Istanza di cessazione

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elenco puntatoTARSU

frecciaSoggetto e oggetto della Tassa

frecciaDenuncia della tassa

     Prima Iscrizione

     Variazione

     Cessazione

     Documenti da presentare

frecciaDeterminazione sup. tassabile

frecciaTariffe

frecciaSconti

frecciaSgravi e rimborsi

frecciaAccertamenti

frecciaTARSU giornaliera

frecciaRifiuti speciali e assimilati

frecciaNormativa di Riferimento

frecciaModulistica

elenco puntatoICI

elenco puntatoCOSAP

elenco puntatoICP

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Le istanze di cessazione riguardano:
elenco puntato La venuta meno del soggetto passivo della tassa
elenco puntato La non produzione di rifiuti assimilabili agli urbani (rifiuti speciali)
elenco puntato Il non utilizzo degli immobili. Il contribuente o gli eredi hanno l’obbligo di autodenunciare la richiesta di  cancellazione non appena si verificano gli eventi che comportano la cessazione dell’obbligo da parte del soggetto passivo:

elenco puntato I locali vuoti o sfitti sono esclusi dalla tassa solo se sono privi di utenze.

elenco puntato le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili sono esclusi limitatamente al periodo di certificazione di inizio e fine lavori rilasciata dal tecnico o dall’impresa.

elenco puntato Sono altresì esclusi, su denuncia del contribuente i locali ove si formano rifiuti tossici disciplinati con regolamentazioni speciali.

TERMINE DI PRESENTAZIONE:

Non è fissato alcun termine per la presentazione delle istanze di cessazione anche se queste vanno presentate al più presto possibile onde evitare che la cartella esattoriale continui ad essere inviata. Tuttavia:

elenco puntato  Occorre presentare la denuncia entro sei mesi dal ricevimento della cartella esattoriale;

elenco puntato  Bisogna dimostrare l’effettivo abbandono dei locali e che nessuno dei restanti componenti il nucleo occupi l’immobile in oggetto;

elenco puntato  Nel  caso di istanze di cessazione per inagibilità dell’immobile o per cambio di abitazione bisognerà dichiarare la nuova residenza e, per quest’ultima, il contribuente a ruolo per la tassa. 

DECORRENZA:
La cessazione in corso di anno dell'occupazione o detenzione dei locali dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, (CESSAZIONE TARDIVA) il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero se la tassa sia stata pagata dal subentrante. Nel caso che non vi sia una tassazione a carico del subentrato, la denuncia di cessazione tardiva deve comunque essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

COME EFFETTUARE LA DENUNCIA:

L denuncia va effettuata direttamente agli sportelli dell’Ufficio Tributi. Il personale comunale eseguirà,direttamente,  la transazione al computer con i dati identificativi del soggetto passivo. A corredo dell'istanza di cessazione vanno presentati anche i seguenti documenti:
elenco puntato  Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore attestante la data di rilascio dei locale.
elenco puntato  Copia delle ultime bollette dell' energia elettrica o del gas metano.
elenco puntato  Fattura di trasloco.
elenco puntato  Provvedimento di esecuzione di sfratto.
elenco puntato  Comunicazione di cessione del fabbricato.
elenco puntato  Copia del contratto di compravendita.
elenco puntato  Disdetta del contratto di affitto con relativa ricevuta.

Modulo per denuncia di cessazione

COME VIENE CALCOLATA LA TASSA:
La tassa, sebbene sia riscossa in 4 rate  (ogni rata copre 3 mesi), ha un andamento bimestrale, cioè la cancellazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione. Ciò vuole dire che in caso di sola cancellazione occorre effettuare i pagamenti nel seguente modo:

DATA DI CANCELLAZIONE

DECORRENZA CANCELLAZIONE PAGAMENTI
Dal 1° gennaio al 28/29 febbraio a decorrere dal 1° marzo i due terzi della prima rata (2 mesi)
dal 1° marzo al 30 aprile a decorrere dal 1° maggio la prima rata per intero più un terzo della seconda rata (4 mesi)
dal 1° maggio al 30 giugno a decorrere dal 1° luglio le prime due rate (6 mesi)
dal 1° luglio al 31 agosto a decorrere dal 1° settembre le prime due rate per intero più i due terzi della terza rata (8 mesi)
dal 1° settembre al 31 ottobre a decorrere dal 1° novembre le prime tre rate per intero più un terzo della quarta rata (10 mesi)
dal 1° novembre al 31 dicembre a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo Tutte e quattro le rate

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