Sgravi e Rimborsi
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Le denunce di cessazione e le denunce di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, danno diritto allo sgravio o al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente , che ha prodotto dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella o, in sua mancanza, dell'avviso di mora. Nel caso in cui non sia stato notificato nessun atto, la richiesta di cancellazione tardiva può essere presentata entro 2 anni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato. MODULISTICA |
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