COMUNE DI SIRACUSA

 

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

 

TITOLO I

 

CAPO I

DOSPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1 

Oggetto

 

            Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso  dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia  dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata  nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

 

ARTICOLO 2

Competenze

 

            Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

            I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22 d 23 della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

            In caso di gestione in economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all’art. 51 della L.R. 11/12/1991 n. 48.

            Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui artt. 22 e 23 della L.R. 11/12/1991 n. 48 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

 

 

ARTICOLO 3

 

Responsabilità

 

            Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

            Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

 

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

 

            Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

– la visita necroscopica;

– il servizio di osservazione dei cadaveri;

– il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;

– l’uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

– il trasporto funebre nell’ambito del Comune, nei casi previsti dall’art. 8 del regolamento comunale dei trasporti funebri;

– l’inumazione in campo comune;

– la cremazione;

– la deposizione delle ossa in ossario comune;

– la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10,

Tutti gli altri servizi sono sottoposti  al pagamento delle tariffe stabilite secondo le tabelle dell’Allegato “A”, le tariffe delle concessioni cimiteriali parte I saranno determinate sulla base del piano finanziario della realizzazione dell’opera.

            Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell’art. 32, 2° comma, lettera  “g” della Legge Reg.le  11 dicembre 1991 n. 48, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.

 

 

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

 

            Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

            Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:

·        l’orario di apertura e chiusura;

·        copia del presente regolamento;

·        l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno,

·        l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo;

·        l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

·        ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il  pubblico, ai sensi della Legge Reg.le 30 aprile 1991, n. 10.

 

 

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

 

ARTICOLO 6

 

Depositi di osservazione ed obitori

 

            Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del Cimitero.

            L’ammissione del deposito di osservazione  o nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.

            Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

            Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.

            Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’USL , in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R.  13/02/1964, n. 185.

            La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

 

CAPO III

FERETRI

 

ARTICOLO 7

 

Deposizione della salma nel feretro

 

            Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le  caratteristiche di cui al successivo art. 9.

            In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

            La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

            Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto sulla cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

            Se il cadavere risulta portatore di radioattività , il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

 

ARTICOLO 8

 

Verifica e chiusura feretri

 

            La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

            Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della norma di cui all’art. 9.

            In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.

 

ARTICOLO 9

 

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

 

            La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a)      per inumazione:

-                          il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità ( preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);

-                          le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

-                          la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

-                          i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

 

b)      per tumulazione:

-                          la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285,

c)      per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. , all’estero o dall’estero  qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

-                          si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R.  10/09/1990 N. 285 se il trasporto è per  o dall’estero;

d)      per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

-                          è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell’art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

 

e)      cremazione:

-                          la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera  a), per trasporti interni al Comune di decesso;

-                          la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno  con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddoveil trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

-                          la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte  per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estunulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell’USL , o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè, non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall’USL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio del feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità  autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.

E’ consentita l’applicazione allecasse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della ptrefazione.

 

 

ARTICOLO 10

 

Fornitura gratuita di feretri

 

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 

Piastrina di riconoscimento

 

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è apllicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le dte di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Alla piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

 

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

 

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

 

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 T.U.  Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per  eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare  ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell’ufficio Comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL  vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Il servizio di trasporto funebre di cui all’art. 16/1 letta b), nonché quello previsto all’art. 19/1 del D.P.R. 285/90 è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge.

 

ARTICOLO  13

 

Privativa ed esercizio del Servizio di Trasporti Funebri

 

Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato con il diritto di privativa ai sensi dell’art. 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925.

Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale dei trasporti funebri, approvato con delibera n. 207 del 27 marzo 1985 del Consiglio Comunale di Siracusa, e dagli artt. 16-36 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

TITOLO  II 

C I M I T E R I

 

CAPO I

CIMITERI

 

ARTICOLO 14

 

Elenco cimiteri

 

Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento con il Cimitero Comunale.

 

 

ARTICOLO 15

 

Disposizioni generali – Vigilanza

 

E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22 e 23 delle L. Reg.le 11/12/1991 n. 48.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, salvo circostanze eccezionali determinate da calamità naturali o da realizzazione e concessione di nuovi loculi.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell’USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

 

ARTICOLO 16

 

Reparti speciali del cimitero

 

Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l’assegnazione a tempo determinato dell’area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

 

 

ARTICOLO  17

 

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

 

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendente dalla residenza e dal luogo  della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 16, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte  nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

 

CAPO  II

 

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

 

ARTICOLO  18

 

Disposizioni generali

 

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e  nei limiti dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 N. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal successivo art. 19.

Nelle more dell’adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

 

ARTICOLO  19

 

Piano regolatore cimiteriale

 

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’U.S.L. Si applica l’art. 50 della Legge 08/06/1990 n. 142.

Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a)                     dell’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b)                    della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c)                     della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d)                    delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e)                     dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f)                      delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

-                          a) campi di inumazione comune;

-                          b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

-                          c) tumulazioni individuali (loculi)

-                          d) cellette ossario

-                          e) nicchie cinerarie

-                          f) ossario Comune

-                          g) cinerario Comune .

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni saranno specificate nel piano.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per primo impianto.

 

CAPO  III

 

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

 

ARTICOLO  20

 

Inumazione

 

Le sepolture per inumazione sono gratuite in campo comune e della durata di dieci anni.

 

 

 

 

ARTICOLO  21

 

Cippo

 

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

 

ARTICOLO  22

 

Tumulazione

 

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie- loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

 

 

CAPO  IV

 

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 

ARTICOLO  23

 

Esumazioni ordinarie

 

Nel cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del D.P.R. 285/90  e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

E’ compito dell’incaricato dal Responsabile dell’Ufficio stabile se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

 

ARTICOLO 24

 

Avvisi e scadenza per esumazioni ordinarie

 

E’ compito del responsabile dell’Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell’Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria e contestualmente verranno informati, a mezzo lettera a domicilio, gli eredi interessati.

L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’albo cimiteriale con congruo anticipo.

 

 

 

ARTICOLO  25

 

Esumazione Straordinaria

 

L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza , per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari  e dietro l’Autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco  delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio Igiene pubblica dell’USL  dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale  tecnico da lui delegato.

 

ARTICOLO  26

 

Estumulazioni

 

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

-                          a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 25 anni;

-                          su ordine dell’Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell’Ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell’anno  successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all’albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 28 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell’ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Le estumulazione ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

 

ARTICOLO 27

 

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

 

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti  in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica l’art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

 

ARTICOLO  28

 

Raccolta delle ossa

 

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

 

 

ARTICOLO  29

 

Oggetti da recuperare

 

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio di ragioneria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell’ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

 

ARTICOLO 30

 

Disponibilità dei materiali

 

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l’esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere loro proprietà  nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in  altro luogo idoneo.

 

 

CAPO  V

 

C R E M A Z I O N E

 

 

ARTICOLO  31

 

Crematorio

 

Si da atto che, attualmente, il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.

 

ARTICOLO  32

 

Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

 

L’autorizzazione di cui all’art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incariato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall’Ufficio dello Stato Civile.

 

ARTICOLO  33

 

Urne cinerarie

 

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti ai privati o ad Associazione per la cremazione di cui all’art. 79/3 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta al termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l’approvazione preventiva delle tariffe per l’uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

 

CAPO  VI

 

POLIZIA DEI CIMITERI

 

ARTICOLO  34

 

Orario

 

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario, o di appositi cartelli all’ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.

 

ARTICOLO  35

 

Disciplina dell’ingresso

 

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E’ vietato l’ingresso:

a)      a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b)      alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall’ufficio, al momento dell’ingresso;

c)      alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d)      a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;

e)      ai fanciulli di età inferiore agli anni otto, quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o età il Responsabile dell’ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

 

ARTICOLO  36

 

Divieti speciali

 

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a)      fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b)      entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c)      introdurre oggetti irriverenti;

d)      rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi,

e)      gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

f)        portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g)      danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h)      disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i)        fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio, Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre l’assenso dei familiari interessati,

l)        eseguire lavori, escrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari,

m)    turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;

n)      assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile d’Ufficio,

o)      qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.

 

ARTICOLO  37

 

Riti Funebri

 

Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile d’Ufficio.

 

 

ARTICOLO  38

 

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

 

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell’Ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all’ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell’Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell’art. 71.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

 

 

 

ARTICOLO  39

 

Fiori e piante ornamentali

 

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

 

ARTICOLO  40

 

Materiali ornamentali

 

Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse  o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d’ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del Cimitero o all’Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.