Accertamenti

vuoto
Links
vuoto
vuoto
vuoto
vuoto
vuoto
vuoto vuoto
vuoto vuoto vuoto
vuoto
vuoto vuoto
vuoto vuoto vuoto
vuoto vuoto vuoto vuoto vuoto vuoto
vuoto
vuoto

elenco puntatoTARSU

frecciaSoggetto e oggetto della Tassa

frecciaDenuncia della tassa

     Prima Iscrizione

     Variazione

     Cessazione

     Documenti da presentare

frecciaDeterminazione sup. tassabile

     Calcolo TARSU online

frecciaTariffe

     Tariffe 2001 - 2002

     Tariffe 2003 - 2005

     Tariffe 2006

frecciaSconti

     Modulo di richiesta sconto

frecciaSgravi e rimborsi

     Art. 75

frecciaAccertamenti

     Violazioni e relative sanzioni

frecciaTARSU giornaliera

frecciaRifiuti speciali e assimilati

frecciaNormativa di Riferimento

frecciaModulistica

elenco puntatoICI

elenco puntatoCOSAP

elenco puntatoICP

vuoto
vuoto
vuoto vuoto vuoto
vuoto

 

 

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento e in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

SANZIONI

Le sanzioni applicabili ai contribuenti morosi si distinguono in base al tipo di violazione che può essere di carattere sostanziale o semplicemente formale. Le violazioni definite sostanziali vanno individuate nella omessa o infedele denuncia dei cespiti tassabili mentre le violazioni formali si riferiscono ad omissioni o inesattezze di dati da apporre in denuncia quali ad esempio il codice fiscale, il numero dei componenti il nucleo familiare ecc. Mentre nel primo caso si applica una soprattassa sul tributo, nel caso della seconda violazione il Comune può applicare una pena pecuniaria. E’ applicabile la sanzione anche nel caso di denuncia tardiva.

DENUNCIA TARDIVA

E’ definita denuncia tardiva quella presentata dopo il 20 Gennaio dell’anno di riferimento. A seguito di una denuncia tardiva, il Comune iscrive direttamente a ruolo il tributo come per la denuncia tempestiva con una soprattassa che varia a seconda che si tratti di ritardo inferiore o superiore al mese. Gli interessi per iscrizione tardiva vengono calcolati sulla somma dovuta a titolo di tributo addizionale soprattassa. Inserendo al momento del carico del tributo la data di denuncia sarà l’elaboratore stesso che calcolerà l’importo comprensivo della soprattassa e degli interessi.

DENUNCIA INFEDELE

Il contribuente  che  non presenta la denuncia o presenta una denuncia incompleta o infedele  è  soggetto all’applicazione da parte del Comune di una soprattassa pari fino al 50% del tributo evaso o ad avviso di accertamento da parte dell’ente impositore. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza di denuncia omessa, infedele o incompleta si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2.50 per cento semestrale, da riferire al semestre compiuto.

freccia indietro torna indietro

home page torna alla Homepage

Valid XHTML 1.0 Transitional