DECRETO
COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla Protezione
civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante disposizioni per fronteggiare la
situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nella Regione
siciliana, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato
Commissario delegato per la predisposizione e la realizzazione di un piano
di interventi di emergenza;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla Protezione
civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, recanti
nuove disposizioni ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2983/99;
Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
che prevede che i comuni disciplinino la gestione dei rifiuti urbani con
appositi regolamenti;
Visto l'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede che il Commissario delegato dispone la
realizzazione della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro,
metalli ferrosi e non ferrosi, legno, frazione umida, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti inerti, nonché dei rifiuti beni
durevoli di uso domestico;
Considerato che risulta che molti comuni non hanno provveduto ad adeguare i
regolamenti per la gestione dei rifiuti alla normativa dettata dal predetto
decreto legislativo n. 22/97, con negativi riflessi sul riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti;
Considerato che occorre che i comuni adeguino i regolamenti per la gestione
dei rifiuti urbani al fine di non porre ostacoli al raggiungimento degli
obiettivi fissati con le predette ordinanze di protezione civile e per
assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei principi e
delle norme dettate dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto lo schema di regolamento tipo per la gestione dei rifiuti predisposto
dalla struttura commissariale;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il
regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti, nel testo che si
allega al presente decreto per farne parte integrante.
Art. 2
E' fatto obbligo ai
comuni, che non abbiano già provveduto, di adottare apposito regolamento per
la gestione dei rifiuti adeguato alle previsioni del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
Art. 3
In caso di inottemperanza da parte dei comuni,
l'Assessorato regionale degli enti locali interverrà in via sostitutiva, ai
sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
Palermo, 26 luglio 2000.
Allegato
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Redatto ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97 e successive
modifiche ed integrazioni
Approvato con atto del consiglio comunale n. ...........del
................................
A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
A.1. Finalità del presente regolamento
A.1.1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità stabilisce:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in
tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei
rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con
altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento
sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente. Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e
dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
A.2. Campo di applicazione del presente regolamento
A.2.1. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del
presente regolamento si applicano:
a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei
pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni e interni e dei
rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone
all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela
dell'ambiente e della salute della cittadinanza, nonchè al perseguimento
degli obiettivi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
all'intero territorio comunale.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13
febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento
ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99 e successive
modificazioni;
e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla
legge 13 luglio 1966, n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle
leggi successive;
f) agli esplosivi.
A.3. Estensione del diritto di privativa
A.3.1 Il diritto di privativa di cui all'art. 21 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 è esteso all'intero territorio del comune.
A.4. Oggetto e contenuti del presente regolamento
A.4.1. Il presente regolamento disciplina:
a) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi
del successivo capitolo B, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di
tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria
dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della
gestione dei rifiuti;
b) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento,
inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani
esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani
esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria
dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della
gestione dei rifiuti;
c) i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di
rifiuti speciali da assimilare agli urbani, ai sensi dell'art. 57, 1° comma
del decreto legislativo n. 22/97, fintanto che lo Stato non determini i
criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai sensi
dell'art. 18, lett. D), del decreto legislativo n. 22/97;
d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure
di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti
rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei
rifiuti speciali assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e
asporto dei rifiuti urbani esterni;
e) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di
tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della
produzione di rifiuti fuori dai perimetri entro cui sono istituiti i
relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente
lettera d) del presente regolamento;
f) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e
adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei RUP;
g) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal
conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed alla
produzione di energia;
h) le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine
di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
i) le norme per garantire la tutela dell'ambiente, nonché la tutela
della salute della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione
dei rifiuti.
A.5. Attività di smaltimento dei rifiuti svolte dal comune
A.5.1. Il comune, in osservanza agli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90,
eroga i seguenti servizi:
1) Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e
dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo
capitolo B del presente regolamento:
a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni non ingombranti;
b) servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni
ingombranti;
c) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai
rifiuti urbani (definiti nel successivo capitolo B del presente
regolamento), anche attraverso particolari articolazioni del servizio di
raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative
dei rifiuti oggetto del conferimento;
e) servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti
urbani esterni;
f) raccolta delle frazioni di materiale recuperabile mediante
istituzione di appositi servizi di raccolta differenziata;
g) raccolta dei rifiuti cimiteriali.
2. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili
e/o non assimilati ai rifiuti urbani:
a) smaltimento dei residui dell'attività di trattamento rifiuti e
degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane;
b) smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e simili, ivi
compresa, se richiesta, la raccolta.
c) smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati
agli urbani, previa convenzione con i produttori, nei limiti di potenzialità
ed attitudine degli impianti disponibili;
d) raccolta degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari
(f.m.s.).
A.6. Definizioni
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività
umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:
1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono
temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al
servizio di raccolta;
2) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti
fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
3) raccolta differenziata: insieme delle operazioni atte a
selezionare dai rifiuti urbani e speciali, già nella fase di raccolta, le
frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali ed
energia, ovvero che devono essere ridotte volumetricamente o trattate in
modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di
sicurezza;
4) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle
strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette
ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi;
5) stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una
successiva operazione di smaltimento;
6) cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali
di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o
delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
7) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da
attrezzature o impianti al luogo di trattamento;
8) trattamento finale: le operazioni di trasformazione necessaria per
il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione,
compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo
dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.
A.7 Classificazione dei rifiuti
A.7.1 Classificazione.
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono
classificati in "urbani" e "speciali assimilabili agli urbani".
A.7.2 I rifiuti urbani si distinguono in:
A.7.2.1 rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da
altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti
industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si
esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si
considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio
effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in
genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle
sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura
o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta
dall'immobile di cui costituiscono pertinenza.
A.7.2.2 I rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di
arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati
o da altri insediamenti civili in genere. Si considerano tali anche i
rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di
pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro
superficie sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta
dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora i rifiuti siano
costituiti da potature di alberi.
A.7.2.3 Nelle more delle norme regolamentari e tecniche in attuazione del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è ancora vigente il punto 1.3
della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 che
classifica rifiuti urbani pericolosi:
- pile e batterie;
- prodotti farmaceutici;
- contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) e/o "F" (facilmente
o estremamente infiammabile) (legge 24 maggio 1974, n. 256, D.P.R. 24
novembre 1981, n. 927);
- altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero
dell'ambiente, purché provenienti da locali e luoghi ad uso di civile
abitazione.
Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi:
- tutti i rifiuti etichettati col simbolo "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo)
"C" (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi nell'allegato "D" del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che siano classificati come
urbani per provenienza;
- le lampade a vapori di gas tossici (mercurio etc);
- le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade e aree
private comunque soggette ad uso pubblico.
A.7.2.4 Sono rifiuti esterni quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi
d'acqua, nonché i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
A.7.3 Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se e in
quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali,
artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che
rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:
- rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. d)
del decreto legislativo n. 22/97;
- rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. e) del
decreto legislativo n. 22/97;
- rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7 comma 3 lett. f) del
decreto legislativo n. 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività
sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lett. h), limitatamente a quelli
derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed
accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente,
locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da
ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli
altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in
vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.
A.7.3.1 Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:
- ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 comma 3 lett. a) del
decreto legislativo n. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche
con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o
comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio -
all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti
derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo
caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al
dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino
comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini,
reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività
industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7,
comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 22/97 derivanti da lavorazioni
industriali.
A.7.3.2 I predetti rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani in
quanto:
- rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente
regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione
operativa del servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi,
e:
- derivino dalle attività individuate con il presente regolamento, per le
quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza
necessità di ulteriori accertamenti;
ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività, previa verifica che:
- rispondano al criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il
presente regolamento.
A.7.3.3 Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
- i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree
ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di
raccolta;
- i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del
decreto legislativo n. 22/97;
- i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3, dell'art. 7,
del decreto legislativo n. 22/97, diversi da quelli specificati nel presente
articolo.
A.7.3.4 I rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente
assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto
e/o relativo mantengano la classificazione a rifiuti speciali, non possono
essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello
smaltimento a cura e spese del produttore, pertanto le relative superfici di
formazione non sono assoggettabili alla tassa R.S.U.
A.8 Divieti ed obblighi
E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle
aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio
comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto,
immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di
rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
Il medesimo divieto vige per gli specchi liquidi, i canali, i corsi d'acqua,
i fossati, gli argini, le rive, le sponde.
In caso di inadempienza, il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari,
igienici od ambientali, dispone con ordinanza la rimozione del materiale di
rifiuto fissando un termine per provvedere.
E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita,
recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di
raccolta.
B. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
B.1.1 CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE
Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei
criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente
regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei
rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di
qualità:
a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da
comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del decreto
legislativo n. 22/97 e relativi allegati;
b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
- rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia
ambulanti che in sede fissa;
- rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e
annesso centro commerciale integrato;
- oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione,
rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la
somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la
vendita al dettaglio;
- rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
- rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
- rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da
attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e
di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del
conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di
cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale
circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo
n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi
dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 22/97;
- rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da
attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività
artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli
fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le
modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel
normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3 del decreto
legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di
privativa, al sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo
n. 22/97.
B.1.2 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI DI
QUALITA'
Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione,
senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo
quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti
attività:
a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività
consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali,
artigianali e commerciali;
c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi
speciali per espressa norma ordinamentale;
d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le
comunicazioni;
e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e
privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali,
sportive e ricreative;
f) servizi scolastici e loro pertinenze;
g) attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli
ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano
esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di
attività diverse;
h) pubblici esercizi;
i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.
B.1.3 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBNI SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI E
QUANTITATIVI - NOZIONE DI COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA
B.1.3.1 Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di
cui al precedente punto B.1.2, previo accertamento, caso per caso, della
conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui al
successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti
prodotti dalle seguenti attività:
a) attività artigianali per la produzione di beni e per la
prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali,
compresi i relativi magazzini;
b) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
c) attività di autotrasporto e simili;
d) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza
vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
e) attività di vendita di autoveicoli e simili.
B.1.3.2 Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui
commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri
quantitativi di cui ai successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale
quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che
trattasi, in cui si formino rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto
B.1.2, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori
accertamenti.
B.1.3.3 Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione
media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di
singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle
caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini
di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la
superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in
Kg./mq. anno.
B.1.3.4 I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli
indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse
attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di
assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità
delle tariffe unitarie.
B.1.4 RIFIUTI DA ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI ALL'INGROSSO, DI
SERVIZIO E SIMILI: CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE
B.1.4.1 I rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente punto B.1.3.1
sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione -
ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla
rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e
relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le
disposizioni del successivo punto B.1.5.
B.1.4.2 I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le
situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di
produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al
pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e
funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto
conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tassa R.S.U.
incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti
possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità
tributaria, secondo quanto sancito dal vigente regolamento di applicazione
della tassa R.S.U.
B.1.4.3 Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione
necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali
derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3, una volta accertato il
soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione
di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo
relativo di cui alle successive disposizioni del presente regolamento.
B.1.4.4 Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo
assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di
produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali
rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1 e
derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3, vengono
assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi
contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a
rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di
produzione assoluta, di cui al successivo punto B.1.5.1.
B.1.4.5 Criterio quantitativo relativo: il criterio quantitativo
relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in Kg./mq. anno
di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali
rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1 e
derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3,
accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono
effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la
classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti
ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto B.1.5.
B.1.4.6 I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali
e di servizio di cui al precedente punto B.1.3 che, sulla base
dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino
assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio
di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò
sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di
formazione assoggettate alla tassa R.S.U., con applicazione delle riduzioni
tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di
documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia
per tramite del gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto
debitamente autorizzato.
B.1.5 ENTITA' PONDERALI E/O VOLUMETRICHE ASSOLUTE E VALORI DI PRODUTTIVITA'
SPECIFICA COMPORTANTI L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI
DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO B.1.3.
Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia
per l'assimilazione
B.1.5.1 Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino
nei valori di produttività specifica stabiliti dai successivi punti, i
rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3 che risultino per
entità ponderale annua inferiore al valore: Q tot. = 12 ton/anno.
B.1.5.2 Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti
derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai
rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente
superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente punto.
B.1.5.3 Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità
volumetrica si assume la correlazione: 100 Kg. = 1 mc.
Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti
l'assimilazione
B.1.5.4 Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o
volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva
assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3
interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività
specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi
punti B.1.5.5 e 6, determinati in relazione all'articolazione dei valori di
effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.
B.1.5.5 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1,
lett. a), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di
produttività specifica q compresi nell'intervallo:
5 Kg./mq.anno < q < 15 Kg./mq. anno
B.1.5.6 Per i
rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B1.3.1, lett. b), c), d) ed
e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività
specifica compresi nell'intervallo:
2,5 Kg./mq. anno < q < 5 Kg./mq. anno
B.1.5.7 Per valori di produttività specifica
superiori o inferiori a quelli compresi negli intervalli sopra riportati per
le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la
classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante
conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle
relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della
tassa R.S.U.
B.1.5.8 Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati
dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per
il "criterio assoluto" (100 Kg. = 1 mc.).
B.1.5.9 E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti
speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio
quantitativo relativo.
B.1.5.10 E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti
all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di
valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga
a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per
mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia
che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso
di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per
l'assimilazione stessa.
B.1.6 AGGIORNAMENTO E/O MODIFICA DELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' ASSOGGETTATE
AI CRITERI QUANTITATIVI E DEI RISPETTIVI VALORI
B.1.6.1 Possono essere aggiornati, modificati e/o integrati con
provvedimento comunale, sentito l'ente gestore, in relazione all'intervenuta
effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei
rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche
quali-quantitative dei medesimi:
a) gli elenchi di attività di cui al punto B.1.2 e di cui al punto B.1.3;
b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di
produzione ponderale assoluta di cui al precedente punto B.1.5.1;
c) gli intervalli di produttività specifica relativa di cui ai
precedenti punti B.1.5.5 e 6;
d) i rapporti di conversione peso/volume, di cui al punto B.1.5.3 e
8.
B.1.7 EFFETTI DELL'ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AI
FINI DELLA TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE
B.1.7.1 Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai
rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo
regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.
B.1.7.2 Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di
tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere
articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle
esigenze organizzative e gestionali dell'affidatario del servizio ed ai
bisogni dell'utenza.
B.1.7.3 Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni
per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una
determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati
allo smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a
soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta
differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal
comune - per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al
recupero.
B.1.7.4 Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che
può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di
raccolta differenziata attivate dal comune, può comportare l'applicazione
dei benefici tariffari previsti dal regolamento di applicazione della tassa
R.S.U., nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
B.1.8 REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI
DA SINGOLE ATTIVITA': PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
B.1.8.1 In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di
rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per
l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio
della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di
formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le
procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti
da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani,
ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
B.1.8.2 L'iscrizione nei ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di
formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente
regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per
l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.3 Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento
con ente o impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore
del presente regolamento, costituisce presunzione della classificazione di
parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili
e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di
conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei
rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.4 L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività
comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, coi conseguenti
effetti sull'applicazione o meno della tassa R.U. alle relative superfici di
formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese
allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le
fattispecie di cui al punto B.1.2, ovvero previa verifica della
documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita
dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite
altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la
fattispecie di cui al punto B.1.3;
b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita
istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare
i seguenti aspetti:
b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
b.2) specificazione dell'attività svolta;
b.3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con
relativa identificazione del codice CER;
b.4) quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto
suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al
peso specifico del rifiuto.
B.1.8.5 La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da
adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività,
comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di
rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi
reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali
da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati
agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non
assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
B.1.8.6 Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere
presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al comune presso
l'ufficio tributi o l'ufficio tutela ambientale.
B.1.8.7 Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai
ruoli della tassa R.U. di superfici aziendali a causa della supposta
formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani
sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, sebbene
qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia
del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente,
per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da
certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti
autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero
da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i
quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso
dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la
data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la
domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.
B.1.8.8 Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del
soggetto affidatario del pubblico servizio, è sufficiente copia dei
contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un
periodo non inferiore a sei mesi.
B.1.8.9 L'ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a
comunicare ai competenti uffici comunali (ufficio tutela ambientale e
ufficio tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti
disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a
situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e
contestualmente la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che
interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della
tassa R.U. e comunque non oltre la data del 31 dicembre immediatamente
successiva, restando per altro facoltà dell'ente gestore il mantenimento
della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione
dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per
l'utente, oltre al pagamento della tassa.
B.1.8.10 I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'ente gestore del
pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti
disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui al punto B.1.3,
dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al
carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle
condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi
del presente regolamento.
B.1.8.11 La certificazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento
di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto
convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la
documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'affidatario del
pubblico servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o
riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente
citata.
B.1.8.12 In esito alla procedura di che trattasi l'ufficio tutela ambientale
del comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla
base dell'istruttoria compiuta, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta
acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al
responsabile del tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare
luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.U.
B.1.8.13 Domande non complete della sopra riportata documentazione sono
dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato
all'interessato.
B.1.9 IPOTESI DI DEROGA AI CRITERI DI CUI AL PUNTO B.1.2
B.1.9.1 Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate al punto B.1.2,
assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è
ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su
istanza del produttore di rifiuti o dell'ente gestore del pubblico servizio
in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico
sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma
restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui al punto
A.7.3.3.
B.1.9.2 La classificazione a rifiuti speciali in deroga al punto B.1.2 del
presente regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita
istanza al comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte
al punto B.1.8.
B.1.9.3 La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di
singole attività che pur incluse nell'elenco di cui al punto B.1.2, diano
luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla
soglia di cui al punto B.1.5 e presentino caratteristiche merceologiche
particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di
collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti
dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande
pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre
100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle quali ne
risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di
fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata
predisposti dal comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali,
spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguardi il conferimento
all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.
B.1.9.4 Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza
l'amministrazione comunale, sentito l'ente gestore, nei termini previsti dal
precedente punto AB.1.8, coi medesimi effetti per quanto attiene alla
cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione dei
rifiuti classificati come speciali.
B.1.10 EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO COMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI
COME SPECIALI O DELLA CLASSIFICAZIONE IN DEROGA
B.1.10.1 Nel caso in cui le procedure di cui ai punti B.1.8 e 9 diano luogo
alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento
o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in
proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti
speciali prestati dall'affidatario del pubblico servizio in regime di
mercato, o di altri enti o imprese debitamente autorizzati, previa
sottoscrizione di apposite convenzioni.
B.1.10.2 Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno
obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza,
dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio tutela ambientale del
comune.
B.1.10.3 Le date di inoltro delle convenzioni all'Ufficio tutela ambientale
e, se dovuta, della dichiarazione dell'ente o impresa autorizzata allo
smaltimento di cui al precedente punto B.1.8, fanno fede per il
conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U.
delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai
rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la
ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.
B.1.10.4 In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di
rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti
comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi
e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.
B.1.10.5 Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di
smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli
urbani, gestito dall'affidatario del pubblico servizio, è accordata
l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi
dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il gestore.
B.1.10.6 Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'ente gestore
rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del
rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi
contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire
meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti
speciali, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio tutela ambientale, che
provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti,
ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente
intervenuta classificazione in deroga.
B.1.11 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL PUBBLICO SERVIZIO
B.1.11.1 Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente
punto B.1.9, sarà cura dell'ente gestore del pubblico servizio di non
procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con
produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità
debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del
presente regolamento.
B.1.11.2 Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti
speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti
disposizioni ordinamentali e del presente regolamento, l'ente gestore
comunicherà ai competenti uffici del comune l'esito del periodo di prova di
sei mesi di cui al precedente punto B.1.8, a seguito del quale si darà corso
alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla
loro assimilazione ai rifiuti urbani.
B.1.11.3 Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti
produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario
conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione
risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del
contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli
medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di
classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di
rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.
B.1.11.4 Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente
regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti
urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura dell'affidatario del
pubblico servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme
restando le prerogative dell'ente gestore in ordine alla decisione delle più
idonee modalità di erogazione del servizio.
B.1.11.5 Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta
differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal gestore del
pubblico servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili,
nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste
dal vigente regolamento di applicazione della tassa in corrispondenza di
predeterminate soglie di conferimento, l'affidatario del pubblico servizio è
tenuto a comunicare all'Ufficio tutela ambientale gli elenchi delle ditte
per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il
raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti
benefici tariffari.
C. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI
DEI CONFERITORI
C.1. Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di
raccolta e trasporto RU e rifiuti speciali assimilati
C.1.1 Le norme e disposizioni di cui al presente capitolo C. disciplinano
il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni e
dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree e
ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.
C.1.2. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di
espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni
e dei rifiuti assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al
massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del
servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'ente
gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del
servizio e gettito globale della tassa.
C.2. Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio
C.2.1 La raccolta dei rifiuti urbani interni viene svolta dall'ente gestore
per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene
effettuata secondo le modalità più idonee, in considerazione della
distribuzione della popolazione sul territorio e dello stato della
viabilità.
C.2.2 La raccolta nella zona urbana viene principalmente effettuata
mediante l'impiego di cassonetti da 1700l dotati di pedale per l'apertura e
caratterizzati dalla possibilità di conferimento bilaterale, che vengono
svuotati mediante l'ausilio di compattatori monoperatore a presa laterale.
C.2.3 Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta
il criterio di minimizzare la distanza conferitore-punto di raccolta,
secondo il piano di posizionamento predisposto dall'ente gestore e approvato
dal comune, rispettando distanze inferiori a:
- 200 m. nel centro urbano;
- 500 m. negli agglomerati extraurbani.
Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei
nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di
una circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500
m., misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di
avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della circonferenza.
Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi
agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di
espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo
stradello poderale o vicinale d'accesso.
C.2.4 Il numero dei contenitori e la frequenza di svuotamento garantiscono
mediamente un volume sufficiente a ricevere una quantità di rifiuti pari
alla produzione di 2 giorni e quindi anche ad affrontare pause domenicali o
festive.
C.3. Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro
tipologia
C.3.1 L'ubicazione dei punti di raccolta può venire cambiata dall'ente
gestore in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico.
La cartografia allegata è da intendersi come uno strumento dinamico
modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità tecnica; pertanto le
eventuali modifiche non necessitano dell'approvazione del consiglio
comunale.
C.4. Competenze dell'ente gestore
C.4.1 L'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di
erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti
urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
costituisce precipua competenza dell'ente gestore.
C.4.2 In tal senso l'ente gestore:
a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità
organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e
dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle
modalità indicate dal contratto di servizio, con particolare riferimento a:
- rifiuti urbani interni ingombranti;
- rifiuti urbani interni non ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati
al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle
caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale
utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
c) stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari
delle operazioni di svuotamento, tenuto conto degli indirizzi del comune e
delle esigenze dell'utenza;
d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela
igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di
lavaggio e disinfezione dei cassonetti e la pulizia dei punti di raccolta;
e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e
garantisce l'idoneità e il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
C.5. Caratteristiche e collocazione dei contenitori per RU e
allestimento delle relative piazzole
C.5.1 Nel caso di interventi di risistemazione viaria, oppure di strumenti
urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito
del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere
obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori
dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'ente gestore in
relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da
servire.
A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo
parere dell'ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria
per l'approvazione dei relativi progetti, semprechè venga reso entro trenta
giorni.
C.6. Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali
assimilati ai rifiuti urbani
C.6.1 Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali
assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire
l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori
predisposti (e/o approvati) dall'ente gestore.
C.6.2 Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali
assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori
messi a disposizione o approvati dall'ente gestore.
C.6.3 I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi
previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le
quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata, restando vietata
l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli
obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in cui non
sia stato istituito per gli stessi un servizio di raccolta differenziata
apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale
utilizzo dei contenitori.
C.6.4 Lattine e contenitori di plastica dovranno essere schiacciati a cura
dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.
C.6.5 E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui
liquidi o sostanze incendiate.
C.6.6 Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che
l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
C.6.7 E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri
contenitori di rifiuti posti in opera dall'ente gestore, nonché il
prelevamento dagli stessi del materiale depositato.
C.6.8 E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di
riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l'utente deve
utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l'inconveniente all'ente
gestore.
C.6.9 E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in
involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei
contenitori predisposti.
C.6.10 E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che
in area privata.
C.6.11 E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma
restando la possibilità di inoltrare all'ente gestore motivata richiesta in
tal senso.
C.6.12 L'utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto
dopo l'uso.
C.6.13 E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare
in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi
materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto
salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.
C.7. Usi vietati dei contenitori
C.7.1 Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata
l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e
contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei
rifiuti speciali assimilati:
a) di rifiuti classificati tossici e nocivi;
b) di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
c) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui
conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di
raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure apposita raccolta
differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia (carta e
cartone, lattine, plastica, vetro, organico, legno, indumenti, etc.).
d) rifiuti liquidi;
e) oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
f) materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di
trasporto;
g) rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori
etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
h) rifiuti urbani ingombranti.
C.8. Trasporto e pesatura dei rifiuti
C.8.1 Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi
le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere
tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
C.8.2 I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono
ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale,
salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse
dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio
pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone
soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.).
C.8.3 La pesata dei rifiuti in arrivo all'impianto di smaltimento verrà
effettuata mediante adeguato bilico collegato a un sistema informatico per
la registrazione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro.
C.8.4 La pesata dei rifiuti recuperati verrà effettuata presso gli impianti
di accettazione e recupero, salvo la possibilità di effettuare la pesata in
altri luoghi indicati dall'amministrazione comunale.
C.9. Smaltimento finale
C.9.1 Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di
raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura
dell'ente gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio
debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di tutela della salute
e di salvaguardia dell'ambiente.
C.10. Accesso agli impianti di smaltimento
C.10.1 L'accesso agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani, ai fini
del conferimento di rifiuti, è riservato al personale e ai mezzi dell'ente
gestore.
C.10.2 Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità
stabilite dall'ente gestore:
a) mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati a
utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti;
b) mezzi e personale dei servizi tecnologico-manutentivi del comune
e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini
pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di
sfalcio e potatura, qualora per tali ditte vi sia apposita convenzione e/o
accordo stipulato tra l'ente gestore e il comune;
c) mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani
e/o assimilati agli urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento
sottoscritte con l'ente gestore. L'accesso è consentito anche a vettori
autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti
da terzi, che conferiscano per conto delle suddette strutture convenzionate
con l'ente gestore;
d) privati, nel caso di conferimenti occasionali, previa stipula in
loco di convenzione con l'ente gestore;
f) mezzi dell'amministrazione comunale, di organi di vigilanza e
controllo.
D. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
D.1. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi:
disposizioni generali
D.1.1 E' tassativamente vietata l'immissione di rifiuti speciali non
assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei contenitori o punti di
accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o rifiuti speciali
assimilati agli urbani.
D.1.2 L'ente gestore predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno,
interventi di monitoraggio per verificare il rispetto di quanto indicato nel
precedente paragrafo D.1.1.
D.1.3 I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di
rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da
quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato smaltimento,
in osservanza alle norme vigenti.
L'ente gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in
alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla
produzione di energia: in tal senso l'ente gestore e l'amministrazione
comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento
fra produttori e possibili utilizzatori.
Rifiuti speciali inerti
Sono classificati rifiuti speciali inerti:
- sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da
demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.
Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di
tipo A, autorizzate dal comune a norma della legislazione vigente.
Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
I veicoli a motore, rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per
disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere
conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di
raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la
rottamazione.
I centri di raccolta sono gestiti su licenza amministrativa che stabilisce,
tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità
di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di
detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non
superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento.
Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli
derivanti dalla depurazione degli effluenti
Compete all'ente gestore lo smaltimento di:
a) acque di percolazione delle discariche e altri residui derivanti
dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello
smaltimento.
b) residui dell'attività di depurazione delle acque di scarico urbane
(materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati,
sabbie).
Rifiuti tossici e nocivi
Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere
espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a
mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani
od assimilabili e da quelli speciali.
Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente regolamento sono
produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione
al comune. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno
origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di
richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le
eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi
intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa
vigente.
D.2. Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
D.2.1 Al fine di favorirne e incentivarne un distinto e separato smaltimento
rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, l'ente gestore
promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune
tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare
riferimento a rifiuti di origine domestica o derivanti da attività con bassa
produzione specifica di rifiuto.
D.3. Rifiuti urbani pericolosi
D.3.1 I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come identificati dalla
deliberazione 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono
oggetto di separato conferimento.
D.3.2 Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale
articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
D.3.3 La raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei
termini seguenti:
- pile e batterie esauste: l'ente gestore provvede allo svuotamento
periodico degli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali
autorizzati alla vendita di pile e batterie;
- farmaci scaduti o non utilizzati: l'ente gestore provvede allo
svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso le farmacie;
- prodotti tossici e/o infiammabili: sono quelli contrassegnati dai
simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta in colore nero
su fondo arancione.
D.3.4 Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla
norma di esclusione di cui al paragrafo B.2.1 anche i rifiuti appartenenti
alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o non utilizzati e
prodotti T e/o F che provengano da attività commerciali e di servizio come
ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si
tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica
(ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al
minuto o all'ingrosso e simili).
D.3.5 Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti delle sopra riportate
categorie che provengano da attività artigianali, sempre che non si tratti
di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad
esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle
falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di
lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti
speciali o pericolosi.
D.3.6 Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e
smaltimento di cui al presente paragrafo i contenitori di prodotti
appartenenti alle soprariportate categorie di cui si sia avuta integrale
utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario
contenuto.
D.3.7 Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei
locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili)
integralmente utilizzati è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di
raccolta previo accurato lavaggio.
D.4. Rifiuti da esumazione ed estumulazione
D.4.1 Con l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 i rifiuti da attività
cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e
classificabili in:
- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. f);
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali (art. 7/2 lett. e);
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi
diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2 lett. b)
quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2 lett. c).
D.4.2 I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati
pericolosi (anche secondo quanto precisato dal decreto legislativo n.
22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli
altri rifiuti urbani.
D.4.3 Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei
rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno tenuti separati
alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e
i vestiti, opportunamente disinfettati, nonchè lo zinco di risulta. I resti
umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il
percorso previsto per l'inserimento negli ossari.
Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere
accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea
dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.
E. INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO
SMALTIMENTO IN SICUREZZA.
E.1. Modalità' di esercizio delle competenze del comune in materia di
recupero di materiali e/o di energia
E.1.1 Il comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei
servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da
destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di
energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio
all'ambiente ai sensi delle finalità dell'art. 2 del decreto legislativo n.
22/97.
E.1.2 Il comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al decreto
legislativo n. 22/97, fermo restando che in nessun caso l'ente gestore o la
ditta incaricata della raccolta differenziata diviene proprietario
dell'imballaggio o della frazione merceologica similare, avendo diritto
soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il
materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dal CONAI,
previa sottoscrizione di convenzioni con i consorzi di filiera di cui
all'art.4 del decreto legislativo n. 22/97.
E.2. Finalità
E.2.1 La raccolta differenziata è finalizzata a:
- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di
materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e
raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da
avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di
salvaguardia ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di
smaltimento finale.
E.3. Indirizzi generali
E.3.1 L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e
realizzata tenendo conto anche in relazione ai criteri di economicità:
- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle
stagioni e del clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- del sistema di conferimento e raccolta;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino
di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei
consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
E.3.2 L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in
fase di conferimento che in fase di raccolta:
- un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione
secca;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da
consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per
l'ambiente e la salute pubblica;
- l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 22/97;
- la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni
separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di
raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità
di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di
maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini
entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero
territorio.
E.4. Raccolte differenziate ai fini economico produttivi
E.4.1 Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al
precedente punto E.3, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi
se del caso definitivamente istituite con ordinanze comunali, forme di
raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di
materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono
essere organizzate anche mediante convenzioni con enti o ditte private.
E.5. Raccolte differenziate ai fini conoscitivi
E.5.1 Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali
o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza comunale, anche
forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla
conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi
di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del
recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi
della gestione dei rifiuti.
E.6. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
E.6.1 Gli enti o imprese che, per conto dell'ente gestore, gestiscono
servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti:
- alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole
di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso
delle operazioni di travaso;
- ad inoltrare trimestralmente all'ente gestore ed al comune un resoconto
sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.
E.7. Stazioni ecologiche
E.7.1 Si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale
possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte
quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall'ente gestore.
Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:
E.7.1.1 Il centro zonale di raccolta (CZR) che rappresenta il primo livello
della RD. E' un'area di modeste dimensioni aperta all'utenza a tutti gli
orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o
cassonetti dove l'utente può effettuare il conferimento separato di più
rifiuti. Per quanto possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile.
E' preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:
- aree già occupate da campane e cassonetti;
- aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati,
scuole, uffici pubblici etc.;
- aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili
ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico
anche nelle operazioni di svuotamento campane.
Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo
problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio
paesaggistico ed architettonico.
Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche.
Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia.
Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di
uniformare l'arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate
schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui saranno
collocati.
Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che
illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso del
centro stesso.
E.7.1.2 Il centro comunale di raccolta (CCR) rappresenta il secondo livello
nella struttura della RD. E' un'area di medie dimensioni, variabili da 2.000
a 3.000 mq. circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da
personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti
dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di
cernita e raggruppamento. Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuti:
1) conferiti dalle utenze domestiche;
2) conferiti dalle utenze commerciali e da piccole utenze produttive;
3) provenienti dallo svuotamento dei CZR;
4) provenienti dalla RD porta a porta.
I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da
parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.
Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:
- materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
- materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata,
legno, etc);
- rifiuti urbani pericolosi - RUP - (pile, farmaci, contenitori
etichettati);
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.)
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici, imballaggi,
legname);
- batterie auto e oli.
Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il
corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di
pulizia del CCR., dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla
RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà
distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.
E.7.1.3 I centri sovracomunali di raccolta (CSR) costituiscono un vero e
proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che
verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione,
compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di
divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti,
mediante separazione della parte recuperabile e l'uso di attrezzature atte
alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi
catodici, etc.).
E.7.2 Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:
- l'accesso all'interno degli stessi;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in
prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero
all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.
E.8. Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata
E.8.1 Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante
ordinanza comunale, sentito l'ente gestore, il conferimento dei materiali
della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del
produttore con le seguenti modalità:
1) obbligo di ridurre convenientemente i volumi degli ingombranti, ove è
possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dall'ente gestore
(servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche;
2) ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo
all'utenza di conferirle ben lavate e pressate;
3) in particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non
domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori
posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere
conferiti presso i centri di raccolta;
4) è vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
5) è inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in
alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali
di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo
quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.
6) è inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei
contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.
E.8.2 Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto
delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno
richiamate nell'apposita tabella apposta nella stazione:
E.8.2.1 per i CZR:
- obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli
espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio, pile, etc.);
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai
contenitori;
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente
introdotti;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella
affissa all'ingresso del centro di raccolta.
E.8.2.2 per i CCR:
- divieto di accedere al CCR fuori dagli orari di esercizio per gli utenti;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente
conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita
autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei
pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la
debita autorizzazione;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella
affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise
indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli
espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, sfalci e potature
dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e
relativi contenitori etichettati " e/o "F" , "C", "Xn" e/o "Xi", pile e
farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di
fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste, etc.).
E.8.3 I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere
conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere
tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento
dei relativi oneri:
- imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici,
pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di
fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste,
contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi".
E.9. Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate
E.9.1 Le raccolte differenziate che l'amministrazione comunale attiverà
saranno calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allegato E.
Le raccolte differenziate previste sono le seguenti:
- raccolta carta;
- raccolta vetro, lattine in allumino, banda stagnata;
- raccolta bottiglie in plastica;
- raccolta rifiuti urbani pericolosi;
- raccolta della frazione organica (mercati notturni e mercatini
itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti, agli esercizi
commerciali ed infine alle utenze domestiche;
- raccolta differenziata di altri rifiuti presso i contenitori posizionati
nelle stazioni ecologiche, così come descritto al precedente punto E.8 del
presente regolamento;
- raccolta per appuntamento.
Il rapporto contenitore - utente e le caratteristiche volumetriche dei
contenitori vengono definiti dall'ente gestore tenendo conto di eventuali
disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere
apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed
organizzative richieste dai servizi stessi. L'ente gestore provvederà in tal
caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle
modifiche intervenute.
La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei
contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.
Il conferimento di rifiuti speciali differenziati ai CCR avverrà nel
rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate tenendo conto
dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali.
E.10. Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani
derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili
E.10.1 Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene svolto a
domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino qualora l'ingombro non
superi quello fissato dall'ente gestore; nel caso contrario viene applicata
una tariffa.
E.10.2 I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su
chiamata devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore,
nell'ubicazione prescritta dall'ente gestore, a partire dalle ore 20.00 del
giorno antecedente a quello fissato dall'ente gestore per il ritiro.
E.10.3 L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in modo
ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in
termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da
rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
E.10.4 E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in
corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
E.10.5 I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate
costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti
per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei
seguenti termini:
a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti
ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si
tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di
avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne
impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
b) mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei CCR
quando allestiti dall'ente gestore.
E.11. Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati
E.11.1 La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà
avvenire con le seguenti modalità:
- la raccolta, da parte dell'ente gestore, delle tipologie di rifiuti
speciali previste dal presente regolamento dovrà avvenire previa stipula di
apposita convenzione, tra il produttore e l'ente gestore;
- i rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori
ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui punto E.8, previo
pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di
raccolta.
E.12. Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati
E.12.1 E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le
raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l'obbligo
di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo
qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m.
dall'abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta.
In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di
raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio
di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente
riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli
urbani quali ad esempio:
- rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;
- bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti.
E.13. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in
ordine agli oli minerali
E.13.1 Ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 5 del decreto legislativo n. 95/92 e
dell'art. 2 punto 4 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato n. 392 del 16 maggio 1996 "Regolamento recante norme
tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita
l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per
motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e natanti di
qualsiasi genere, è obbligato a:
- mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto
attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
- ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri
impianti;
- consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il
consorzio obbligatorio degli oli usati installi presso i locali in cui è
svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione
del pubblico.
E.13.2 Coloro che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo
hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al
precedente punto E.12.1.
E.13.3 Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai
propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio
dell'attività propria, nonché i filtri usati.
E.14. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in
ordine alle batterie per veicoli
E.14.1 I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle
batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che
inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole
nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici
organizzato dall'ente gestore.
E.14.2 Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie
dei veicoli hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'ente
gestore.
E.15. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in
ordine alle pile e agli accumulatori
E.15.1 Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del decreto n.476
del 20 novembre 1997 sono consegnati ad un rivenditore al momento
dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in
raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti
dall'ente gestore.
E.15.2 A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori,
il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un
contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel
proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione
delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere
possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore
deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità
di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo
esercizio.
E.15.3 Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di
cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità
dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico
circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo
smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi
contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli
apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.
E.16. Incentivi
E.16.1 Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si
siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani o assimilati;
- attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei
rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle
iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di
lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al
beneficio effettivo per il comune, ottenuto dalla raccolta differenziata,
quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale TARSU.
F. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
F.1. Definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento
F.1.1 Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani
esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi
collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
F.1.2 I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio
di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già
classificati come comunali;
b) le strade vicinali di uso pubblico;
c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali.
F.2. Spazzamento e raccolta
F.2.1 Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene
effettuato entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate
dal presente regolamento.
Esso riguarda:
a) le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della
legge 12 febbraio 1958, n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione
viene notificata al gestore;
b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della
legge 12 febbraio 1958, n. 126;
c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate
di tutti i seguenti requisiti:
- aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta
(cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
- dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui
marciapiedi;
- dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura,
bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
e) i marciapiedi delle strade sopraelencate;
f) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole
spartitraffico;
g) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.
Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso
temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità
fissate dalla autorità concedente.
La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono
stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni
singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni
igienico-sanitarie generali.
La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei
fossi e dei laghi è parimenti stabilita dal comune, sentito l'ente gestore.
Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la
necessità.
Il comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione
dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di
consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte
dell'ente gestore.
F.3. Organizzazione del servizio di spezzamento
F.3.1 Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le
eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con
un ciclo di spazzamento urbano completo.
F.4. Installazione e uso di cestini portarifiuti
F.4.1 A completamento del servizio di spazzamento, l'ente gestore provvede
all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini
portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
F.4.2 E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento
di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.
F.5. Carico e scarico di merci e materiali
F.5.1 Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e
materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla
formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni
ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di
inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'ente gestore,
fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei
confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento
contravvenzionale.
F.6. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi
F.6.1 E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso
pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi
quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per
rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili
come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti
per l'ordinario servizio di raccolta.
F.6.2 Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla
ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree
pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando
l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra
da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni
valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e
infrastrutture di qualsiasi tipo.
F.7. Manifestazioni pubbliche
F.7.1 Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento
alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i
partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano
organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di tipo
culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza
finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'ente gestore il programma
delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o
utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con
l'ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso
provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle
manifestazioni.
F.7.2 Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria
pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio
dell'ente gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
F.8. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
F.8.1 Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree
pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare
qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso
provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi
solidi.
Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate
dall'ente gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai
servizi della competente autorità sanitaria.
F.9. Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali
F.9.1 I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree
pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli
alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla
costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori,
indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della
rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
F.9.2 Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne,
per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi
preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino
ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
F.9.3 I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità
previste per i rifiuti solidi urbani interni.
F.9.4 All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque
antistante deve risultare perfettamente pulita.
F.10. Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
F.10.1 Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli
viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e
lasciate pulite dagli occupanti.
F.10.2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà
contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei
rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che
dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli
spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
F.10.3 Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale
assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ogni onere connesso al potenziamento o
all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo
spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle
attività di che trattasi.
F.11. Pulizia dei mercati
F.11.1 I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati
all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica
e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno
ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti
dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di
raccolta.
F.11.2 In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'ente
promotore dovrà essere fatta richiesta all'ente gestore che fisserà il
corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno
straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
F.12. Esercizi stagionali
F.12.1 Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno
comunicare all'ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15
giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario,
delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la
predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
F.12.2 E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di
eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di
pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani
collocati dall'ente gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a
disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico
servizio.
F.13. Pulizia dei terreni non edificati
F.13.1 In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche
a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a proprie cura e
spese all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
F.14. Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti
urbani esterni
F.14.1 Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei
rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti
urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di
spazzamento.
F.14.2 Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di
cui al precedente F.14.1 non rientrano nei compiti dell'ente gestore. L'ente
gestore provvederà comunque all'intervento a seguito di segnalazione da
parte dell'amministrazione comunale che determinerà il costo degli
interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi
compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei soggetti
obbligati.
F.15. Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di
particolari tipologie
F.15.1 Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui al
paragrafo F.6.1, sono previste specifiche sanzioni per colpire:
a) l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi
pubblici o soggetti a uso pubblico;
b) l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e
scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.
F.16. Altri servizi
F.16.1 Rientrano fra i compiti affidati all'ente gestore i seguenti:
- pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in
collaborazione con gli uffici competenti;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree
pubbliche, mediante estirpazione;
- cancellazione, su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai
fabbricati pubblici e privati, con rimborso da parte del comune delle spese
sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell'attività abusiva;
- pulizia, su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a
seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute
a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico,
vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei
gabinetti pubblici.
F.17. Aree sosta nomadi
F.17.1 L'ente gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di
raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla
sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere
collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere
dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
G. DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
G.1. Disposizioni finali
G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/97 e
successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in
materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento
si applicano le disposizioni previste da altri regolamenti comunali.
G.1.2 Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua
pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o
incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.
G.2. Sanzioni
G.2.1 Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ove non
costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti
o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 50, comma 1,
del decreto legislativo n. 22/97.
I provvedimenti di archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi
preposti e l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme
e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modifiche ed integrazioni.
Allegato 1
REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI
Elenco rifiuti speciali assimilati agi urbani
Imballaggi in genere (di carta, cartone,
plastica, legno, metallo e simili).
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e
lattine e simili).
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica,
cellophane, cassette, pallets.
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva,
carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
Paglia e prodotti di paglia.
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e
segatura.
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
Feltri e tessuti non tessuti.
Pelle e simil-pelle.
Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di
tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e
manufatti composti da questi materiali.
Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma
dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche,
quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).
Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e
simili.
Nastri abrasivi.
Cavi e materiale elettrico.
Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad
esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione,
partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati,
scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse
esauste e simili).
Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di
sgranatura e trebbiatura ecc.).
Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
Accessori per l'informatica.