere inferiore a lire un milione.

5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla documentazione e alla

registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o

addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa uguale

all'ammontare della detrazione compiuta.

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza

della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,

l'operazione e' stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni,

abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge

o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la

responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al

quindici per cento del corrispettivo, con un minimo di lire cinquecentomila,

sempreche' non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione

dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo

pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in

duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla

fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera

a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un

documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo

versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione

della regolarizzazione e del pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che

deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 7.

Violazioni relative alle esportazioni

1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8,

primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con la sanzione

amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la

spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi

prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito,

previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti

domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi

dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel

termine ivi previsto.

3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione

d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre

1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e'

punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta,

fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata

in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo

rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno

rilasciato la dichiarazione stessa.

4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti

richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della

facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne

beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata

esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del

commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se l'imposta viene

versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per

l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni

all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e'

punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta

che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio

dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La

sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per

cento.

Capo III

Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto

Art. 8.

Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte

dirette o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in conformita' al modello

approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati

in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se

diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del

tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento

prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire

cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza

degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la

conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando

l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle

dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Art. 9.

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i

documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta

sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione

dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la

sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti

ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore

aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae

all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo

comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non obbligatori, dei

quali risulti con certezza l'esistenza.

3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita'

rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza,

sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa

e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e

dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire

cento milioni.

4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi indicati nei commi 1 e 2 risultano

non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti

previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli

articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633

del 1972, ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi

documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui

all'articolo 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la

sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

5. I componenti degli organi di controllo delle societa' e degli enti soggetti all'imposta

sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la

dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la

mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire

quattro milioni a lire venti milioni.

Art. 10.

Violazione degli obblighi degli operatori finanziari

1. Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio

dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore

aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si

applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si

considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e'

ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i quindici giorni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi

inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed

enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi

ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,

nonche' all'Ente poste italiane.

3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che

hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della

banca, societa' o ente.

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il

domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

Art. 11.

Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro

milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al

contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia

di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con

dati incompleti o non veritieri;

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio

dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete

o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o

dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca

infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione

alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito

prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600.

3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991,

n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento

dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali

si e' indebitamente fruito.

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decretolegge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono

punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi,

ridotta alla meta' in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta

inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si

applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di

richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale

previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione

amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli

organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il

documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si

applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decretolegge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Art. 12.

Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto

1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la

sanzione edittale prevista per la piu' grave delle violazioni accertate non e' inferiore

nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica,

secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i

principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo

da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a sei

mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a lire duecento milioni e la sanzione

edittale prevista per la piu' grave violazione non e' inferiore nel minimo a

centosessanta milioni di lire.

2. Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte

violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in

giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni

accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi

generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, e' disposta la

sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero

dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se

i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedono la somma di lire

duecento milioni la sospensione e' disposta per un periodo da due a sei mesi.

3. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti

dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della

licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per

un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'

disposta da due a sei mesi.

4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime

e' interdetto dalle cariche di amministratore della banca, societa' o ente per un

periodo da tre a sei mesi.

Titolo II

SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 13.

Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in

acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta

risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti

periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione

amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,

in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo

della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza

detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta

ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica

altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel

termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti

sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello

competente.

Art. 14.

Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione

amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva

l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

Art. 15.

Incompletezza dei documenti di versamento

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli

elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione

della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire

un milione.

2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o

all'ente impositore.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle

parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58", e secondo

periodo, 73-bis, commi secondo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249,

aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71;

e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio

1983, n. 18;

f) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.