
COMUNE DI SIRACUSA
REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA COMUNALE
Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22 d 23 della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.
In caso di gestione in economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all’art. 51 della L.R. 11/12/1991 n. 48.
Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui artt. 22 e 23 della L.R. 11/12/1991 n. 48 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.
Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
– la visita necroscopica;
– il servizio di osservazione dei cadaveri;
– il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
– l’uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
– il trasporto funebre nell’ambito del Comune, nei casi previsti dall’art. 8 del regolamento comunale dei trasporti funebri;
– l’inumazione in campo comune;
– la cremazione;
– la deposizione delle ossa in ossario comune;
– la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10,
Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo le tabelle dell’Allegato “A”, le tariffe delle concessioni cimiteriali parte I saranno determinate sulla base del piano finanziario della realizzazione dell’opera.
Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell’art. 32, 2° comma, lettera “g” della Legge Reg.le 11 dicembre 1991 n. 48, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.
Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:
· l’orario di apertura e chiusura;
· copia del presente regolamento;
· l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno,
· l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo;
· l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
· ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge Reg.le 30 aprile 1991, n. 10.
Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del Cimitero.
L’ammissione del deposito di osservazione o nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.
Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’USL , in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185.
La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto sulla cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
Se il cadavere risulta portatore di radioattività , il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
La
chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
Il
Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL o
personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della
norma di cui all’art. 9.
In
particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di
sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché
l’identificazione del cadavere.
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità ( preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285,
c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. , all’estero o dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285 se il trasporto è per o dall’estero;
d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
- è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell’art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddoveil trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
Se una salma, già sepolta, viene esumata o estunulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell’USL , o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè, non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall’USL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio del feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
E’ consentita l’applicazione allecasse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della ptrefazione.
Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
Sul piano esterno superiore di ogni
feretro è apllicata apposita piastrina metallica,
recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta
e le dte di nascita e di morte.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene
la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
Alla piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.
I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità
ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
Il trasporto, fatte salve eccezionali limitazioni di cui
all’art. 27 T.U. Legge
Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso,
dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla Chiesa o al
luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario
ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad
altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può
farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle
rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai
veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica
sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il
passaggio di un corteo funebre.
Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone,
il Responsabile dell’ufficio Comunale prenderà accordi con il Comando di
Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a
favorire lo svolgimento del corteo.
Il Dirigente dei Servizi di igiene
pubblica della USL vigila e controlla il
servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli
propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
Il servizio di trasporto funebre di cui all’art. 16/1 letta b), nonché quello previsto all’art. 19/1 del D.P.R. 285/90 è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge.
Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti
funebri è esercitato con il diritto di privativa ai sensi dell’art. 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925.
Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale dei trasporti funebri, approvato con delibera n. 207 del 27 marzo 1985 del Consiglio Comunale di Siracusa, e dagli artt. 16-36 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento con il Cimitero Comunale.
E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso
dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R.
10/09/1990 n. 285.
L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia
e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione
riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.
22 e 23 delle L. Reg.le 11/12/1991 n. 48.
Le operazioni di inumazione,
tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati
morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono
riservate al personale addetto al cimitero, salvo circostanze eccezionali
determinate da calamità naturali o da realizzazione e concessione di nuovi
loculi.
Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le
funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R.
10/09/1990 n. 285.
Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell’USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l’assegnazione a tempo determinato dell’area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
Nel cimitero, salvo sia richiesta
altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine,
di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del
Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la
propria residenza.
Indipendente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute
le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel
cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 16, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni
ordinarie decennali.
Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro
ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le misure
rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età,
devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il
cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali,
familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del
D.P.R. 10/09/1990 N. 285.
Apposito piano regolatore
cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle
aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di
struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra,
elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto
dagli artt. 76 e 91 del D.P.R.
10/09/1990 n. 285 e dal successivo art. 19.
Nelle more dell’adozione del piano regolatore cimiteriale,
vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.
Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’U.S.L. Si applica l’art. 50 della Legge 08/06/1990 n. 142.
Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
a) dell’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) cellette ossario
- e) nicchie cinerarie
- f) ossario Comune
- g) cinerario Comune .
La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni saranno specificate nel piano.
Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per primo impianto.
Le sepolture per inumazione sono gratuite in campo comune e della durata di dieci anni.
Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie- loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato.
Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Nel cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, escludendo luglio e agosto.
Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
E’ compito dell’incaricato dal Responsabile dell’Ufficio stabile se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
E’ compito del responsabile dell’Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Annualmente il Responsabile dell’Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria e contestualmente verranno informati, a mezzo lettera a domicilio, gli eredi interessati.
L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’albo cimiteriale con congruo anticipo.
L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza , per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’Autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio Igiene pubblica dell’USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.
Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 25 anni;
- su ordine dell’Autorità giudiziaria.
Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell’Ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all’albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo.
I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 28 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell’ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
Le estumulazione ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica l’art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio di ragioneria.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell’ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l’esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.
Si da atto che, attualmente, il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.
L’autorizzazione di cui all’art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incariato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall’Ufficio dello Stato Civile.
Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti ai privati o ad Associazione per la cremazione di cui all’art. 79/3 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta al termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
Spetta al Comune l’approvazione preventiva delle tariffe per l’uso dei colombari.
Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario, o di appositi cartelli all’ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.
Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
E’ vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall’ufficio, al momento dell’ingresso;
c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
e) ai fanciulli di età inferiore agli anni otto, quando non siano accompagnati da adulti.
Per motivi di salute o età il Responsabile dell’ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi,
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio, Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre l’assenso dei familiari interessati,
l) eseguire lavori, escrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari,
m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
n) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile d’Ufficio,
o) qualsiasi attività commerciale.
I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.
Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile d’Ufficio.
Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi,
croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i
materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell’Ufficio
competente in relazione al carattere del cimitero e
all’ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile
dell’Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali
espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice
copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana;
sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il
testo presentato contenga la traduzione in italiano.
Le modifiche di epigrafi, come le
aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
Verranno rimosse le epigrafi
contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o
nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state
introdotte nel cimitero.
Circa le eventuali dispute fra gli aventi
diritto si rimanda a quanto contenuto nell’art. 71.
Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e
l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel
tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che
non invadano le tombe o i passaggi attigui.
Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono
dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i
fiori e le piante ornamentali siano tenuti con
deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli,
il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro
distruzione.
In tutti i cimiteri, avrà luogo
nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le
lapidi, i copri tomba ecc., indecorosi o la cui
manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo
per il quale vennero collocate.
Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o
rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che
si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere
impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica
del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
I provvedimenti d’ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari
interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del Cimitero o all’Albo
comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona
manutenzione e decoro.
Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall’art. 31 in quanto
applicabili.
Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all’art. 19, l’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
sepolture per famiglie e collettività (bilocali, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all’apposito tariffario.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed esumazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell’art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell’ufficio cui è affidata l’istruttoria dell’atto.
Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune .
Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.
In particolare, l’atto di concessione deve indicare:
la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
la durata;
la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
La durata è fissata:
a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
c) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
Fatte salve le domande di concessione già presentate, la sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell’art. 41, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
La concessione può essere effettuata su richiesta, in via eccezionale, in caso di disponibilità ed in deroga al primo comma, a favore di:
a) richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
b) coniuge superstite del defunto ed eventuali figli conviventi portatori di handicap;
c) genitori di deceduto non coniugato;
d) ?????
La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell’art. 41, è data in ogni tempo secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
In assenza di disponibilità l’amministrazione può autorizzare la tumulazione provvisoria in cappelle private o loculo previo il versamento di un deposito cauzionale pari al costo per la concessione di un loculo di quarta fila da rimborsare all’atto della concessione del loculo richiesto.
Salvo quanto previsto dall’art. 42, il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ….), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
Ai fini dell’applicazione sia del 1° che del 2° comma dell’art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 3° grado, dagli affini in linea retta in 2° grado.
Per glia ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata a richiesta del titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, da presentare all’ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà in nulla osta, previo un versamento pari al 25% del costo della concessione.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od istallate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l’apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
Le parti decorative costruite o istallate dai concessionari;
Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
L’ordinaria pulizia;
Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
Il Consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere. L’affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.
Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell’art. 41, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all’art. 65 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.
Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa.
Per motivi da valutare dal sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) L’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell’art. 42, salvo i casi di decadenza, quando:
a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all’eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell’indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Salvo quanto previsto dall’art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/19990 n. 285, è facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto d’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
Della decisione presa, per l’esecuzione i quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali è stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o esumazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di concessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto all’art. 43, terzo comma;
d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’art. 46, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 56;
f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell’ufficio.
Pronunciata decadenza di concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto all’atto di concessione ai sensi del precedente art. 44, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso quanto disposto dall’art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario o nel cinerario comune.
Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
L’autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, ecc. …, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell’ufficio competente.
E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.
I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell’area ed il coefficiente 3,50.
Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità ed il termine di ultimazione dei lavori.
Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l’autorizzazione del Responsabile dell’ufficio competente.
I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell’ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.
I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui all’articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all’art. 64, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
Il comune trattiene sul deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. …, necessari per l’esecuzione delle opere stesse.
Nella costruzione delle tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
E’ vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del Responsabile dell’ufficio.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall’ufficio, secondo l’orario e l’itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. …
L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall’ufficio.
Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature o ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
L’Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all’Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 53 e55.
Il personale dei Cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costruire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con attività svolta.
Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
fornire feretri e gli accessori relativi;
effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all’art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
E’ fatto divieto alle imprese:
a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che abombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
All’interno del Cimitero principale e degli eventuali altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta “degli Uomini Illustri” ove il Sindaco potrà disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.
Per le medesime finalità di cui al comma precedente l’Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di “cittadini benemeriti”.
Presso l’ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d’ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento delle mappe cimiteriali.
Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) generalità del defunto o dei defunti;
b) il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
d) gli estremi del titolo costitutivo;
e) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
f) la natura e la durata della concessione;
g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d’ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento delle mappe cimiteriali.
Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
L’ufficio, con la scorta del registro di cui all’art. 66, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura, di cui all’ultimo comma dell’art. 65.
Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di esumazione occorrenti per liberare la sepoltura.
Il Responsabile dell’ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l’elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare titolarità di diritti d’uso su sepoltura privata in base a norme del Regolamenti precedente, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
Le disposizioni di cui all’art. 56 hanno decorrenza a partire da un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. …) od una concessione (aree, loculi, urne, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di edicole, monumenti, ecc, s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue.
Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
Ai sensi dell’art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell’ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al Segretario l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.
Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Salvo quanto previsto dall’art. 81 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.
Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.