Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 4
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega
al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la revisione organica
ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 aprile 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3,
comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre
1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia
e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative
in materia tributaria.
Art. 2.
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la
sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le
sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei
casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a
commettere la violazione.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere
aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei
tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del
triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove
misure, determinandone la decorrenza.
Art. 3.
Principio di legalita'
1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata
in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la
sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si
estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi
posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole,
salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Art. 4.
Imputabilita'
1. Non puo' essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il
fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita' di intendere
e di volere.
Art. 5.
Colpevolezza
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non e' commessa con
dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle
previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti
dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento
milioni, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, e salva, per l'intero, la
responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o
dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma l. L'importo puo' essere adeguato
ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono
indiscutibili e non e' possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata
della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza
di elementari obblighi tributari.
Art. 6.
Cause di non punibilita'
1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile
quando l'errore non e' determinato da colpa.
2. Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni
alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o
dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando
dimostrano che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato
all'autorita' giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza
inevitabile.
5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
Art. 7.
Criteri di determinazione della sanzione
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione
desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o
l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni
economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni
precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi
dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono
considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le
determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'.
4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione
tra l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo' essere
ridotta fino alla meta' del minimo.
Art. 8.
Intrasmissibilita' della sanzione agli eredi
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
Art. 9.
Concorso di persone
1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione
di un comportamento cui sono obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola
sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il
diritto di regresso.
Art. 10.
Autore mediato
1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in
errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria,
di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in
luogo del suo autore materiale.
Art. 11.
Responsabili per la sanzione amministrativa
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul
pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o
negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato
ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di
societa', associazione od ente, con o senza personalita' giuridica, nell'esercizio delle
sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente
nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento
di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le
disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto
ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali
sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societa', l'associazione o
l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla
sanzione piu' grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui
siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave estingue
l'obbligazione indicata nel comma 1.
5. Quando la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della
sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di
quella piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il
pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto
dall'articolo 5, comma 2, la responsabilita' della persona fisica, della societa',
dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e' limitata all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la
societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma l possono assumere il debito
dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche' avvenuta prima
della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della
persona fisica, della societa' o dell'ente indicati nel comma 1.
Art. 12.
Concorso di violazioni e violazioni continuate
1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave,
aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od
omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni
che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si
applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata fino
a un terzo.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base puo' essere
aumentata fino al triplo.
5. La continuazione e' interrotta dalla contestazione delle violazioni.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque
superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole
violazioni.
Art. 13.
Ravvedimento
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre
mesi dall'omissione o dall'errore;
c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale
e' stata commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione
della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche'
al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno.
3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di
quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.
Art. 14.
Cessione di azienda
1. Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva
escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda,
per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse
nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonche' per quelle gia'
irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse
in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante, alla data del
trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta
dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia'
definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha
pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia
rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta alle limitazioni previste nel
presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari,
ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato
entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
Art. 15.
Trasformazione, fusione e scissione di societa'
La societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per
incorporazione, subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse relativi al
pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di societa' od enti, ciascuna societa' od ente e'
obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse
anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.
Art. 16.
Procedimento di irrogazione delle sanzioni
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o
dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita',
dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei
criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita'.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di
un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione. La definizione agevolata
impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono, entro lo stesso termine, produrre
deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento
di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 sempre entro il termine di
sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile
qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute
nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende
addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un
anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a
pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il
provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia
delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.
Art. 17.
Irrogazione immediata
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si
riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento
del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione
irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni
per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni
eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Non si applica la definizione
agevolata prevista nel comma 2.
Art. 18.
Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi
1. Contro il provvedimento di irrogazione e' ammesso ricorso alle commissioni
tributarie.
2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione
delle commissioni tributarie, e' ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione
avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo
la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo
diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo e' proposto alla Direzione
regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato
le sanzioni.
3. In presenza di piu' soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorita'
giudiziaria, il ricorso amministrativo e' improponibile, quello in precedenza proposto
diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al
giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione
di improcedibilita'.
4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorita' giudiziaria sono
immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.
Art. 19.
Esecuzione delle sanzioni
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie si applicano le disposizioni dettate
dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in
quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, ne 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a
mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione e'
riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e' proposto ricorso
amministrativo, nei limiti della meta' dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita'
giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo' derivare un
danno grave ed irreparabile, puo' disporre la sospensione e deve disporla se viene
offerta idonea garanzia.
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero se questa
viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e'
riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado,
salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei
commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede
quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni
dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e'
divenuto definitivo.
Art. 20.
Decadenza e prescrizione
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono
essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione
della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno
uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, il termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque
anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione,
che non corre fino alla definizione del procedimento.
Art. 21.
Sanzioni accessorie
1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di
amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita'
giuridica, pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e
forniture, per la durata massima di sei mesi;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni
amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro
sospensione, per la durata massima di sei mesi;
d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attivita' di
lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni
accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione e
ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.
Art. 22.
Ipoteca e sequestro conservativo.
1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o
al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando
ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con
istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro
conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio
postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica,
depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione
dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con
sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta
l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al
collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio,
provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di
cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in
ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del
libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto
applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia
mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi
al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo
parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla
loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il
presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale
dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione
dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche non
passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo
per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il
giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o
del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.
Art. 23.
Sospensione dei rimborsi e compensazione
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento
puo' essere sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della
sanzione, ancorche' non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante
dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro
organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso
pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della
violazione e ai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, sono impugnabili
avanti alla commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammessa azione
avanti al tribunale, cui e' rimesso il potere di sospensione.
Art. 24.
Riscossione della sanzione
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei
tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione puo' eccezionalmente consentirne, su
richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate
mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito puo' essere estinto
in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal
beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla
scadenza della rata non adempiuta.
Art. 25.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora
contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata
in vigore.
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata
nel comma 1.
3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro
sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28, dagli autori della
violazione e dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, con il
pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto
dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E'
comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.
Art. 26.
Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche' ad ogni altra
sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, contenuto nelle leggi
vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si
intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente
decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni
disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni
tributarie non penali.
Art. 27.
Violazioni riferite a societa', associazioni od enti
1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a societa', associazioni od enti si
intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 28.
Disposizioni di attuazione
1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, le
modalita' di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
Art. 29.
Disposizioni abrogate
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle
che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4;
b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931;
c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole "27, penultimo
comma", dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:
1) nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie";
2) nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie".
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative
tributarie, nonche' della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le
disposizioni del presente decreto.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1998.