C O M U N E D I S I R A C U S A
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE No. 114 del 21 Aprile del 1994
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TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.
Il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua nel territorio del Comune di Siracusa, per mezzo della Societa’ Concessionaria SO.GE.A.S. S.p.A., in appresso denominata Societa’ che agisce anche in nome e per conto del Comune, e’ regolato dalle norme contenute nel presente Regolamento e nella “Carta dei Servizi”. Apposita convenzione regola, invece, i rapporti tra la Societa’ ed il Comune. |
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ART. 2 - SORVEGLIANZA IGIENICA La Societa’ esercitera’ la vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata ed effettuera', anche di concerto con la competente AUSL, in tutto il percorso della rete di distribuzione, secondo le esigenze, analisi di controllo (chimico-batteriologico) a mezzo di laboratori propri e/o legalmente autorizzati e comunque secondo quanto previsto dalla Legge n. 236 del 24/05/88, dal D.M.S. del 26/03/91 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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ART. 3 - SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA La fornitura dell'acqua è, di norma, effettuata a deflusso libero misurato da opportuno contatore. La Società per altro si riserva la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza, con apposito rubinetto tarato o altro idoneo sistema, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio. In caso di diminuzione della portata degli acquedotti Comunali per magre estive, la Società si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua, ferme restando le eventuali adozioni di idonei sistemi per la distribuzione ad ore alternate dell'acqua . Soltanto gli idranti stradali pubblici vengono installati senza alcun apparecchio di misura. |
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ART. 4 - TIPO DI FORNITURA Le forniture si distinguono essenzialmente in: 1) - Forniture Comunali per uso pubblico. Esse comprendono quelle concessioni per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi di amministrazioni e/o Enti che gravino esclusivamente sul bilancio del Comune, pubblici servizi gestiti dal Comune, innaffiamenti stradali, giardini comunali, fontanelle, fontane, orinatoi, bagni e lavatoi comunali, idranti stradali, cacciate per lavaggio fognature, ecc.
2) - Forniture per tutti gli altri Enti e per i privati. Esse comprendono concessioni per uso domestico e non, per bocche da incendio private, per uso commerciale, per ogni altro uso diverso. Vengono regolate dalle presenti norme e dalle contingenze che possono essere fissate nei singoli contratti di somministrazione. |
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ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA - MODALITA' PER IL RECESSO. I contratti decorrono dall'effettiva data di installazione o di controllo del contatore e, comunque per i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi decorrono dal giorno di inizio del prelievo; inoltre avranno termine alla fine dell'anno solare e si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno. Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisare la Societa' almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata o con apposita richiesta inoltrata direttamente presso l'Ufficio Utenti della Societa' stessa . Il contratto si intendera' disdetto o concluso dalla effettiva data di rimozione o di controllo del contatore, mentre per i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi saranno calcolati sino alla data del distacco. In ogni caso comunque la Societa', ove necessario, provvedera' al conteggio delle morosita' ed alle riscossioni di canoni, diritti e consumi. |
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ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA L'acqua fornita deve essere esclusivamente utilizzata nell'immobile per l'uso, per il n. di unità immobiliari e per il n. di vani o mq per i quali è stata concessa, con divieto in ogni caso all'utente di farsi a sua volta concedente di forniture d'acqua. |
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ART. 7 - PRELIEVI ABUSIVI E' fatto divieto a chiunque : a) di prelevare acqua senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore regolarmente installato dalla Societa'; b) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale per convogliare l'acqua stessa in altri punti; c) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonche’ dalle eventuali bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a cio’ autorizzate e per gli usi cui sono destinate; d) di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti; e) rimane comunque vietato prelevare acqua da pozzi o trivelle privati in zone gia' servite dal pubblico acquedotto. La Societa', accertata l'infrazione e previa comunicazione a mezzo raccomandata, potra' sospendere immediatamente il prelievo abusivo senza pregiudizio alcuno per la denuncia alle competenti Autorita' e per la corresponsione degli importi dovuti da tale prelievo calcolati anche forfettariamente alla tariffa massima al momento vigente . |
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ART. 8 - PRELIEVI DIVERSI I natanti privati e non, battenti qualunque bandiera sono autorizzati al caricamento di acqua potabile presso idonee prese all’interno del porto o su altri approdi autorizzati. Tale caricamento dovra' essere necessariamente effettuato con erogazione a contatore, mentre le operazioni di apertura e chiusura dalle prese sui pozzetti stradali saranno sempre ed esclusivamente direttamente effettuate dal personale all’uopo autorizzato, preposto a tale servizio, secondo le modalita', tariffe e diritti approvati e vigenti
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ART. 9 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO Nel caso che in una determinata zona sia segnalata una interruzione del deflusso al contatore ,interruzione a qualsiasi causa dovuta, la Societa' si impegna ad intervenire tempestivamente ed anche con mezzi straordinari, al fine di ripristinare il servizio in breve tempo. |
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TITOLO II FORNITURE PER USO PRIVATO CAPO I MODALITA' DELLA FORNITURA |
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ART. 10 - FORNITURA SU STRADE DOTATE DI RETE IDRICA Nelle strade e piazze gia’ fornite di rete di distribuzione, la Societa', entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile e sempre che non ostino condizioni tecniche, e' tenuta alla fornitura dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi previsti, ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni di presa. Tali spese sono valutate sulla base del "Prezziario d’utenza dei lavori acquedottistici" in vigore e parte integrante del presente Regolamento |
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ART.
11 - FORNITURA SU STRADE PRIVE DI RETE IDRICA Per le strade prive di rete idrica e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di distribuzione sino al pozzetto di testa all'esterno della proprieta' privata, e' a totale cura della Societa’ ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni stipulate con il Comune, nonche' alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso la Societa' si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti. Inoltre alla Societa’ spettera' comunque di eseguire l'allaccio sul nuovo acquedotto realizzato e l’installazione degli strumenti misuratori con le modalita' previste dal presente Regolamento. Nel caso di richiesta alla Societa’ di realizzare opere di presa idrica su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una tubazione di diametro superiore a quello necessario per alimentare l’utenza, la maggiore spesa restera’ a carico della Societa’ stessa. Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell’area di proprieta’ privata in questione, dovranno corrispondere alla Societa’, oltre al contributo della propria effettiva diramazione (stabilita dal prezziario d’utenza dei lavori acquedottistici), un contributo di allaccio forfettizzato uguale per tutti gli interessati. Per le urbanizzazioni delle aree pubbliche, qualora siano stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione di Legge, rimarra’ a carico dei richiedenti solo il contributo dell’effettiva diramazione dal collettore pubblico piu’ vicino; sara’ a carico del Comune o della Societa’ il costo sostenuto o da sostenere per la realizzazione dell’estensione del collettore su strada pubblica. E’ comunque vietato ai richiedenti o a loro incaricati, realizzare con propri mezzi tratti di condotte ricadenti su aree pubbliche. |
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ART. 12 - NORME PER LE FORNITURE Le forniture d'acqua potabile sono concesse a chi ha la proprieta’ o il possesso di un immobile (munito di regolare Autorizzazione o Concessione Edilizia anche in corso di Sanatoria) a qualsiasi titolo legittimo. Eventuali trasferimenti di diritti reali o di godimento, devono essere comunicati alla Societa’ entro un anno dall’avvenuta stipula. In caso di concessione di godimento dell’immobile, la fornitura potra’ essere intestata al richiedente previa esibizione del titolo regolarmente registrato o di delega, con firma autenticata, nonche’ di dichiarazione di notorieta’ attestante la consistenza dei componenti del nucleo familiare e la residenza. In caso di morosita’ non sara’ possibile intestare l’utenza al nuovo richiedente sino a quando questa non sara’ sanata, a meno che non si stipuli un nuovo contratto corrispondendone i relativi costi. Per gli edifici in Condominio la fornitura puo’ essere richiesta dall’Amm.re pro-tempore, purche’ ne abbia titolo legale, ferme restando le modalita’ di cui al precedente comma. Qualora per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, la Societa’ debba installare tutta o parte della derivazione e dell'opera di presa in proprieta’ di terzi, previa imposizione di servitu' da parte del Comune, l'utenza sara’ concessa a condizione che il richiedente stipuli, a proprie spese o sotto la propria responsabilita’, con i proprietari degli immobili da attraversare con le condotte, regolare servitu’ di acquedotto in cui sia compreso anche il diritto di passaggio a favore del Comune e della Societa’ per consentire di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici. Il Sindaco, qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, potra' quindi ordinare le relative servitu' di passaggio delle condotte idriche e nel caso determinare l'importo delle relative indennita' . Le utenze devono essere tante quanti sono gli usi regolati da tariffe diverse. Le forniture per gli immobili in assenza di Autorizzazione o Concessione Edilizia anche in Sanatoria, potranno essere autorizzate dalla Societa' in maniera provvisoria, sempre che sia in corso la pratica di sanatoria. |
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ART. 13 - DOMANDA DI FORNITURA Per ottenere il contratto di fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare alla Societa’, debitamente compilata, l'apposita richiesta in carta semplice di allaccio e fornitura d'acqua potabile allegandovi in copia per i nuovi insediamenti la seguente documentazione : - Copia documento di identita’; - Copia della Concessione Edilizia; - Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (pianta in scala 1:100); - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze ,etc. Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovra' invece allegarsi: - Copia documento di identita’; - Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ; - Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilita' assoluta; - Copia ricevute oblazione dovuta; - Copia progetto dell'immobile (pianta in scala 1:100) firmato in calce dal tecnico; - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc. La domanda di cui al presente articolo, per i nuovi insediamenti ed in genere per opere che necessitano di atto autorizzatorio urbanistico, corredata di quanto all’uopo occorrente, dovra’ essere presentata al Comune ed in copia alla Societa’, contestualmente a quella per la Concessione od Autorizzazione edilizia. La richiesta, se effettuata per conto di un condominio, deve essere accompagnata dal verbale di assemblea ove viene chiaramente identificata la persona autorizzata a sottoscrivere il contratto di somministrazione . Qualora il reperimento della documentazione di rito risultasse difficoltoso ed oneroso la Societa' potra' autorizzare una documentazione sostitutiva idonea da allegare alla domanda . Tutti coloro che presentassero domanda di regolarizzazione in quanto allacciati abusivamente (purche' aventi titolo e purche' non ostino vincoli di natura tecnica od igienica) potranno ottenere il contratto di fornitura previo pagamento dei relativi diritti, dei consumi passati di acqua e dei relativi canoni calcolati alla tariffa vigente maggiorata degli interessi moratori di cui all’Art.38 del presente Regolamento. Gli importi saranno calcolati forfettariamente e con decorrenza dalla data di inizio del prelievo abusivo accertato o dichiarato secondo le vigenti normative, sulla base del numero di componenti del nucleo familiare per mc 20 per persona al trimestre per le utenze domestiche, sulla base minima di 20 mc al trimestre per le utenze non domestiche. In tal caso la Societa', al fine di dar corso alla regolarizzazione suddetta, potra' chiedere (anche a mezzo posta) in qualunque momento una diversa documentazione e/o una integrazione della documentazione presentata. |
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ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà della Società rifiutare o revocare motivatamente in qualsiasi tempo, a proprio insindacabile giudizio, la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi. |
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ART. 15 - CONCESSIONI PROVVISORIE In casi speciali (cantieri, impianti provvisori, fiere, spettacoli, mostre, congressi, manifestazioni sportive e per esigenze di pubblica utilita’ e sicurezza) possono essere concesse erogazioni provvisorie subordinate alle condizioni del presente Regolamento. Le concessioni provvisorie non possono avere durata inferiore ad un trimestre e non superiore a dodici mesi; all'atto del rilascio della concessione provvisoria, a titolo di anticipo sul consumo, dovranno sempre essere pagate anticipatamente alla Societa’ 90 mc trimestrali per n.2 trimestralita’ alla tariffa base vigente, unitamente ad eventuali diritti fissi e quant'altro previsto dall'allegato Prezziario . Per tali utenze all'atto del completamento delle opere il richiedente e' tenuto ad effettuare regolare domanda di fornitura secondo quanto previsto dall'Art.13 a prescindere dall'eventuale rifacimento delle opere di presa concesse in via provvisoria. La Societa' provvedera' cosi' ad effettuare i conteggi necessari ed eventualmente conguagliare le somme anticipate . Qualora la concessione si protraesse oltre i dodici mesi, non essendo in tale caso questa tacitamente rinnovabile, il richiedente e' tenuto a chiedere per iscritto alla Societa' ulteriore proroga di tre mesi o di un anno al massimo. |
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ART. 16 - CONTRATTO DI FORNITURA - VERSAMENTI ACCETTAZIONE REGOLAMENTO Per ottenere la fornitura il richiedente dovra’ provvedere al versamento della somma preventivata come costo della tariffa, oltre ai corrispettivi del diritto di allaccio, del diritto di posa ,rimozione o controllo contatore, dei diritti fissi, dell'anticipo sul consumo stabilito per ciascuna tariffa (si vedano gli Art.32 e 34), delle spese di bollo e di quant'altro eventualmente all'uopo stabilito . Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta interamente le disposizioni del vigente Regolamento |
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CAPO II MODALITA' DELLE PRESE ART. 17 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE - SPESE E DIRITTI RELATIVI Le opere di derivazione dalla conduttura principale ed i relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione incluse, costituiscono la "presa". Spetta alla Societa’ di determinare il diametro della presa, il tipo di materiale adottare tra quelli ammessi dalle normative vigenti, riconosciuti idonei dalle Autorita' competenti in materia, e di scegliere il luogo piu' idoneo per la derivazione della presa stessa . Tra la presa stradale e l'apparecchio misuratore non potra' essere in alcun caso autorizzata l'installazione di apparecchi sopraelevatori di pressione, autoclavi, serbatoi, etc. . Qualunque lavoro di costruzione e posa di prese ed apparecchi misuratori, anche ricadenti nella proprieta' privata, e' effettuato esclusivamente dalla Societa'. Per le utenze nuove, di norma, il contatore e' installato al limite esterno della proprieta' privata. Le spese per i nuovi allacciamenti, che dovranno essere corrisposti preventivamente alla Societa' per l'importo dei lavori relativi, per i diritti di allacciamento per vano utile di abitazione e/o per mq di immobile ad uso diverso di abitazione, per ogni bocca antincendio privata, per il concorso spese per rilievi ed istruzione pratica, per i diritti per l'attestazione di conformita' all'allaccio, per i diritti di posa-rimozione o controllo contatori, per i diritti fissi, per i diritti di riattivazione contatore utente moroso, per il deposito verifica contatore, sono fissati secondo quanto stabilito dall'allegato prezziario dei lavori acquedottistici e fognari, aggiornato annualmente. Resta salva la facoltà dell'utente di realizzare direttamente le prese con imprese di propria fiducia, secondo le direttive e con le modalità ed i materiali stabiliti dalla Società. In tal caso l'utente nulla dovrà per la sola voce spese dei lavori, restando obbligato a pagare quanto altro stabilito dal comma precedente |
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ART. 18 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE Le condotte stradali e le opere di presa sino al contatore incluso, costruite a spese degli utenti, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto di uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore. |
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ART. 19 - RESPONSABILITA' IN MERITO ALL'USO E CONSERVAZIONE DELLE PRESE E DEI CONTATORI L'utente e’ in particolare responsabile ,in caso di eventuali manomissioni, furti e fatti dolosi, di quella parte di presa che e’ posata nella proprieta’ privata, ed e' comunque responsabile di eventuali danni derivanti da rotture od altro dei tratti di presa a monte dei contatori sulla proprieta' privata. L'utente e’ sempre e direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori o del sigillo posto dalla Societa', che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo e’ imputabile a terzi. In tali casi e’ tenuto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Tale responsabilita’ e’ esclusa per i contatori posti dalla Societa' nelle cassette all'esterno del muro di recinzione. L’utente che violasse le norme contrattuali o comunque arrecassero danni agli impianti dell'acquedotto, dovra’ sottostare al rimborso di tutte le spese tecniche sostenute per il ripristino e le riparazioni necessarie, senza pregiudizio alcuno per la sospensione dell'erogazione e per le eventuali sanzioni penali derivanti. L’utente e' altresi' responsabile di opere o lavori eseguiti che rendano oneroso l'esercizio e/o la manutenzione del tratto delle opere di presa ricadenti nella proprieta' privata . Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovra’ darne immediato avviso alla Societa’, la quale disporra’ al piu’ presto per i ripristini e le riparazioni del caso. |
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ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE E DELLE PRESE Tutte le manovre e verifiche, nonche’ la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della presa sino al contatore incluso, saranno eseguite esclusivamente dalla Societa' e a sue spese per la parte ricadente all’esterno della proprieta’ privata. Parimenti, per tutte le utenze, gli interventi di manutenzione sul tratto di presa interno alla proprieta' privata, a monte del contatore, dovranno essere eseguiti dalla Societa' a sue spese, salvo quanto previsto nell'art.19.
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ART. 21 - MODALITA' PER LA POSA DI TUBI DI PRESA NELLA PROPRIETA' PRIVATA Nel caso di comprovata necessita', ove il tubo di presa sia posto su terreno sciolto di proprieta' privata dovra’ essere protetto da idonea fascia di rispetto onde consentire qualsiasi intervento sulla presa. Qualora invece il tubo sia collocato su terreno non sciolto ed all'interno di fabbricati, dovra' essere sistemato in appositi cunicoli ispezionabili muniti di idonei scarichi. L'utente
sara’ reponsabile di qualsiasi danno derivato
alle prese per l'inosservanza delle predette modalita’. |
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ART. 22 - MODIFICA DELLE PRESE La Societa’ ha la facolta’ di poter compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione della presa. Nel caso in cui dovesse interrompere anche momentaneamente il servizio, ne dara’ avviso all'utente interessato. Qualora l'utente richiedesse per proprie esigenze, ad eccezione del mancato o insufficiente deflusso al contatore, modifiche alle opere di presa, la Societa’, riconosciutele opportune e, sempre previa richiesta scritta , vi provvedera’ a totale carico del richiedente e comunque secondo quanto stabilito dai precedenti articoli e secondo quanto stabilito dal “prezziario d’utenza” vigente. |
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CAPO III MODALITA' DEI CONTATORI ART. 23 - CONTATORI TIPO E LOCALIZZAZIONE :QUOTE D'UTENZA ( EX NOLO Il tipo e la portata dei contatori, verranno determinati a giudizio insindacabile della Societa’ in relazione alla fornitura richiesta. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo apposto dalla Societa’. Per l'utilizzo del contatore l'utente dovra' corrispondere una quota d’utenza trimestrale in bolletta, cosi' come espressamente previsto dall’allegato Prezziario d’utenza. Per le utenze domestiche condominiali le dette quote d’utenza sono riferite al numero complessivo delle unita’ domestiche in atto collegate al contatore. Di norma i contatori verranno posti al limite della proprieta' privata al piano terreno dell'edificio ed in immediata adiacenza del muro frontale nel punto di immissione della condotta. Altri posizionamenti potranno essere approvati dalla Societa' a condizione che l'apparecchio di misurazione possa essere sempre e comunque facilmente accessibile al personale incaricato dalla Societa'. E' assolutamente proibito attivare nuove utenze che prevedono l’installazione di contatori nell'interno degli appartamenti e nei garages di singola pertinenza, salvo diverse disposizioni di Legge in deroga. . Le utenze preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che si trovassero in tale situazione potranno essere obbligate in qualunque momento, a spese ed a cura della Societa', allo spostamento del contatore in luogo idoneo alla lettura. In tal caso resta inteso che il riallaccio delle condutture a norma, a valle del contatore, puo’ essere eseguito a cura della Societa’ ma a totale carico dell’utente. L'utente pertanto si obbliga a consentire l'accesso gli incaricati della Societa’ per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessita’ di chiedere alcuna autorizzazione. Nella fattispecie, nel caso di ricezione di avviso di mancata lettura a causa di sua assenza od altro, si obbliga a far direttamente pervenire alla Societa' la lettura completa del contatore entro 7 giorni; in caso contrario resta in facolta’ della Societa’ poter fatturare, seppure in acconto, un quantitativo di mc desunto da dati storico-statistici in suo possesso, ed, in mancanza, un consumo minimo presunto di 50 mc/trimestre. Le utenze preesistenti che invece hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprieta' privata e/o su spazi privati comunque non di singola pertinenza (androni, vani autoclavi, etc.), ma comunque non accessibili alla lettura per vari motivi, sono obbligate a rendere accessibile il contatore senza costringere l'incaricato della Societa' a tornare piu' volte, pena l'addebito in bolletta delle spese sostenute per l'effettuazione della lettura e di ogni altro onere. Rimarra' comunque in facolta' della Societa' accertare anche a valle dei contatori e quindi nella proprieta' privata, prelievi non autorizzati (quali ad esempio aspirazioni meccaniche direttamente sul tubo di presa in assenza di serbatoi di accumulo). La Società è obbligata, a proprie spese, ad installare nei condomini, a richiesta di questi, contatori differenziali, sempre che ciò sia tecnicamente possibile. Nei casi in cui, per le modalità dell'impianto (unica colonna che serve più condomini), ciò non sia possibile, la Società, a richiesta del condominio, installerà nella derivazione che serve il singolo appartamento, contatori differenziali a lettura a distanza, addebitando in bolletta il solo costo degli stessi e rateizzandolo in 36 mesi
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ART. 24 - VERIFICHE CAMBIAMENTO CONTATORE
Quando gli apparecchi di misura risultassero guasti o non leggibili, la Societa’ provvedera’ a sua cura e spese alla loro sostituzione con avviso all'utente. L'utente non potra’ mai pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, risulti difettoso nel funzionamento registrando consumi per valori maggiori del + 2 %. La Societa’, qualora lo ritenesse opportuno, avra’ la facolta’ di procedere al cambio dei contatori, senza obbligo di preavviso od esplicito consenso dell'utente. In caso di constatata erronea misura del contatore, il consumo del periodo in questione verra’ stabilito, se nel primo anno della fornitura, sul consumo del periodo precedente la constatazione dell'errore; se negli anni successivi, nella stessa misura dello stesso periodo corrispondente all'anno antecedente, secondo i dati storico-statistici in possesso della Societa’. Quando l'utente ritenesse errate le indicazioni del contatore, potra’ richiedere che ne sia effettuata la verifica; la richiesta in carta semplice, potra' effettuarsi anche c/o l'Ufficio Utenti della Societa', previo pagamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, come stabilito dal “prezziario d’utenza”. Qualora l’esito della verifica effettuata presso il laboratorio della Societa’ stessa, o presso laboratori esterni legalmente certificati, risultasse errato a svantaggio dell'utente per una inesattezza superiore al + 2 % questi sara’ rimborsato del deposito cauzionale effettualo e il consumo dell'ultimo trimestre sara’ rettificato in base alle risultanze della verifica. In caso contrario nessuna variazione verra’ fatta ed il deposito cauzionale rimarra' acquisito a titolo di rimborso spese per l'esame richiesto. |
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ART. 25 - VERBALE DELL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA All'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore che alla sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale su modulo a stampa predisposto dalla Societa’ nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso ed i motivi dell'eventuale rimozione e sostituzione. Nel caso di sostituzione del contatore per danneggiamento, dovuto ad incuria o mancata sorveglianza da parte dell’utente, le spese relative e quelle relative all’eventuale adeguamento del’impiantistica saranno addebitati direttamente nella bolletta successiva, salvo il caso di contatori installati nell'apposita cassetta all'esterno del muro di cinta che resteranno a carico della Società. Nel
caso di sostituzione del contatore per motivi non
imputabili all'utente,
le spese per eventuali lavori di modifica
o normalizzazione
dell'impiantistica, saranno a carico
della Societa' . |
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CAPO IV SUBENTRI - DISDETTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART.26 - SUBENTRI ( O VOLTURE ) Si considera subentro l’operazione con la quale una persona fisica o giuridica, o altro Ente, dotato di sola autonomia patrimoniale, si sostituisce ad un utente esistente nell’uso di un impianto situato nella stessa sede in cui l’impianto stesso e’ funzionante. In caso di subentro, il nuovo utente subentrante dovra’ stipulare un contratto a suo nome corrispondendo quanto di competenza (come da prezziario allegato), anche al riguardo di eventuali pendenze precedenti dovute dall’intestatario del contratto ancora in essere. In difetto di cio’ la Societa’ non potra’ dar luogo al subentro decadendo automaticamente per il subentrante la concessione della somministrazione secondo quanto stabilito dall’Art.29. Il subentro e’ gratuito e comporta la corresponsione dei soli oneri fiscali e spese previste, solo per i seguenti casi: A) tra persone dello stesso nucleo familiare anagrafico; B) per successione ereditaria; C) per trasformazione della ragione o denominazione sociale; D) per liquidatori o curatori fallimentari; per co-intestazione di associazioni professionali |
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ART.
27 - DISDETTE DI UTENZA E CESSAZIONE CONTRATTI In caso di disdetta dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata alla Societa’, (oppure dandone avviso recandosi c/o l'Ufficio Utenti). In ogni caso continuera’ ad essere responsabile degli obblighi assunti, sino al sigillo della presa e cosi’ come previsto dell'Art.5 . In
sede di conteggi finali , |
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ART.
28 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA La fornitura si intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte della Societa, quando per morosita’ dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un semestre. La fornitura potra’ essere riattivata solo previo pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione stabiliti dall'allegato Prezziario dei lavori acquedottistici e fognari. |
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ART.
29 - MORTE DELL'UTENTE
In caso
di morte del titolare dell'utenza, i
suoi eredi o aventi causa sono
responsabili verso Gli
stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine
di tre mesi, |
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ART.
30 - FALLIMENTO DELL'UTENTE
In caso
di fallimento
dell'utente, il
contratto resta sospeso
con effetto immediato dal momento in cui
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ART.
31 - UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER FINI
DIVERSI DA
QUELLI INDICATI NEL CONTRATTO DI FORNITURA. E' assolutamente vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura, fatti salvi i casi espressamente e temporaneamente autorizzati dall’Autorita’ competente, è salvo l'uso per la cura del verde privato e/o condominiale di pertinenza dell'unità abitativa che è consentito per gli immobili entro la cinta urbana. L'infrazione al divieto predetto, debitamente accertata, dara’ luogo alla sospensione della fornitura per un periodo di tempo non inferiore a 5 giorni ed alla cessazione della stessa in caso di recidiva. |
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TITOLO
III
ART.
32– TARIFFE Per
l'applicazione delle tariffe, sono definiti i seguenti usi: a)
USO
DOMESTICO
- Si considera destinata ad uso domestico privato
l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per
altri ordinari impieghi domestici, in particolare comprende e raggruppa gli
usi: 1)
Residenziale,
limitatamente
alle civili abitazioni; 2)
Stagionale,
esclusivamente
per le utenze civili delle zone balneari di c.da Isola, Plemmirio, Terrauzza,
Fanusa, Arenella, Ognina-Asparano, Cuba e Fontane Bianche. Non
sono più ammessi usi promiscui, pur se limitatamente alle sole utenze
preesistenti. Ai fini della valutazione delle unità servite da fatturare
alle tariffe agevolate, si farà
riferimento alle sole unità effettivamente abitative ed i consumi derivanti
dalla conduzione di immobili già collegati al contatore generale non
potranno usufruire di alcuna agevolazione. - Per tutte le
utenze
ricadenti nella cerchia urbana ai fini tariffari sono,
pertanto, identificate le seguenti fasce come da Allegato
1: §
La
tariffa "agevolata":
per i soli usi domestici
essenziali, fissata in 50 mc. annui,
per ciascun componente dei nuclei familiari serviti dai contatori; §
La
tariffa 1:
per consumi oltre la tariffa agevolata e, pertanto, da 51 mc.
sino a 70 mc. annui, per
ciascun componente dei nuclei familiari
serviti dai contatori; §
La
tariffa 2:
per consumi da 71 mc annui sino a 100 mc annui, per ciascun componente dei
nuclei familiari serviti dai contatori; §
La
tariffa 3:
per consumi eccedenti i 100 mc. annui (come sopra definiti) per ciascun
componente dei nuclei familiari serviti dai contatori. Analogamente
ai condomini verranno applicate le stesse tariffe per i consumi annui
multipli alle unità totali di tutti i componenti dei nuclei familiari
facenti parte dello stesso condominio. §
La
certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare verrà
esibita all'atto del contratto, ovvero al momento in cui si verifica la
variazione; essa resterà valida per la prosecuzione del contratto, restando
l'utente responsabile ed obbligato a comunicare le eventuali variazioni in
diminuzione. § |