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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1
Oggetto e finalità |
- Il presente regolamento, predisposto
in applicazione dello statuto di questo Comune, disciplina
l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio
Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e
dei Consiglieri.
- Il Consiglio comunale è l'organo
d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta
l'attività dell'Ente. Le competenze e le funzioni dei Consiglieri,
sono previste dal vigente ordinamento EE.LL, così come integrato e
modificato dalle LL.RR. vigenti in materia, dallo statuto e dal
presente regolamento.
- L'attività del Consiglio e le
funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di
correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità,
funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- Le determinazioni su situazioni o
questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal
presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai
principi desumibili dalle citate norme, udito il parere del
Segretario Comunale.
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Art. 2
Norme di riferimento |
- Le norme di riferimento che regolano
l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio
Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, de Presidente e
dei consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR.
48/91, 7/92 e 26/93 al T.U.E.L. 267/2000 le altre leggi vigenti in
materia, le leggi nazionali richiamante o recepite o in qualsiasi
modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.
- Nell'applicazione del presente
regolamento dovranno essere osservate tutte le norme di riferimento;
inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro
adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione
statale o regionale, fossero in contrasto con le nuove norme di
riferimento.
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Art. 3
Interpretazione del regolamento |
- Nell'interpretazione e
nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno
essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1
e le norme richiamate dal precedente articolo 2.
- Le eccezioni sollevate durante
l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di
norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di
argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al
Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e
riunisce i Capigruppo presenti in Aula ed il Segretario generale,
per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la
soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente,
ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto
dell'eccezione a successiva adunanza, passano alla trattazione dei
rimanenti punti all'ordine del giorno. Il Presidente incarica
immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il
suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, al
Consiglio Comunale.
- Le eccezioni sollevate dai Consiglieri
comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di
norme del presente regolamento, devono essere presentate per
iscritto al Presidente.
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Art. 4
Modificazione del regolamento |
| Il regolamento
del Consiglio Comunale è modificato dal Consiglio stesso, su proposta
dei soggetti indicati dallo statuto come titolari del potere
propositivo, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
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CAPO II
LE ADUNANZE |
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Art. 5
Sede delle adunanze |
- Le adunanze del Consiglio Comunale si
tengono, di regola, presso la Sede Comunale, nell'aula all'uopo
destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i
Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari
posti per il Sindaco e i componenti della Giunta.
- Nella stessa sala uno spazio apposito
è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di
seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Apposito spazio,
in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro
attività, è assegnato a rappresentanti degli organi d'informazione
espressamente autorizzati dal Presidente e/o agli Organi consultivi
del Comune.
- Durante le sedute possono avere
accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri
stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in
servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta
l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle
questioni poste all'ordine del giorno, compresi gli organi
consultivi del Comune.
- Su proposta del Sindaco o su
determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza
del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede
comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò
sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede
stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno
ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si
verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che
richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della
Comunità.
- La sede ove si tiene l'adunanza del
Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di
convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla Sede Comunale,
i Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima
dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo
pretorio e in altri luoghi pubblici.
- Il giorno in cui si tiene l'adunanza
all'esterno della sede comunale viene esposta la bandiera italiana,
la bandiera regionale e quella europea insieme al gonfalone della
città.
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Art. 6
Pubblicità delle adunanze |
- Le adunanze del Consiglio Comunale
sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico,
chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno
rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di
approvazione o disapprovazione.
- L'adunanza del Consiglio Comunale si
tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che
implichino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul
comportamento di persone, o esaminati fatti e circostanze che
richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità
professionali di persone.
- Gli argomenti da esaminare in seduta
segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- Quando nella trattazione di un
argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su
moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il
Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi, salvo
che il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri
deliberi, con le modalità ordinarie, il passaggio in seduta segreta
per continuare il dibattito.
- Durante le adunanze segrete possono
restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco o
Assessore in sua rappresentanza e al Segretario Comunale, il Vice
Segretario ed il responsabile dell'ufficio di Consiglio, tutti
vincolati al segreto d'ufficio.
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Art. 7
Adunanze "aperte" |
- In presenza di particolari condizioni
previste dallo Statuto o di rilevanti motivi d'interesse della
comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, il
Presidente può convocare, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il
Consiglio Comunale in "adunanza aperta", nella sua sede
abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del
presente regolamento.
- Tali adunanze hanno carattere
straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono
essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della
Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni,
degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni
sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- In tali particolari adunanze il
Presidente, garantendo al piena libertà di espressione dei
Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati,
che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di
sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli
enti e delle parti sociali rappresentate.
- Durante le adunanze "aperte"
del Consiglio Comunale non è prevista la presenza del Segretario
Generale e non possono essere adottate deliberazioni od assunti,
anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.Dell'adunanza
è redatto un sommario processo verbale, per il quale non si
applicano le procedure di cui ai successivi articoli 33 e 34.
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CAPO III
I CONSIGLIERI |
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Art. 8
Mandato elettivo |
- L'elezione dei Consiglieri Comunali,
la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri
attribuiti al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità
sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo
Statuto.
- I consiglieri rappresentano l'intera
comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto
della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle
determinazioni che investono interessi propri o di parenti o affini
entro il grado previsto dalla legge o di società o associazioni o
imprese di cui hanno la rappresentanza o rapporti di dipendenza
gerarchica e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a
servizi o forniture e appalti.
- Hanno il dovere di partecipare alle
sedute del Consiglio e delle Commissioni o di organismi di cui fanno
parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei
propri doveri i Consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli
prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
- Il Consigliere comunale è
responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i
provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità
il Consigliere assente che non abbia preso parte alla deliberazione
o che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso
od abbia espresso voto contrario o si sia astenuto dal voto
chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
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Art. 9
Dimissioni, decadenza,rimozione,sospensione |
- Le dimissioni, la decadenza, la
rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con
le specificazioni previste dallo Statuto.
- La decadenza della carica del
Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze
consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto.
verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata
dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza
del termine di 10 giorni dalla contestazione fatta dal Presidente.
Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali
giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente
dall'interessato, e decide conseguentemente.
- Il Presidente, avuta conoscenza del
verificarsi di una delle condizioni che determinano la decadenza o
la rimozione di un Consigliere, convoca il Consiglio comunale che ne
prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
- La surrogazione dei Consiglieri
decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella
quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento
dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o
incompatibilità del subentrante.
- L'eventuale rinunzia di questi o la
presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente
intervenire, non alterano la completezza del Consiglio stesso.
- In caso di sospensione, il Presidente,
ricevuta copia del provvedimento, convoca il consiglio Comunale che
prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale
sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a
tale carica.
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Art. 10
Diritti dei Consiglieri |
- I Consiglieri esercitano le loro
funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività
dell'Amministrazione attraverso gli strumenti previsti dalla legge e
dallo Statuto: Oltre al diritto di richiedere la convocazione del
Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di
competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante
la presentazione di proposte di deliberazioni fatte proprie dalle
Commissioni Consiliari competenti per materia nonché,
individualmente, mediante proposte di deliberazioni, di emendamenti
alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio,
oppure mediante richiesta di un esame e di una dibattito generale.
La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio Comunale
che deve inserirla all'O.d.G. della prima seduta.
- Quando nella richiesta è precisato
che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il
Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un
dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per
ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una
relazione che illustra l'oggetto da trattare. I Consiglieri hanno
diritto di presentare mozioni scritte, che dovranno essere inserite
fra gli affari da trattare nella seduta consiliare successiva. La
mozione è intesa a promuovere la deliberazione o il voto del
Consiglio su un determinato argomento e consiste in un documento
motivato e sottoscritto da uno o più Consiglieri.
- I Consiglieri hanno diritto di
presentare al Sindaco interrogazioni, anche verbalmente, su
argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre
competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto per
avere informazioni circa la sussistenza o verità di un fatto.
- Il Consigliere, che avuta la risposta
alla interrogazione la ritenesse insufficiente, può trasformare la
stessa in interpellanza chiedendo un pronunciamento dell'Aula.
- I Consiglieri Comunali hanno diritto
di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende , istituzioni ed
enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del
mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei
provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e
tempi previsti dai vigenti regolamenti. Essi sono tenuti al segreto
nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- I Consiglieri Comunali, con motivata
istanza scritta, nella quale indicano le finalità d'uso connesse
all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia
di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di
verbali delle Commissioni Consiliari, di verbali delle altre
Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di
gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal
Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e
di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
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CAPO IV
GLI ORGANI CONSILIARI |
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Art. 11
I gruppi consiliari |
- I Consiglieri eletti nella medesima
lista formano, di regola, un gruppo consiliare. In ogni caso, ogni
gruppo deve essere costituito da un numero non inferiore a tre
Consiglieri. La mancata adesione ad uno dei gruppi, comporta
l'automatica confluenza nell'unico gruppo misto.
- La Conferenza dei Capigruppo è
organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale,
concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quanto altro
risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio
ed esercita le funzioni attribuite dallo Statuto. La Conferenza è
valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti.
- I Capigruppo, possono delegare un
componente del loro gruppo a partecipare alla conferenza.
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Art. 12
Commissioni Consiliari |
| La costituzione,
la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni
sono disciplinate da apposito regolamento. |
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Art. 13
Il Presidente del Consiglio |
- Il Presidente rappresenta l'intero
Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura
l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e
dallo Statuto.
- In caso di assenza o impedimento o
revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal
Vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,
dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze
individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
- Il Presidente, o chi lo sostituisce,
esercita le funzioni attribuitegli per legge, dallo statuto, dalle
norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
- In caso di assenza o impedimento del
Presidente sarà cura del segretario informare e sottoporre al
sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
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Art. 14
Attribuzioni e poteri |
- Al Presidente spetta la diramazione
degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle
Commissioni Consiliari e la Presidenza del Consiglio. Inoltre,
svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalle vigenti norme
regolamentari, comprese le presenti.
- Provvede al proficuo funzionamento del
Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si
svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di
parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i
termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina
l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato con
l'assistenza degli scrutatori.
- Il Presidente dirige il dibattito ed
esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la
regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il
rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e
l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha
facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti
norme, l'adunanza.
- Può sollecitare i provvedimenti che
dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere
l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di
interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
- Può invitare l'Amministrazione al
rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge
o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili
dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno
del Consiglio.
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CAPO V
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA |
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Art. 15
Principi Generali |
- Il Presidente per l'espletamento delle
proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio Comunale e per
quello delle Commissioni Consiliari e dei gruppi Consiliari, si
avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti
nel Comune.
- Per assicurare l'autonomia funzionale
ed organizzativa del Consiglio dispone, in relazione alla
organizzazione dei servizi e degli Uffici, di un idoneo ufficio e di
personale.
- Ai gruppi consiliari sono assicurate
per l'espletamento delle loro funzioni, risorse ed idonee strutture,
fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro
consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
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Art. 16
Risorse |
- Per l'esercizio dell'autonomia
funzionale ed organizzativa, in sede di approvazione degli strumenti
finanziari (bilancio preventivo e pluriennale), saranno destinate
congrue risorse per servizi ed attrezzature volte al funzionamento
del Consiglio, dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari e
della Presidenza del Consiglio.
- A tale scopo, annualmente, prima
dell'approvazione del Bilancio preventivo, la conferenza dei
Capigruppo, su proposta del Presidente del Consiglio, approva un
documento contenente l'indicazione delle risorse necessarie al
funzionamento del Consiglio Comunale, la dotazione organica e
strumentale necessaria. Saranno previsti, anche, fondi per
remunerare le prestazioni rese in regime di lavoro straordinario del
personale che darà assistenza alla Presidenza ed ai Gruppi
Consiliari anche durante le adunanze e le attività connesse.
- Il predetto documento è trasmesso al
Sindaco allo scopo di inserire le previsioni formulate nel bilancio
del Comune, nella relazione previsionale e programmatica e,
successivamente, nel piano esecutivo di gestione della Presidenza
del Consiglio.
- Non possono essere operate variazioni
ai fondi assegnati al Consiglio Comunale se non previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio.
- Il Consiglio Comunale, con i fondi
assegnati, provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento
del Consiglio stesso, all'organizzazione di iniziative, alla propria
rappresentanza, alla stampa delle pubblicazioni ed all'informazione
della propria attività, alle indennità spettanti ai suoi organi,
al rimborso delle spese e delle indennità spettanti per le missioni
effettuate, e di tutte le spese riferite all'attività del Consiglio
medesimo ed alla gestione di ciascun gruppo consiliare e ciascuna
Commissione.
- L'assunzione e la liquidazione degli
impegni di spesa avverrà con determina dirigenziale. Ove si
necessario che l'assunzione dell'impegno di spesa avvenga con
deliberazione della G.M. il Presidente del Consiglio trasmetterà la
proposta di deliberazione al Sindaco affinché la stessa possa
essere adottata nella prime seduta utile.
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Art. 17
Attività di gestione |
- Gli Uffici della Presidenza del
Consiglio Comunale sono articolati in più servizi, coordinati da
una Direzione, dipendenti funzionalmente dal Segretario Generale.
- L'incarico di Direzione è conferito
dal sindaco, sentito il Presidente del Consiglio Comunale.
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CAPO VI
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO |
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Art. 18
Convocazione |
- Il Consiglio si riunisce secondo le
modalità previste dallo statuto integrato dal presente regolamento.
La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la
prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è
disposta dal Presidente uscente, entro il termine previsto dall'art.
19 della L.R. 7/92.
- Nel caso di assenza o impedimento o
dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi fa
le veci in base alla legge a allo Statuto. Nello stesso modo si
provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per
Legge e per Statuto.
- Esercita le funzioni di Consigliere
anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero
di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di
appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del
Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.
- La convocazione del Consiglio Comunale
è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento,
con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con
invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano
previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata
di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio,
interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i
lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di
inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di
continuazione della medesima adunanza.
- Il Consiglio Comunale, come previsto
dallo Statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per
l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti
dalla Legge e dallo Statuto.
- Al di fuori dei casi di cui al comma
precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su
determinazione del Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo,
o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto
dei Consiglieri in carica e in tal caso l'adunanza deve avere luogo
entro venti giorni dalla richiesta.
- L'avviso di convocazione deve
precisare se l'adunanza si tiene in sessione ordinaria o
straordinaria e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene
su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un
quinto dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando
sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e
valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono
necessaria la riunione.
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Art. 19
Ordine del giorno
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- Unitamente all'avviso di convocazione
sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli
argomenti, indicati con definizione chiare, specifiche e tali da
consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
- Sono specificati gli argomenti da
trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono
trattati in seduta pubblica.
- L'iniziativa delle proposte da
iscrivere all'ordine del giorno spetta ai soggetti indicati dalla
Legge e dallo Statuto. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed
interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva
quanto stabilito dagli articoli precedenti.
- L'avviso di convocazione del
Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al
domicilio del Consigliere, a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo di
un Messo comunale, che rimette alla Segreteria Comunale, per essere
conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le
dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e
dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. In caso di
irreperibilità del destinatario, si applica quanto previsto
dall'art. 140 c.p.c.
- I Consiglieri che non risiedono nel
Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione
della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune
indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e
l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli
avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica,
esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso
in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente
tali documenti.
- Fino a quando non sia stata effettuata
la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso
all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del
Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari
formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto
per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si
considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna
dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla
Legge e dallo Statuto.
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Art. 20
Termini di consegna
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- L'avviso di convocazione per le
adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno
cinque giorni prima.
- Per le adunanze straordinarie la
consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima.
- Nei termini di cui ai precedenti commi
sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario; è
computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della
adunanza.
- Per le adunanze convocate d'urgenza,
l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella
stabilita per la riunione.
- Nel caso che, dopo la consegna degli
avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno
delle adunanze ordinarie e straordinaria argomenti urgenti o
sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24
ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti
aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti
nuovi argomenti.
- I motivi dell'urgenza delle
convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno,
debbono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può
stabilire, a maggioranza dei presenti, cha la loro trattazione sia
rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal
Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato ai
Consiglieri assenti.
- L'eventuale ritardata o irregolare
consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere
interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era
stato invitato.
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Art. 21
Pubblicazione
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- L'elenco degli argomenti da trattare
nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato
all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il
Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della
riunione.
- Entro i termini previsti per la
consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione
e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi
- viene inviata a cura delle Segreteria Comunale:
- Al Sindaco e agli Assessori
- Alla Prefettura
- Alle Forze dell'Ordine
- Al Difensore Civico
- Agli Uffici e agli Organismi previsti
dallo Statuto e dai Regolamenti
- L'avviso e l'ordine del giorno negli
stessi termini indicati sarà comunicato agli organi locali di
informazione. Uguale comunicazione sarà data anche in caso di
aggiornamento della seduta.
- Il Presidente per le adunanze nelle
quali siano trattati argomenti di particolare importanza per la
comunità, può disporre, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la
pubblicazione di manifesti, per rendere noti il giorno, l'ora di
convocazione e gli argomenti.
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Art. 22
Deposito degli atti
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- Tutti gli atti relativi agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso
l'Ufficio Consiglio, od in altro ufficio indicato nell'avviso di
convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza,
computando i termini con le modalità dell'art. 18. Gli atti
relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti
all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della
riunione.
- La consultazione può essere fatta
durante l'orario d'ufficio e, in casi particolari e per le
convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere che il
Segretario Comunale organizzi il servizio in modo da prolungare
l'orario di consultazione.
- Nessuna proposta può essere
sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta
all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini
di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di
cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000, corredata di tutti i documenti
necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di
consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di
deliberazione e nei relativi allegati.
- All'inizio dell'adunanza, le proposte
ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e
nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali
irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun
Consigliere avanza formale contestazione.
- Le proposte relative all'approvazione
del bilancio di previsione e sue variazioni, del programma delle
OO.PP., del conto consuntivo, del P.R.G. e degli altri argomenti per
i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta,
devono essere trasmesse ai Capigruppo consiliari assieme all'ordine
del giorno, unitamente viene inviata copia del provvedimento della
Giunta e dei documenti allegati.
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CAPO VII
LE ADUNANZE
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Art. 23
Validità delle adunanze
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- Il Consiglio Comunale delibera con
l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. L'adunanza
del Consiglio comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di
convocazione. Il numero legale viene accertato mediante appello
nominale che il Presidente del Consiglio comunale fa eseguire dal
Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
- Il Consiglio Comunale può iniziare i
lavori se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in
carica.
- Qualora i Consiglieri non siano
all'inizio della seduta presenti nel numero prescritto, la seduta
viene sospesa un'ora. Se alla ripresa dei lavori dal nuovo appello
nominale non risulta presente i quorum previsto, il Presidente ne fa
prendere atto a verbale e la seduta è rinviata al giorno
successivo, alla stessa ora fissata per l'adunanza, in prosecuzione
senza ulteriore avviso di convocazione. Per giorno successivo si
intende quello seguante al giorno in cui è venuto a mancare il
quorum. La stessa norma si applica anche quando il quorum venisse a
mancare durante lo svolgimento della seduta.
- Nella seduta di prosecuzione è
sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due
quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la Legge e
lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali
frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per
unità.
- La seduta non può iniziare prima
dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente
dall'applicazione dei commi precedenti.
- Dopo l'appello positivo si presume la
presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la
validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al
momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima
volta o che si assentino definitivamente per la votazione, sono
tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto
nel verbale. Il Presidente designa tre Consiglieri per l'incarico
delle funzioni di scrutatore, sottoponendo la proposta a votazione.
- Il Presidente, prima di ogni votazione
può far richiamare in aula i Consiglieri, di cui uno della
minoranza, momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la
necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che
dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a
quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea
dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale
viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso
risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello
prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L. 9/86.
- Di quanto sopra viene preso atto a
verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il
nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.
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Art. 24
Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
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- Il Sindaco, o un Assessore da lui
delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio. All'uopo il
Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti
per quelle dei Consiglieri.
- Il Sindaco e gli Assessori, informati
come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle
adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
- Sono tenuti, se richiesti dal
Presidente del Consiglio Comunale o da uno dei Consiglieri in
carica, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire
chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le
proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti
e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non
espressamente richiesto dal Presidente o da uno dei
Consiglieri in carica, il Sindaco e gli Assessori non possono
intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le
dichiarazioni di voto.
- Qualora il Sindaco o l'Assessore
delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano
ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta
dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di
votazione.
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Art. 25
La partecipazione del Segretario
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- Il Segretario Comunale partecipa alle
adunanze del Consiglio, esercita e svolge funzioni previste dallo
Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire
informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame
dell'argomento in discussione ed esprimere il parere di conformità
di legge.
- Il Segretario, in casi di impedimento
o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal
vice segretario all'uopo autorizzato.
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Art. 26
Partecipazione dei dirigenti e dei funzionari
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- I dirigenti hanno l'obbligo di
partecipare alle riunioni del consiglio comunale nella quali debbano
essere trattati argomenti relativi a materie attinenti ai settori
loro affidati.
- Possono presenziare alle riunioni, su
richiesta del sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, anche
i funzionari comunali e/o tecnici esterni incaricati, per svolgere
relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti
in discussione.
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CAPO VIII
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
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Art. 27
Comportamento dei Consiglieri
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- Nella discussione i Consiglieri Comunali
hanno il più ampio diritto di esprime apprezzamenti, critiche,
censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o
comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
- Tale diritto è esercitato escludendo
qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di
alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione,
della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere
valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
- Se un Consigliere turba l'ordine,
pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei
precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a
desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso
Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle
osservazioni rivoltegli, il Presidente deve toglierli la parola fino
alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere
contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore
discussione, decide una votazione in forma palese se confermare
l'interdizione.
- Per ristabilire l'ordine, il Presidente
può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i
Capigruppo presenti, può circoscrivere l'incidente e rimuoverne le
cause. Alla ripresa il presidente informa il Consiglio della
consultazione e propone rimedi per continuare regolarmente i lavori.
Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare
continuazione della seduta, il Presidente propone al consiglio, che
decide con votazione in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste
dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
- Qualora non fosse possibile attuare la
predetta procedura, il Presidente, sentiti i Capigruppo presenti,
applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella
seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la
sospensione del Consigliere per la durata di quella adunanza.
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Art. 28
Ordine della discussione
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- I Consiglieri Comunali prendono posto
nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il
Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti
loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al
Presidente del Consiglio, salvo che il Presidente non li autorizzi
diversamente.
- Chi intende parlare deve farne richiesta
al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento
di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i
vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire
togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a
chi è stato autorizzato ad intervenire.
- Ogni intervento deve riguardare
unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei
tempi prefissati. In caso di divagazione o di supermento dei tempi
prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando
e toglierli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni
impartitegli.
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Art. 29
Svolgimento della discussione
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- Terminata la lettura della proposta e
l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente
dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire,
disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che
appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha
invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la
proposta viene messa in votazione.
- Nella trattazione dello stesso argomento
ciascun Consigliere Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso
incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte,
la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non
più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del sindaco o
del relatore.
- Gli altri Consiglieri possono
intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di
cinque minuti ciascuno. I tempi degli interventi possono essere
ampliati fino a dieci minuti per argomenti di particolare rilevanza.
Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire e di
norma per non più di dieci minuti ciascuno.
- Il Presidente, dopo che su un argomento
hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta,
avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
- Dichiarata chiusa la discussione, la
parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo
Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per
ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo
dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno diritto
anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere
la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite
di cinque minuti.
- I termini di tempo previsti dai commi
precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al
bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani
regolatori e loro varianti generali...
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Art. 30
Questioni pregiudiziali e sospensive
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- Con la questione pregiudiziale viene
richiesto che un argomento non si discusso, precisandone i motivi. La
questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione
della proposta, proponendone il ritiro. Sull'argomento decide il
Consiglio.
- Se le questioni pregiudiziali e
sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito,
vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame
dell'argomento cui si riferiscono.
- Sulle relative proposte può parlare,
oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia
stata presentata da più Consiglieri, un consigliere per ciascun
gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre
cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con
votazione palese.
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Art. 31
Mozione d'ordine e fatto personale
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- Durante la discussione è sempre
concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per
mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto
personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide
il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta
in votazione.
- Costituisce "fatto personale"
l'essere intaccato nella propria condotta od onorabilità oppure il
sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e
dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per
fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il
fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la
pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza
discussione, con votazione palese a maggioranza.
- Può rispondere a chi ha preso la parola
per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul
fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di
dieci minuti.
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Art. 32
Termine dell'adunanza
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- I giorni, le ore e i tempi delle
adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e
periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei
Capigruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e
regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. Alla
apposita Conferenza dei Capigruppo deve essere invitato il Sindaco e
il Segretario Comunale.
- Il Consiglio può decidere, all'inizio
della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del
giorno. Inoltre può, nel corso dell'adunanza, stabilire di continuare
i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la
trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli
che hanno particolare importanza od urgenza.
- Esaurita la trattazione di tutti gli
argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
- Nel caso in cui il Consiglio proceda nei
suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire
gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i
Capigruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare
l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno,
avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano
avvisati quelli assenti come previsto dal precedente articolo 18.
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CAPO IX
LE DELIBERAZIONI
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Art. 33
Redazione del verbale
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- I verbali sono atti pubblici che
documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le
deliberazioni adottate.
- La loro redazione è curata, secondo
quanto stabilito dallo Statuto, dal segretario Comunale avvalendosi
del vice Segretario o di altro dipendente comunale.
- Il verbale delle deliberazioni, per ogni
argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello
svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della
discussione, il testo integrale della parte dispositiva della
deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti
su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto
luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio
segreto.
- Gli interventi svolti e le dichiarazioni
fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono
riportate esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile i
concetti espressi da ciascun oratore. Gli interventi possono, su
richiesta, essere allegati integralmente al verbale, purché in
relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato
sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le
dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o
quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
- Eventuali ingiurie, allusioni o
dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a
verbale, tranne espressa richiesta da parte dell'autore o del
Consigliere che si ritiene offeso.
- Il verbale della seduta segreta è
redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza
scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i
casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro
operato.
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Art. 34
Approvazione del verbale
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- I verbali, dopo essere stati firmati dal
Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti
all'adunanza, e siglati dal Funzionario che li ha stilati, vengono
pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e
depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne
visione nell'ufficio di segreteria.
- I verbali vengono sottoposti
all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio
della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano
osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se
possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene osi
oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
- Quando un consigliere lo richiede, si
dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo
stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali
richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che
sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere
richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
- Nel formulare le proposte di rettifica
non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito
dell'argomento. Il Presidente interpella il consiglio per conoscere se
vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di
intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate
contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la
proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi
il Presidente pone in votazione, in forma palese, la proposta di
rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si
fa richiamo, mediante annotazione a margine ed in calce, nel verbale
cui si riferisce la rettifica.
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Art. 35
Le votazioni
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- All'inizio di ciascuna seduta,
effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre
Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni
di scrutatore.
- La regolarità delle votazioni palesi ed
il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni
sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che
la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con
l'assistenza degli scrutatori.
- L'assistenza degli scrutatori è
obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi coadiuvano il
Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio
dei voti.
- Nel verbale deve risultare per quali
deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con
l'intervento degli scrutatori.
- L'espressione del voto dei Consiglieri
Comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per
alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le
votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte
espressamente dalla legge e dallo Statuto e nei casi in cui il
Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la
valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. non si può
procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga
diversamente.
- Su ogni argomento l'ordine della
votazione è stabilito come segue:
- la votazione sulla questione
pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione
dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento
in cui la questione stessa viene sollevata;
- le proposte di emendamento si votano
nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un
emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso
contrario:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi:
- emendamenti aggiuntivi;
- per i provvedimenti composti di varie
parti, capitoli o articoli, quando almeno un quarto dei Consiglieri
ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su
ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
- i provvedimenti per il quali siano
stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente
votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario
modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- Per i regolamenti, il Presidente invita
i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano
proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate
tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in
votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli
atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si
effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che
dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai
Consiglieri. Concluse tal votazioni vengono posti in votazione,
congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche
approvate.
- Quando è iniziata la prima votazione
sull'argomento non è più consentito ad alcuno di effettuare
interventi né presentare emendamenti fino alla proclamazione dei
risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni
dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della
votazione in corso.
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Art. 36
Forme di votazione
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- Nelle votazioni in forma palese i
Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per
appello nominale. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio
della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà
effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto,
illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a
controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere,
purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- Alla votazione per appello nominale si
procede quando è previsto dalla Legge e dallo Statuto o richiesto da
un gruppo consiliare su proposta del Presidente o di almeno un quarto
dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo
l'ordine alfabetico dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce
votando "SI" se approvano o "NO" se non
l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal
Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da
ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a
verbale.
- I Consiglieri che votano contro la
deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione
risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o
immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
- La votazione mediante scrutinio segreto
viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:
- le schede sono predisposte dalla
segreteria comunale di uguale colore o formato, prive di segni di
riconoscimento, tranne all'interno di un timbro dell'ufficio di
segreteria;
- ciascun Consigliere scrive nella
scheda Si per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario,
oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato
nella proposta sottoposta al Consiglio;
- quando la legge, lo statuto od i
regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una
rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate
espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente
stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali
rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere
invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi,
restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
- coloro che votano scheda bianca sono
computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono
tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a
verbale.
- terminata la votazione il Presidente,
con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle
schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e,
eventualmente, prockama coloro che sono stati eletti.
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Art. 37
Esito delle votazioni
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- Salvo che per i provvedimenti
espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, per i quali si
richiede un "quorum", ogni deliberazione del Consiglio
Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole
della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti pari ad almeno
la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari,
la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che,
raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei
presenti.
- I Consiglieri che si astengono dal voto
si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e nel
numero dei presenti.
- In caso di parità di voti, la proposta
non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine
del giorno e precludendo la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
- Salvo i casi particolari espressamente
previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata
non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore
discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo
in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto
o giuridici.
- Nel verbale viene indicato esattamente
il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli
astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati
da ciascun nominativo, compresi i non eletti.
- Nel caso di urgenza e previa
motivazione, le deliberazioni del consiglio Comunale possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla
maggioranza assoluta dei presenti.
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CAPO X
NORME FINALI
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Art. 38
Diffusione
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- Copia del presente regolamento sarà
consegnata ai Consiglieri Comunali in carica. Inoltre, copia sarà
inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
- Copia del regolamento deve essere
depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante
le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
- Il Sindaco invierà copia del
regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del
decentramento, all'organo di revisione, al Difensore Civico, agli
enti, istituzioni, ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.
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Art. 39
Entrata in vigore
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- Sono abrogate le norme dei regolamenti
comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- Il presente regolamento entra in vigore
dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.
- Sarà inserito nella raccolta dei
regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre
per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo
di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.
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