C O M U N E    D I    S I R A C U S A

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE No. 114 del 21 Aprile del 1994

 

 I N D I C E

 

ART. 1 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 2 - SORVEGLIANZA IGIENICA

ART. 3 - SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA

ART. 4 - TIPO DI FORNITURA

ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA -MODALITÀ PER IL RECESSO

ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA 

ART. 7 - PRELIEVI ABUSIVI E VIETATI

ART. 8 - PRELIEVI DIVERSI 

ART. 9 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO

ART. 10 - FORNITURA SU STRADE DOTATE DI RETE IDRICA

ART. 11 - FORNITURA SU STRADE PRIVE DI RETE IDRICA 

ART. 12 - NORME PER LE FORNITURE

ART. 13 - DOMANDA DI FORNITURA

ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE

ART. 15 - CONCESSIONI PROVVISORIE

ART.16 - CONTRATTO DI FORNITURA - VERSAMENTI - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

ART. 17 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE - SPESE E DIRITTI RELATIVI

ART. 18 - PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE

ART. 19 - RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL'USO E CONSERVAZIONE DELLE PRESE E DEI CONTATORI

ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE E DELLE PRESE

ART. 21 - MODALITÀ PER LA POSA DI TUBI DI PRESA NELLA PROPRIETÀ PRIVATA 

ART. 22 - MODIFICA DELLE PRESE

ART. 23 - CONTATORI TIPO E LOCALIZZAZIONE:QUOTA D'UTENZA ( EX QUOTE NOLO CONTATORE )

ART. 24 - VERIFICHE CAMBIAMENTO CONTATORE

ART. 25 - VERBALE DELL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

ART. 26 - SUBENTRI ( O VOLTURE )

ART. 27 - DISDETTA DI UTENZA E CESSAZIONE CONTRATTI
ART. 28 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
ART. 29 - MORTE DELL'UTENTE
ART. 30 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

ART. 31 - UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER FINI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL CONTRATTO DI FORNITURA

ART. 32 - TARIFFE

ART. 33 - ANTICIPO SUL CONSUMO

ART. 34 - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

ART. 35 - POMPE DI SOPRAELEVAZIONE DI PRESSIONE PER IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI

ART. 36 - FATTURAZIONE  PER BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE

ART. 37 - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE -MODI DI PAGAMENTO

ART. 38 - ATTI DIPENDENTI DAL MANCATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO


ART. 39 -  APPARECCHI VIETATI

ART. 40 - IRREGOLARITA' DI IMPIANTO

ART. 41 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

ART. 42 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI

ART. 43 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE UTENZE IDRICHE CONDOMINIALI

ART. 44 - PRESE ELETTRICHE DI TERRA

ART. 45 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO - NUOVO PREZZIARIO D'UTENZA

 

 

TITOLO  I

NORME GENERALI

ART. 1 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.

 

Il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua nel  territorio del Comune di Siracusa, per mezzo della Societa’ Concessionaria SO.GE.A.S. S.p.A., in appresso denominata Societa’ che agisce anche in nome e per conto del Comune, e’ regolato dalle norme contenute nel presente Regolamento e nella “Carta dei Servizi”.

Apposita convenzione regola, invece, i rapporti tra la Societa’ ed il Comune.             

ART. 2 - SORVEGLIANZA IGIENICA

 La Societa’ esercitera’ la vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata ed effettuera', anche di concerto con  la competente AUSL, in tutto il percorso della  rete  di distribuzione, secondo  le esigenze, analisi  di  controllo (chimico-batteriologico)  a mezzo di laboratori  propri  e/o legalmente  autorizzati e comunque secondo  quanto  previsto dalla Legge n. 236 del 24/05/88, dal D.M.S. del 26/03/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 - SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA

La  fornitura dell'acqua è, di norma, effettuata a  deflusso libero misurato da opportuno contatore.

La  Società per altro si riserva la facoltà di  limitare il deflusso a qualsiasi utenza, con apposito rubinetto tarato o altro idoneo sistema, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio.

In caso di diminuzione della portata degli acquedotti  Comunali per magre estive, la Società si riserva la facoltà  di sospendere  temporaneamente l'erogazione  dell'acqua, ferme restando le eventuali adozioni di idonei sistemi per la  distribuzione ad ore alternate dell'acqua . 

Soltanto  gli idranti stradali pubblici  vengono  installati senza alcun apparecchio di misura.

ART. 4 - TIPO DI FORNITURA           

Le forniture si distinguono essenzialmente in:

1)    - Forniture Comunali  per  uso  pubblico. Esse  comprendono   quelle concessioni per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a  sedi   di   amministrazioni   e/o   Enti   che   gravino esclusivamente sul bilancio del Comune, pubblici servizi gestiti dal Comune, innaffiamenti stradali, giardini comunali, fontanelle, fontane, orinatoi, bagni e lavatoi comunali,  idranti stradali, cacciate per lavaggio fognature, ecc.

 

2)    - Forniture  per  tutti gli altri Enti e per i privati. Esse comprendono concessioni per uso domestico e non, per bocche da incendio private, per uso commerciale, per ogni altro uso diverso. Vengono regolate dalle presenti norme e dalle contingenze che possono essere fissate nei singoli contratti di somministrazione.               

ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA - 

MODALITA' PER  IL RECESSO.

 I  contratti decorrono dall'effettiva data di  installazione o di controllo del contatore e, comunque per i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi  decorrono  dal giorno  di inizio del prelievo; inoltre  avranno termine alla fine dell'anno solare e si  intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno.

Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisare la Societa' almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata o con apposita richiesta inoltrata direttamente presso l'Ufficio Utenti della Societa' stessa .

Il contratto si intendera' disdetto o concluso dalla  effettiva data di rimozione o di controllo del contatore, mentre per i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi saranno calcolati sino  alla data del distacco.             

In ogni caso comunque la Societa', ove necessario, provvedera' al conteggio delle morosita' ed alle riscossioni di  canoni, diritti e consumi.

ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA             

L'acqua   fornita  deve  essere  esclusivamente utilizzata nell'immobile  per l'uso,  per il n. di unità immobiliari  e per il  n. di vani o mq per i quali è stata concessa,  con divieto in ogni caso all'utente di farsi a sua volta  concedente di forniture d'acqua.

ART. 7 - PRELIEVI ABUSIVI                        

E' fatto divieto a chiunque :

a)  di prelevare acqua senza regolare contratto  e  relativo apparecchio misuratore regolarmente installato dalla Societa';

b) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e di applicare alla bocca  delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale per convogliare l'acqua stessa in altri punti;

c)  di prelevare acqua dalle bocche di  innaffiamento  delle strade e dei pubblici giardini, nonche’ dalle eventuali  bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a cio’ autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

d) di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle  bocche antincendio se non per gli usi consentiti;

e) rimane comunque vietato prelevare acqua da pozzi o trivelle privati in zone gia'  servite  dal pubblico acquedotto.

La Societa', accertata l'infrazione e previa comunicazione a mezzo raccomandata, potra' sospendere immediatamente il prelievo abusivo senza pregiudizio alcuno  per la denuncia alle competenti Autorita' e per la corresponsione  degli  importi dovuti da tale prelievo  calcolati  anche forfettariamente alla tariffa massima al momento vigente .

ART. 8 - PRELIEVI DIVERSI

 I  natanti privati e non, battenti qualunque  bandiera  sono autorizzati  al caricamento di acqua potabile presso  idonee prese all’interno del porto o su altri approdi autorizzati. Tale caricamento dovra' essere  necessariamente effettuato con erogazione a contatore, mentre le  operazioni di apertura e chiusura dalle prese sui pozzetti stradali  saranno sempre ed esclusivamente direttamente effettuate dal personale all’uopo autorizzato, preposto a tale servizio, secondo le modalita', tariffe e diritti approvati e vigenti

 

ART. 9 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO 

               Nel  caso che in una determinata zona sia segnalata una  interruzione  del deflusso al contatore ,interruzione a  qualsiasi  causa dovuta, la Societa' si impegna  ad  intervenire tempestivamente  ed anche  con  mezzi straordinari, al fine di  ripristinare  il servizio in breve tempo.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PRIVATO

CAPO  I

MODALITA' DELLA FORNITURA

ART. 10 - FORNITURA SU STRADE DOTATE DI RETE IDRICA                          

 Nelle strade e piazze gia’ fornite di rete di  distribuzione, la Societa', entro i limiti del quantitativo d'acqua  dalla stessa riconosciuto disponibile e sempre che non ostino condizioni  tecniche, e' tenuta alla fornitura  dell'acqua  per uso domestico e per gli altri usi previsti, ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese  occorrenti per la costruzione delle derivazioni di presa. Tali spese sono valutate sulla base del "Prezziario d’utenza dei lavori  acquedottistici" in vigore e parte integrante del presente Regolamento

ART. 11 - FORNITURA SU STRADE PRIVE DI RETE IDRICA

Per  le  strade prive di rete idrica e  per  quelle  facenti parte  di piani di lottizzazione, la costruzione della  rete di distribuzione sino al pozzetto di testa all'esterno della proprieta' privata, e' a totale cura della Societa’ ma a spese dei richiedenti che  dovranno necessariamente uniformarsi alle  prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni  stipulate  con il Comune, nonche'  alle  prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso  la Societa'  si riserva il diritto di esercitare  la  Direzione dei  Lavori al riguardo degli innesti con le  condotte  esistenti. Inoltre alla Societa’ spettera' comunque di eseguire l'allaccio sul nuovo acquedotto realizzato e l’installazione  degli  strumenti misuratori con le modalita'  previste  dal presente Regolamento.

Nel  caso di richiesta alla Societa’ di realizzare opere di presa idrica su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una tubazione di diametro superiore a quello necessario per alimentare l’utenza, la maggiore spesa restera’ a carico della Societa’ stessa.

Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell’area di proprieta’ privata in questione, dovranno corrispondere alla Societa’, oltre al contributo della propria effettiva diramazione (stabilita dal prezziario d’utenza dei lavori acquedottistici), un contributo di allaccio forfettizzato uguale per tutti gli interessati.

Per le urbanizzazioni delle aree pubbliche, qualora siano stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione di Legge, rimarra’ a carico dei richiedenti solo il contributo dell’effettiva diramazione dal collettore pubblico piu’ vicino; sara’ a carico del Comune o della Societa’ il costo sostenuto o da sostenere per la realizzazione dell’estensione del collettore su strada pubblica.

E’ comunque vietato ai richiedenti o a loro incaricati, realizzare con propri mezzi tratti di condotte ricadenti su aree pubbliche.

 ART. 12 - NORME PER LE FORNITURE              

 Le forniture d'acqua potabile sono concesse a chi ha la proprieta’ o il possesso di un immobile (munito di regolare Autorizzazione o Concessione Edilizia anche in corso di Sanatoria) a qualsiasi titolo legittimo. Eventuali trasferimenti di diritti reali o di godimento, devono essere comunicati alla Societa’ entro un anno dall’avvenuta stipula. In caso di concessione di godimento dell’immobile, la fornitura potra’ essere intestata al richiedente previa esibizione del titolo regolarmente registrato o di delega, con firma autenticata, nonche’ di dichiarazione di notorieta’ attestante la consistenza dei componenti del nucleo familiare e la residenza.

In caso di morosita’ non sara’ possibile intestare l’utenza al nuovo richiedente sino a quando questa non sara’ sanata, a meno che non si stipuli un nuovo contratto corrispondendone i relativi costi.

Per gli edifici in Condominio la fornitura puo’ essere richiesta dall’Amm.re pro-tempore, purche’ ne abbia titolo legale, ferme restando le modalita’ di cui al precedente comma.

Qualora per soddisfare una richiesta di fornitura di  acqua, la Societa’  debba installare tutta o parte della  derivazione e dell'opera di presa in proprieta’ di terzi, previa  imposizione di servitu' da parte del Comune, l'utenza sara’ concessa a condizione che il richiedente stipuli, a proprie  spese o sotto la propria responsabilita’, con i  proprietari  degli immobili  da attraversare con le condotte, regolare  servitu’ di acquedotto in cui sia compreso anche il diritto di  passaggio a favore del Comune e della Societa’ per consentire di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici.

Il  Sindaco, qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, potra' quindi ordinare le relative servitu' di passaggio delle condotte idriche e nel caso determinare l'importo delle  relative indennita' .

Le  utenze devono essere tante quanti sono gli usi  regolati da tariffe diverse.

Le forniture per gli immobili in assenza di Autorizzazione o Concessione Edilizia anche in Sanatoria, potranno essere autorizzate dalla Societa' in maniera provvisoria, sempre che sia in corso la pratica di sanatoria.

  ART. 13 - DOMANDA DI FORNITURA           

  Per  ottenere il contratto di fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare alla Societa’, debitamente compilata,  l'apposita richiesta in carta semplice di allaccio e  fornitura d'acqua potabile allegandovi in copia per i nuovi insediamenti la seguente documentazione :

-   Copia documento di identita’;

-   Copia della Concessione Edilizia;

-             Copia  progetto approvato firmato in  calce  dal  tecnico (pianta in scala 1:100);

-             Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze ,etc.

Nel caso di immobile in corso di ottenimento di  Concessione Edilizia in Sanatoria dovra' invece allegarsi:

-   Copia documento di identita’;             

-             Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ;

-             Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di  inedificabilita' assoluta;

-             Copia ricevute oblazione dovuta;

-             Copia progetto dell'immobile (pianta in scala 1:100)  firmato in calce dal tecnico;

-             Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.

La domanda di cui al presente articolo, per i nuovi insediamenti ed in genere per opere che necessitano di atto autorizzatorio urbanistico, corredata di quanto all’uopo occorrente, dovra’ essere presentata al Comune ed in copia alla Societa’, contestualmente a quella per la Concessione od Autorizzazione edilizia.

La richiesta, se effettuata per conto di un condominio, deve essere accompagnata dal verbale di assemblea ove viene chiaramente identificata la persona autorizzata a  sottoscrivere il contratto di somministrazione .

Qualora il reperimento della documentazione di rito risultasse difficoltoso ed oneroso la Societa' potra' autorizzare una documentazione sostitutiva idonea da allegare alla domanda .

Tutti  coloro che presentassero domanda di  regolarizzazione  in quanto allacciati abusivamente (purche' aventi titolo e purche'  non ostino vincoli di natura tecnica od igienica)  potranno  ottenere il contratto di fornitura previo  pagamento dei relativi diritti, dei consumi passati di acqua e dei relativi  canoni calcolati alla tariffa vigente maggiorata degli interessi moratori di cui all’Art.38 del presente Regolamento. Gli importi  saranno calcolati forfettariamente e con  decorrenza  dalla data di inizio del prelievo abusivo accertato o dichiarato secondo le vigenti normative, sulla  base  del numero di componenti del nucleo familiare per mc 20 per persona al trimestre per le utenze domestiche, sulla base minima di 20 mc al trimestre per le utenze non domestiche. 

In  tal caso la Societa', al fine di dar corso alla  regolarizzazione  suddetta, potra' chiedere (anche a mezzo  posta) in qualunque momento una diversa documentazione e/o una  integrazione della documentazione presentata.

   ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE              

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà della Società rifiutare o revocare motivatamente in qualsiasi tempo, a proprio insindacabile giudizio, la fornitura ove si  verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi.

ART. 15 - CONCESSIONI PROVVISORIE             

 In casi speciali (cantieri, impianti provvisori, fiere, spettacoli, mostre, congressi, manifestazioni sportive e per esigenze di pubblica utilita’ e sicurezza) possono essere concesse erogazioni provvisorie  subordinate alle condizioni del presente Regolamento.

Le concessioni provvisorie non possono avere durata inferiore ad un trimestre e non superiore a dodici mesi; all'atto del rilascio della concessione provvisoria, a titolo di anticipo  sul consumo, dovranno sempre essere pagate anticipatamente alla Societa’ 90 mc trimestrali per n.2 trimestralita’ alla tariffa base vigente, unitamente ad eventuali diritti  fissi  e quant'altro previsto dall'allegato Prezziario .

Per  tali utenze all'atto del completamento delle  opere  il richiedente e' tenuto ad effettuare regolare domanda di fornitura  secondo  quanto previsto dall'Art.13  a  prescindere dall'eventuale rifacimento delle opere di presa concesse  in via provvisoria. La Societa' provvedera' cosi' ad effettuare i conteggi necessari ed eventualmente conguagliare le  somme anticipate .

Qualora  la concessione si protraesse oltre i  dodici  mesi, non essendo in tale caso questa tacitamente rinnovabile,  il richiedente e' tenuto a chiedere per iscritto alla  Societa' ulteriore proroga di tre mesi o di un anno al massimo.

  

 ART. 16 - CONTRATTO DI FORNITURA - VERSAMENTI ACCETTAZIONE REGOLAMENTO                            

 Per ottenere la fornitura il richiedente dovra’ provvedere al versamento della somma preventivata come costo della tariffa, oltre ai corrispettivi del diritto di allaccio, del diritto di posa ,rimozione o controllo contatore, dei diritti fissi, dell'anticipo sul consumo stabilito per ciascuna tariffa (si vedano gli Art.32 e 34), delle spese di bollo e di quant'altro eventualmente all'uopo stabilito .

Con la  stipula del contratto di fornitura,  il  richiedente accetta   interamente le disposizioni del vigente Regolamento

CAPO II

MODALITA' DELLE PRESE

ART. 17 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE - SPESE E DIRITTI RELATIVI

 Le  opere  di derivazione dalla conduttura principale  ed  i relativi accessori,  fino  all'apparecchio  di  misurazione incluse, costituiscono la "presa".

Spetta alla Societa’ di determinare il diametro della presa, il tipo di materiale adottare tra quelli ammessi dalle  normative vigenti, riconosciuti idonei dalle Autorita' competenti  in materia, e di scegliere il luogo piu' idoneo per  la derivazione della presa stessa .

Tra la presa stradale e l'apparecchio misuratore non  potra' essere in alcun caso autorizzata l'installazione di apparecchi sopraelevatori di pressione, autoclavi, serbatoi, etc. .

Qualunque lavoro di costruzione e posa di prese ed  apparecchi misuratori, anche ricadenti nella proprieta' privata, e' effettuato esclusivamente dalla Societa'.

Per le utenze nuove, di norma, il contatore e' installato al limite esterno della proprieta' privata.

Le spese per i nuovi allacciamenti, che dovranno essere corrisposti preventivamente alla Societa' per l'importo dei lavori relativi, per i diritti di allacciamento per vano utile di abitazione e/o per mq di immobile ad uso diverso di abitazione, per ogni bocca antincendio privata, per il concorso spese per rilievi  ed  istruzione pratica,  per i diritti  per  l'attestazione di conformita' all'allaccio, per i diritti di posa-rimozione o controllo contatori, per i diritti fissi, per i diritti di riattivazione contatore utente moroso, per il deposito verifica contatore, sono fissati secondo quanto stabilito dall'allegato prezziario dei lavori acquedottistici e fognari, aggiornato annualmente.

Resta salva la facoltà dell'utente di realizzare direttamente le prese con imprese di propria fiducia, secondo le direttive e con le modalità ed i materiali stabiliti dalla Società. In tal caso l'utente nulla dovrà per la sola voce spese dei lavori, restando obbligato a pagare quanto altro stabilito dal comma precedente

  ART. 18 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE              

Le condotte stradali e le opere di presa sino al contatore incluso, costruite a spese degli utenti, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto di uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le  condotte poste a valle del contatore.

ART.  19 - RESPONSABILITA' IN MERITO ALL'USO E  CONSERVAZIONE

DELLE PRESE    E   DEI  CONTATORI     

L'utente e’ in particolare responsabile ,in caso di eventuali manomissioni, furti e fatti dolosi, di quella parte di presa che e’ posata nella proprieta’ privata, ed e' comunque  responsabile di eventuali danni derivanti da rotture od altro  dei tratti di presa a monte dei contatori sulla proprieta' privata.

L'utente e’ sempre e direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori o del sigillo posto  dalla Societa', che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo e’ imputabile a terzi. In tali casi e’ tenuto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Tale responsabilita’ e’ esclusa per i contatori posti dalla Societa' nelle cassette all'esterno del muro di recinzione.

L’utente che violasse le norme contrattuali o  comunque arrecassero  danni  agli impianti  dell'acquedotto,  dovra’ sottostare al rimborso di tutte le spese tecniche  sostenute per il ripristino e le riparazioni necessarie, senza pregiudizio alcuno per la sospensione dell'erogazione e per le  eventuali sanzioni penali derivanti.

L’utente e' altresi' responsabile di opere o lavori eseguiti  che rendano oneroso l'esercizio e/o la manutenzione  del tratto delle opere di presa ricadenti nella proprieta'  privata .

Qualora  si verificassero guasti o deficienze  di  qualsiasi genere  l'utente dovra’ darne immediato avviso alla  Societa’, la quale disporra’ al piu’ presto per i ripristini e le  riparazioni del caso.

  ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE E DELLE PRESE              

Tutte  le  manovre e verifiche, nonche’ la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della presa sino al contatore incluso, saranno eseguite esclusivamente dalla Societa' e a sue spese per la parte ricadente all’esterno della proprieta’ privata.

Parimenti, per tutte le utenze, gli interventi di manutenzione  sul  tratto di presa interno alla proprieta' privata, a monte del contatore, dovranno essere eseguiti dalla  Societa' a sue spese, salvo quanto previsto nell'art.19.

 

     ART.  21  -  MODALITA' PER LA POSA DI TUBI  DI  PRESA  NELLA

PROPRIETA' PRIVATA              

Nel caso di comprovata necessita', ove il tubo di presa sia posto su  terreno sciolto di proprieta' privata dovra’ essere protetto da  idonea fascia di rispetto onde consentire qualsiasi  intervento sulla  presa.

Qualora invece il tubo sia collocato su terreno non  sciolto ed all'interno di fabbricati, dovra' essere sistemato in appositi cunicoli ispezionabili muniti di idonei scarichi.

L'utente  sara’ reponsabile di qualsiasi danno derivato  alle prese per l'inosservanza delle predette modalita’.

  ART. 22 - MODIFICA DELLE PRESE                             

La Societa’ ha la facolta’ di poter compiere  a sue spese,  in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione della presa.

Nel  caso in cui dovesse interrompere anche  momentaneamente il  servizio, ne dara’ avviso all'utente interessato. 

Qualora l'utente richiedesse per proprie esigenze, ad eccezione del mancato o insufficiente deflusso al contatore, modifiche alle opere di presa, la Societa’, riconosciutele opportune e, sempre previa richiesta scritta , vi provvedera’ a totale carico del richiedente e comunque secondo quanto stabilito dai precedenti articoli e secondo quanto stabilito dal “prezziario d’utenza” vigente.

CAPO III

MODALITA' DEI CONTATORI

  ART. 23 - CONTATORI TIPO E LOCALIZZAZIONE :QUOTE D'UTENZA ( EX NOLO 

                                             Il  tipo e la portata dei contatori, verranno determinati  a giudizio insindacabile della Societa’ in relazione alla  fornitura richiesta.

Tutti  gli apparecchi misuratori sono provvisti di  apposito sigillo apposto dalla Societa’.

Per  l'utilizzo del contatore l'utente dovra'  corrispondere una quota d’utenza trimestrale in bolletta, cosi' come espressamente previsto dall’allegato Prezziario d’utenza. Per le utenze domestiche condominiali le dette quote d’utenza sono riferite al numero complessivo delle unita’ domestiche in atto collegate al contatore.

Di norma i contatori verranno posti al limite della proprieta'  privata al piano terreno dell'edificio ed in  immediata adiacenza  del muro frontale nel punto di  immissione  della condotta.  Altri  posizionamenti potranno  essere  approvati dalla Societa' a condizione che l'apparecchio di misurazione possa  essere  sempre e comunque facilmente  accessibile  al personale incaricato dalla Societa'.

E' assolutamente proibito attivare nuove utenze che prevedono l’installazione di contatori  nell'interno degli  appartamenti e nei garages di singola pertinenza, salvo diverse disposizioni di Legge in deroga.  .

Le  utenze preesistenti alla data di entrata in  vigore  del presente  Regolamento che si trovassero in  tale  situazione potranno  essere  obbligate in qualunque  momento, a spese ed a cura della Societa', allo spostamento del contatore in luogo idoneo alla lettura. In tal caso resta inteso che il riallaccio delle condutture a norma, a valle del contatore, puo’ essere eseguito a cura della Societa’ ma a totale carico dell’utente.

L'utente  pertanto si obbliga   a  consentire l'accesso gli incaricati  della Societa’ per tutte le  occorrenze  di lettura e di manutenzione nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessita’ di chiedere alcuna  autorizzazione. Nella fattispecie, nel caso di ricezione di avviso di  mancata  lettura a causa di sua assenza od altro, si obbliga  a far direttamente pervenire alla Societa' la lettura completa del contatore entro 7 giorni; in caso contrario resta in facolta’ della Societa’ poter fatturare, seppure in acconto, un quantitativo di mc desunto da dati storico-statistici in suo possesso, ed, in mancanza, un consumo minimo presunto di 50 mc/trimestre.

Le utenze preesistenti che invece hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprieta' privata e/o su  spazi privati  comunque non di singola pertinenza (androni, vani autoclavi, etc.), ma comunque non accessibili alla  lettura per  vari  motivi, sono obbligate a rendere  accessibile  il contatore  senza costringere l'incaricato della  Societa'  a tornare piu' volte, pena l'addebito in bolletta delle  spese sostenute per l'effettuazione della lettura e di ogni altro onere.

Rimarra' comunque in facolta' della Societa' accertare anche a  valle dei contatori e quindi nella proprieta'  privata, prelievi non autorizzati (quali ad esempio aspirazioni  meccaniche direttamente sul tubo di presa in assenza di  serbatoi di accumulo).

La Società è obbligata, a proprie spese, ad installare nei condomini, a richiesta di questi, contatori differenziali, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

Nei casi in cui, per le modalità dell'impianto (unica colonna che serve più condomini), ciò non sia possibile, la Società, a richiesta del condominio, installerà nella derivazione che serve il singolo appartamento, contatori differenziali a lettura a distanza, addebitando in bolletta il solo costo degli stessi e rateizzandolo in 36 mesi

 

ART. 24 - VERIFICHE CAMBIAMENTO CONTATORE

           

Quando  gli apparecchi di misura risultassero guasti  o  non leggibili,  la Societa’ provvedera’ a sua cura  e spese alla loro  sostituzione  con avviso all'utente.

L'utente  non potra’ mai pretendere il cambio  del  contatore salvo che, in seguito a verifica, risulti difettoso nel funzionamento registrando consumi per valori maggiori del + 2 %.

La Societa’, qualora lo ritenesse opportuno, avra’ la  facolta’ di  procedere  al cambio dei contatori,  senza  obbligo  di preavviso od esplicito consenso dell'utente.

In caso di constatata erronea misura del contatore, il  consumo del periodo in questione verra’ stabilito, se nel primo  anno  della fornitura,  sul consumo del periodo precedente la  constatazione  dell'errore; se negli anni successivi,  nella  stessa misura  dello stesso periodo corrispondente  all'anno  antecedente, secondo i dati storico-statistici in possesso della Societa’.

Quando l'utente ritenesse errate le indicazioni del contatore, potra’ richiedere che ne sia effettuata la verifica; la richiesta in carta semplice, potra' effettuarsi anche c/o l'Ufficio Utenti della Societa', previo pagamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, come stabilito dal “prezziario d’utenza”.

Qualora l’esito della verifica effettuata presso il laboratorio della Societa’ stessa, o presso laboratori esterni legalmente certificati, risultasse errato a svantaggio dell'utente per una inesattezza superiore al + 2 % questi sara’ rimborsato del deposito cauzionale effettualo e il consumo dell'ultimo trimestre sara’ rettificato in base alle risultanze della verifica.

In caso contrario nessuna variazione verra’ fatta ed il deposito cauzionale rimarra'  acquisito a titolo di rimborso spese  per  l'esame richiesto.

ART. 25 - VERBALE DELL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

All'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore che alla sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale su modulo a stampa predisposto dalla Societa’ nel  quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal  misuratore stesso ed i motivi dell'eventuale rimozione e  sostituzione.

Nel caso di sostituzione del contatore per danneggiamento, dovuto ad incuria o mancata sorveglianza da parte dell’utente, le spese relative e quelle relative all’eventuale adeguamento del’impiantistica saranno addebitati direttamente nella bolletta successiva, salvo il caso di contatori installati nell'apposita cassetta all'esterno del muro di cinta che resteranno a carico della Società.

Nel caso di sostituzione del contatore per motivi non  imputabili  all'utente, le spese  per  eventuali lavori di modifica  o  normalizzazione dell'impiantistica, saranno a  carico della Societa' .

       CAPO IV

SUBENTRI - DISDETTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.26 - SUBENTRI ( O VOLTURE )

 Si considera subentro l’operazione con la quale una persona fisica o giuridica, o altro Ente, dotato di sola autonomia patrimoniale, si sostituisce ad un utente esistente nell’uso di un impianto situato nella stessa sede in cui l’impianto stesso e’ funzionante.

In caso di subentro, il nuovo utente subentrante dovra’ stipulare un contratto a suo nome corrispondendo quanto di competenza (come da prezziario allegato), anche al riguardo di eventuali pendenze precedenti dovute dall’intestatario del contratto ancora in essere. In difetto di cio’ la Societa’ non potra’ dar luogo al subentro decadendo automaticamente per il subentrante la concessione della somministrazione secondo quanto stabilito dall’Art.29.

Il subentro e’ gratuito e comporta la corresponsione dei soli oneri fiscali e spese previste, solo per i seguenti casi:

A)    tra persone dello stesso nucleo familiare anagrafico;

B)    per successione ereditaria;

C)    per trasformazione della ragione o denominazione sociale;

D)    per liquidatori o curatori fallimentari;

per co-intestazione di associazioni professionali

ART. 27 - DISDETTE DI UTENZA E CESSAZIONE CONTRATTI

                              In  caso   di disdetta dell'utenza,  l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata alla Societa’, (oppure dandone avviso recandosi c/o l'Ufficio Utenti). In ogni caso continuera’ ad essere  responsabile degli obblighi assunti, sino al sigillo  della presa e cosi’ come previsto dell'Art.5 .

In sede di conteggi finali , la Societa' provvedera' a restituire l'anticipo sul consumo versato alla stipula del contratto, conguagliandolo con gli effettivi consumi .

ART. 28 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

                             La fornitura si intende revocata, senza intervento di  atto alcuno  da parte della Societa, quando per morosita’  dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un semestre.

La  fornitura potra’ essere riattivata solo previo  pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione stabiliti dall'allegato Prezziario dei lavori acquedottistici e fognari.

ART. 29 - MORTE DELL'UTENTE

                              In  caso di morte del titolare dell'utenza,  i suoi eredi  o aventi causa sono responsabili verso la Societa ’ di tutte  le somme ad essa eventualmente dovute dal defunto.

Gli  stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine  di tre mesi, la Societa ’ dell'avvenuto decesso e possono  subentrare direttamente nel contratto di somministrazione, senza alcun onere.

ART. 30 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

                              In  caso  di  fallimento  dell'utente,  il  contratto  resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui la Societa ’ ne   venga   comunque  a  conoscenza.   Il   curatore,   con l'autorizzazione del  Giudice delegato al fallimento,  potra’ subentrare  nel contratto di fornitura al  posto  del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. La Societa ’ si riserva  il diritto di mettere in mora il curatore,  ai  sensi delle vigenti Normative.

ART.  31 - UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER FINI  DIVERSI  DA

                          QUELLI INDICATI NEL CONTRATTO DI FORNITURA.

                                           E' assolutamente vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura, fatti salvi i casi espressamente e temporaneamente autorizzati dall’Autorita’ competente, è salvo l'uso per la cura del verde privato e/o condominiale di pertinenza dell'unità abitativa che è consentito per gli immobili entro la cinta urbana.

L'infrazione  al divieto predetto, debitamente  accertata, dara’ luogo alla sospensione  della fornitura per un  periodo di  tempo non inferiore a 5 giorni ed alla cessazione  della stessa in caso di recidiva.

TITOLO III

 TARIFFE E CONSUMI

              

ART. 32– TARIFFE

   

Per l'applicazione delle tariffe, sono definiti i seguenti usi:

 

a)    USO DOMESTICO - Si considera destinata ad uso domestico privato  l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici, in particolare comprende e raggruppa gli  usi:

1)    Residenziale, limitatamente alle civili abitazioni;

2)    Stagionale, esclusivamente per le utenze civili delle zone balneari di c.da Isola, Plemmirio, Terrauzza, Fanusa, Arenella, Ognina-Asparano, Cuba e Fontane Bianche.

 

Non sono più ammessi usi promiscui, pur se limitatamente alle sole utenze preesistenti. Ai fini della valutazione delle unità servite da fatturare alle tariffe agevolate, si  farà riferimento alle sole unità effettivamente abitative ed i consumi derivanti dalla conduzione di immobili già collegati al contatore generale non  potranno usufruire di alcuna agevolazione.

- Per tutte le utenze ricadenti nella cerchia urbana ai fini tariffari sono,  pertanto, identificate le seguenti fasce come da Allegato 1:

§         La tariffa "agevolata": per i soli  usi domestici  essenziali, fissata in 50 mc.  annui, per ciascun componente dei nuclei familiari serviti dai contatori;

§         La tariffa 1: per consumi oltre la tariffa agevolata e, pertanto, da 51 mc.  sino a 70 mc. annui,  per ciascun componente dei nuclei  familiari serviti dai  contatori;

§         La tariffa 2: per consumi da 71 mc annui sino a 100 mc annui, per ciascun componente dei nuclei familiari serviti dai contatori;

§         La tariffa 3: per consumi eccedenti i 100 mc. annui (come sopra definiti) per ciascun componente dei nuclei familiari serviti dai contatori.

Analogamente ai condomini verranno applicate le stesse tariffe per i consumi annui multipli alle unità totali di tutti i componenti dei nuclei familiari facenti parte dello stesso condominio.

 

§   La certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare verrà esibita all'atto del contratto, ovvero al momento in cui si verifica la variazione; essa resterà valida per la prosecuzione del contratto, restando l'utente responsabile ed obbligato a comunicare le eventuali variazioni in diminuzione.

§