Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del
servizio
Fermo restando che gli occupanti o detentori degli
insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti
a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori
viciniori, nella zona esterna all’area di raccolta la tassa è dovuta
nella misura del:
40% nel caso in cui la
distanza dal più vicino cassonetto di raccolta non supera
500 metri;
30% nel caso in cui
la distanza dal più vicino cassonetto di raccolta supera
i 500 metri e non superi i 1000 metri;
25% nel caso in cui
la distanza dal più vicino cassonetto di raccolta supera
i 1000.
Riduzioni di tariffe per particolari condizioni di uso
IL
Comune può concedere delle riduzioni, a condizione di particolari
requisiti (art. 66 e 67 del D.L. 15/11/93 n. 587 ed artt. 14-15
del Regolamento Comunale), al fine di moderare il carico tributario
in funzione di una produttività di rifiuti inferiore rispetto alla
normale utilizzazione. Ovviamente la concessione di tali RIDUZIONI
è subordinata alla presentazione della denuncia da parte del contribuente.
La tassa è ridotta del 20% in caso di abitazioni con unico occupante
che al 1° gennaio dell’anno di riferimento risulti residente in
Siracusa, e la cui abitazione sia inferiore a Mq 35;
La tassa è ridotta del 25% in caso di parti abitative delle costruzioni
rurali occupate dall’agricoltore.
La tassa è ridotta del 33% in caso di
abitazioni
con unico occupante che al 1° gennaio dell’anno di riferimento risulti
residente in Siracusa, e la cui abitazione sia uguale o superiore
a Mq 35;
abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo, compreso chi risieda o dimori all’estero per più di
6 mesi all’anno;
locali
diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza
o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità per l’esercizio
dell’attività.
Le suddette riduzioni
vengono applicate con effetto dal giorno successivo a quello di
presentazione della denuncia e sono pertanto subordinate a
specifica richiesta da parte degli interessati, a condizione che
gli stessi dimostrino di averne diritto, previa verifica ed
accertamento da parte del competente Settore comunale.
Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli
anni successivi, fino a che persistano i presupposti previsti
dal presente articolo. Il venir meno di tali presupposti deve
essere denunciato dall'interessato entro il 20 gennaio dell'anno
successivo; in difetto di denuncia, il Comune provveda al
recupero del tributo dovuto, all'applicazione degli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalle
norme vigenti.
Agevolazioni
L’art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 riconosce ai Comuni la facoltà di
prevedere delle agevolazioni, da intendersi come riduzioni o esenzioni
dall’applicazione della tassa in favore di talune categorie di persone.
Le agevolazioni si distinguono nettamente dalle riduzioni per particolari
condizioni d’uso in quanto rappresentano l’esercizio di un potere
discrezionale che si sostanzia nella considerazione di criteri e
presupposti estranei rispetto alla tassa, come per esempio il disagio
economico. Anche in quest’ultimo caso l’utente dovrà compilare apposita
richiesta e l’ufficio, dopo aver preso visione della documentazione
presentata, deciderà se accogliere l’istanza o rigettarla
La tassa è ridotta del 30%
per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo non
superiore alla pensione sociale o alla pensione minima erogata dall’INPS.
La tassa è ridotta in caso di
Istituti religiosi convenzionati con il comune per le forme assistenziali
previste a norma di legge in proporzione ai servizi resi al comune
di Siracusa.
Ai soggetti con accertato disagio economico, certificata dagli
operatori di settore (assistenti sociali, ecc) verrà applicata una
riduzione pari al 15% dell'importo da pagare.
Sconto del 10% per le famiglie con soggetti diversamente abili
ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.
Le suddette agevolazioni vengono applicate con effetto
dal giorno successivo a quello di presentazione
e sono pertanto subordinate a specifica richiesta da parte degli interessati,
a condizione che gli stessi dimostrino di averne diritto, previa
verifica ed accertamento da parte del competente Settore comunale.
Le agevolazioni, una volta concesse, competono anche per gli anni
successivi, fino a che persistano i presupposti previsti dal presente
articolo. Il venir meno di tali presupposti deve essere denunciato
dall’interessato entro il 20 gennaio successivo; in difetto di denuncia,
il Comune provvede al recupero del tributo dovuto, all’applicazione
degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni
previste dalle norme vigenti.
Cumulo di riduzioni
ed agevolazioni
Le riduzioni e le agevolazioni in presenza dei rispettivi
presupposti sono cumulabili.
Pertanto in ipotesi di cumulo di tutte le riduzioni ed agevolazioni
predette si procede al previo calcolo delle prime e successivamente
si procede alla deduzione delle percentuali a titolo di agevolazione.
In ogni caso per effetto del cumulo il tributo dovuto non può essere
inferiore a £. 50.000 ossia a € 25,82 annualmente aggiornato con
i dati ISTAT.
Esoneri
Esistono locali ed aree per le quali è possibile ottenere l’esenzione
dalla tassa rifiuti ( art. 62 del D.Lgs. n.507/93). Essi sono per
esempio:
i
locali e le aree in cui è impossibile produrre oggettivamente dei
rifiuti perché considerati inagibili;
le aree nelle quali
si formano rifiuti tossici e nocivi disciplinati con regolamenti
speciali;
i locali sfitti e privi di utenza.
Ovviamente l’esenzione è subordinata alla denuncia del contribuente
regolarmente documentata.
Sono esonerati dal tributo:
i locali ed aree della Città di Siracusa adibiti a sedi istituzionali
e direttamente gestiti;
Le organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per
fini di solidarietà, di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità
di alto rilievo sociale o storico - culturale, per le quali il Comune
si assume interamente le spese di gestione.