|
I locali e le aree di tipo industriale ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l’area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.). A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso. Ove risulti difficile determinare l’effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali e/o pericolosi, si applicano le seguenti percentuali forfetarie di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. La tassa è ridotta del 20% in caso di:
La tassa è ridotta del 30% in caso di:
La tassa è ridotta del 40% in caso di:
Per eventuali attività non considerate e per le quali ricorrano le condizioni di difficile individuazione della parte di superficie produttiva di rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa riferimento a criteri di analogia. Ai fini dell’applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi e le aree adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio. Sono inoltre escluse le aree scoperte accessorie o pertinenziali destinate al parcheggio gratuito dei gestori e degli avventori. Sono commisurati e tassati separatamente i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, e gestite da altro soggetto, da includere nella categoria cui appartiene l’attività esercitata in tali locali o su tali aree scoperte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||