Città di Siracusa

 

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Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale

 

 

 

 

Approvato con delibera consiliare n. 33 del 16 Febbraio 2005

 

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità

  1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
  2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze e le funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente ordinamento EE.LL, così come integrato e modificato dalle LL.RR. vigenti in materia, dallo statuto e dal presente regolamento.
  3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
  4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai principi desumibili dalle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2
Norme di riferimento

  1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, de Presidente e dei consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93 al T.U.E.L. 267/2000 le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamante o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.
  2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere osservate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le nuove norme di riferimento.

Art. 3
Interpretazione del regolamento

  1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate dal precedente articolo 2.
  2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in Aula ed il Segretario generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, passano alla trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale.
  3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.

 

Art. 4
Modificazione del regolamento

Il regolamento del Consiglio Comunale è modificato dal Consiglio stesso, su proposta dei soggetti indicati dallo statuto come titolari del potere propositivo, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

CAPO II
LE ADUNANZE

Art. 5
Sede delle adunanze

  1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la Sede Comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti della Giunta.
  2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato a rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente e/o agli Organi consultivi del Comune.
  3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno, compresi gli organi consultivi del Comune.
  4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
  5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla Sede Comunale, i Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
  6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede comunale viene esposta la bandiera italiana, la bandiera regionale e quella europea insieme al gonfalone della città.

Art. 6
Pubblicità delle adunanze

  1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
  2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implichino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
  3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
  4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi, salvo che il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri deliberi, con le modalità ordinarie, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
  5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario Comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di Consiglio, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 7
Adunanze "aperte"

  1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, il Presidente può convocare, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
  2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
  3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo al piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
  4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non è prevista la presenza del Segretario Generale e non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.Dell'adunanza è redatto un sommario processo verbale, per il quale non si applicano le procedure di cui ai successivi articoli 33 e 34.

CAPO III
I CONSIGLIERI

Art. 8
Mandato elettivo

  1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
  2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle determinazioni che investono interessi propri o di parenti o affini entro il grado previsto dalla legge o di società o associazioni o imprese di cui hanno la rappresentanza o rapporti di dipendenza gerarchica e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
  3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o di organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
  4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente che non abbia preso parte alla deliberazione o che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario o si sia astenuto dal voto chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Art. 9
Dimissioni, decadenza,rimozione,sospensione

  1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
  2. La decadenza della carica del Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto. verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
  3. Il Presidente, avuta conoscenza del verificarsi di una delle condizioni che determinano la decadenza o la rimozione di un Consigliere, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
  4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del subentrante.
  5. L'eventuale rinunzia di questi o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del Consiglio stesso.
  6. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 10
Diritti dei Consiglieri

  1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività dell'Amministrazione attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto: Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni fatte proprie dalle Commissioni Consiliari competenti per materia nonché, individualmente, mediante proposte di deliberazioni, di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di una dibattito generale. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio Comunale che deve inserirla all'O.d.G. della prima seduta.
  2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni scritte, che dovranno essere inserite fra gli affari da trattare nella seduta consiliare successiva. La mozione è intesa a promuovere la deliberazione o il voto del Consiglio su un determinato argomento e consiste in un documento motivato e sottoscritto da uno o più Consiglieri.
  3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, anche verbalmente, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto per avere informazioni circa la sussistenza o verità di un fatto.
  4. Il Consigliere, che avuta la risposta alla interrogazione la ritenesse insufficiente, può trasformare la stessa in interpellanza chiedendo un pronunciamento dell'Aula.
  5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende , istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  6. I Consiglieri Comunali, con motivata istanza scritta, nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

CAPO IV
GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 11
I gruppi consiliari

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. In ogni caso, ogni gruppo deve essere costituito da un numero non inferiore a tre Consiglieri. La mancata adesione ad uno dei gruppi, comporta l'automatica confluenza nell'unico gruppo misto.
  2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quanto altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dallo Statuto. La Conferenza è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti.
  3. I Capigruppo, possono delegare un componente del loro gruppo a partecipare alla conferenza.

Art. 12
Commissioni Consiliari

La costituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 13
Il Presidente del Consiglio

  1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
  2. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
  3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli per legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 14
Attribuzioni e poteri

  1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni Consiliari e la Presidenza del Consiglio. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
  2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato con l'assistenza degli scrutatori.
  3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
  4. Può sollecitare i provvedimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
  5. Può invitare l'Amministrazione al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

CAPO V
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

Art. 15
Principi Generali

  1. Il Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio Comunale e per quello delle Commissioni Consiliari e dei gruppi Consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.
  2. Per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio dispone, in relazione alla organizzazione dei servizi e degli Uffici, di un idoneo ufficio e di personale.
  3. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, risorse ed idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Art. 16
Risorse

  1. Per l'esercizio dell'autonomia funzionale ed organizzativa, in sede di approvazione degli strumenti finanziari (bilancio preventivo e pluriennale), saranno destinate congrue risorse per servizi ed attrezzature volte al funzionamento del Consiglio, dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari e della Presidenza del Consiglio.
  2. A tale scopo, annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio preventivo, la conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Consiglio, approva un documento contenente l'indicazione delle risorse necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale, la dotazione organica e strumentale necessaria. Saranno previsti, anche, fondi per remunerare le prestazioni rese in regime di lavoro straordinario del personale che darà assistenza alla Presidenza ed ai Gruppi Consiliari anche durante le adunanze e le attività connesse.
  3. Il predetto documento è trasmesso al Sindaco allo scopo di inserire le previsioni formulate nel bilancio del Comune, nella relazione previsionale e programmatica e, successivamente, nel piano esecutivo di gestione della Presidenza del Consiglio.
  4. Non possono essere operate variazioni ai fondi assegnati al Consiglio Comunale se non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.
  5. Il Consiglio Comunale, con i fondi assegnati, provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio stesso, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa delle pubblicazioni ed all'informazione della propria attività, alle indennità spettanti ai suoi organi, al rimborso delle spese e delle indennità spettanti per le missioni effettuate, e di tutte le spese riferite all'attività del Consiglio medesimo ed alla gestione di ciascun gruppo consiliare e ciascuna Commissione.
  6. L'assunzione e la liquidazione degli impegni di spesa avverrà con determina dirigenziale. Ove si necessario che l'assunzione dell'impegno di spesa avvenga con deliberazione della G.M. il Presidente del Consiglio trasmetterà la proposta di deliberazione al Sindaco affinché la stessa possa essere adottata nella prime seduta utile.

Art. 17
Attività di gestione

  1. Gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale sono articolati in più servizi, coordinati da una Direzione, dipendenti funzionalmente dal Segretario Generale.
  2. L'incarico di Direzione è conferito dal sindaco, sentito il Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO VI
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 18
Convocazione

  1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità previste dallo statuto integrato dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, entro il termine previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.
  2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi fa le veci in base alla legge a allo Statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per Legge e per Statuto.
  3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.
  4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
  5. Il Consiglio Comunale, come previsto dallo Statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
  6. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica e in tal caso l'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
  7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza si tiene in sessione ordinaria o straordinaria e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

Art. 19
Ordine del giorno

  1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizione chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
  2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
  3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta ai soggetti indicati dalla Legge e dallo Statuto. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
  4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere, a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo di un Messo comunale, che rimette alla Segreteria Comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. In caso di irreperibilità del destinatario, si applica quanto previsto dall'art. 140 c.p.c.
  5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
  6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 20
Termini di consegna

  1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.
  2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima.
  3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario; è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della adunanza.
  4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
  5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinaria argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
  6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno, debbono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, cha la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato ai Consiglieri assenti.
  7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 21
Pubblicazione

  1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
  2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura delle Segreteria Comunale:
  • Al Sindaco e agli Assessori
  • Alla Prefettura
  • Alle Forze dell'Ordine
  • Al Difensore Civico
  • Agli Uffici e agli Organismi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti
  1. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà comunicato agli organi locali di informazione. Uguale comunicazione sarà data anche in caso di aggiornamento della seduta.
  2. Il Presidente per le adunanze nelle quali siano trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la pubblicazione di manifesti, per rendere noti il giorno, l'ora di convocazione e gli argomenti.

Art. 22
Deposito degli atti

  1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Consiglio, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità dell'art. 18. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
  2. La consultazione può essere fatta durante l'orario d'ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario Comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
  3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
  4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.
  5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e sue variazioni, del programma delle OO.PP., del conto consuntivo, del P.R.G. e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capigruppo consiliari assieme all'ordine del giorno, unitamente viene inviata copia del provvedimento della Giunta e dei documenti allegati.

CAPO VII
LE ADUNANZE

Art. 23
Validità delle adunanze

  1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. L'adunanza del Consiglio comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale che il Presidente del Consiglio comunale fa eseguire dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
  2. Il Consiglio Comunale può iniziare i lavori se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
  3. Qualora i Consiglieri non siano all'inizio della seduta presenti nel numero prescritto, la seduta viene sospesa un'ora. Se alla ripresa dei lavori dal nuovo appello nominale non risulta presente i quorum previsto, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora fissata per l'adunanza, in prosecuzione senza ulteriore avviso di convocazione. Per giorno successivo si intende quello seguante al giorno in cui è venuto a mancare il quorum. La stessa norma si applica anche quando il quorum venisse a mancare durante lo svolgimento della seduta.
  4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la Legge e lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
  5. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti.
  6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto nel verbale. Il Presidente designa tre Consiglieri per l'incarico delle funzioni di scrutatore, sottoponendo la proposta a votazione.
  7. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri, di cui uno della minoranza, momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L. 9/86.
  8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 24
Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

  1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
  2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
  3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale o da uno dei Consiglieri in carica, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente  o da uno dei Consiglieri in carica, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
  4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 25
La partecipazione del Segretario

  1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge funzioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione ed esprimere il parere di conformità di legge.
  2. Il Segretario, in casi di impedimento o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal vice segretario all'uopo autorizzato.

Art. 26
Partecipazione dei dirigenti e dei funzionari

  1. I dirigenti hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del consiglio comunale nella quali debbano essere trattati argomenti relativi a materie attinenti ai settori loro affidati.
  2. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, anche i funzionari comunali e/o tecnici esterni incaricati, per svolgere relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

CAPO VIII
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 27
Comportamento dei Consiglieri

  1. Nella discussione i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprime apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
  2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
  3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve toglierli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide una votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
  4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capigruppo presenti, può circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il presidente informa il Consiglio della consultazione e propone rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al consiglio, che decide con votazione in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
  5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura, il Presidente, sentiti i Capigruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata di quella adunanza.

Art. 28
Ordine della discussione

  1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio, salvo che il Presidente non li autorizzi diversamente.
  2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
  3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di supermento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e toglierli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 29
Svolgimento della discussione

  1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
  2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del sindaco o del relatore.
  3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. I tempi degli interventi possono essere ampliati fino a dieci minuti per argomenti di particolare rilevanza. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire e di norma per non più di dieci minuti ciascuno.
  4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
  5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo  e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di cinque minuti.
  6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali...

Art. 30
Questioni pregiudiziali e sospensive

  1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non si discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendone il ritiro. Sull'argomento decide il Consiglio.
  2. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
  3. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 31
Mozione d'ordine e fatto personale

  1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
  2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta od onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza.
  3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 32
Termine dell'adunanza

  1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capigruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. Alla apposita Conferenza dei Capigruppo deve essere invitato il Sindaco e il Segretario Comunale.
  2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso dell'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
  3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
  4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capigruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto dal precedente articolo 18.

CAPO IX
LE DELIBERAZIONI

Art. 33
Redazione del verbale

  1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.
  2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal segretario Comunale avvalendosi del vice Segretario o di altro dipendente comunale.
  3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
  4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportate esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Gli interventi possono, su richiesta, essere allegati integralmente al verbale, purché in relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
  5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
  6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 34
Approvazione del verbale

  1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza, e siglati dal Funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.
  2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene osi oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
  3. Quando un consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
  4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, in forma palese, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine ed in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art. 35
Le votazioni

  1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
  2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
  3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi coadiuvano il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
  4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
  5. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
  6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  1. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
  2. le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
  • emendamenti soppressivi;
  • emendamenti modificativi:
  • emendamenti aggiuntivi;
  1. per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli o articoli, quando almeno un quarto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
  2. i provvedimenti per il quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
  1. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tal votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.
  2. Quando è iniziata la prima votazione sull'argomento non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi né presentare emendamenti fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 36
Forme di votazione

  1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
  2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla Legge e dallo Statuto o richiesto da un gruppo consiliare su proposta del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando "SI" se approvano o "NO" se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
  3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
  4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:
  1. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale di uguale colore o formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno di un timbro dell'ufficio di segreteria;
  2. ciascun Consigliere scrive nella scheda Si per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
  3. quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
  4. coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
  5. terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, prockama coloro che sono stati eletti.

Art. 37
Esito delle votazioni

  1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum", ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
  2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
  3. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e precludendo la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
  4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici.
  5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.
  6. Nel caso di urgenza e previa motivazione, le deliberazioni del consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO X
NORME FINALI

Art. 38
Diffusione

  1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri Comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
  2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
  3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore Civico, agli enti, istituzioni, ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Art. 39
Entrata in vigore

  1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
  2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.
  3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.