C O M U N E D I S I R A C U S A
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE No. 111 del 26 Aprile 2005
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I N D I C E |
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Titolo primo : DISPOSIZIONI GENERALI |
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Titolo secondo : L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO |
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Titolo terzo : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI CI VILI ABITATIVI |
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Titolo quarto : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI DEFINITI CIVILI |
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Titolo quinto : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PRODUTTIVI ASSIMILABILI AI CIVILI |
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Titolo sesto : MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO |
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Art. 19 - Proprieta’ delle opere di allacciamento e loro realizzazione |
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Titolo settimo: Canone |
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Art. 25 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali |
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Titolo ottavo: SANZIONI E CONTENZIOSO |
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Art. 29- Entrata in vigore e modifiche del presente Regolamento |
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Allegato 1 |
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NORME TECNICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI INTERNI ALLE PROPRIETA' PRIVATE |
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Titolo primo
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto del regolamento e definizioni
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Obbligo di allacciamento
Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Potra' essere imposto in genere un termine piu' breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria. L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica fognatura, nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche allegate al presente Regolamento. Nel
caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, vengano
messi in esercizio nuove condotte,
Presso gli uffici della Societa’ concessionaria verra' tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. La societa’ e’ tenuta a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione. |
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Criteri
generali
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori
limite di emissione previsti nell'allegato 5 del Dlgs n.152/99 (modificato
con Dlgs n.258 del 18/08/2000 e G.U. n.246 del 20/10/2000) Ai
fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di
cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità
massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per
gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire
valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
a)
nella tabella 1 del citato Dlgs relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali;
b)
nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c)
nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
d)
nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del
medesimo allegato. Gli
scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte
dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la
misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3
dell'articolo 34 del detto Dlgs, si intende effettuata subito a monte del
punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e
marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
L'autorità
competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni
che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo
alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali
contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del detto Dlgs, subiscano un
trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
I
valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o
prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al
superiore comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per
adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorità competente,
in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia,
sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
Qualora
le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con
valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico
è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità
del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere
restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate
e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono
state prelevate. Salvo
quanto previsto dall'articolo 38 del detto Dlgs, ai fini della disciplina
degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue provenienti da:
a)
imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla
silvicoltura; b)
imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro
di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento
e di coltivazione del fondo, per ogni c)
imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano
anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di
coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d)
impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si
caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a e)
insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale.
Sversamento delle acque bianche e nere Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere, e’ vietato l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente. In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura; pertanto nelle zone non servite da reti separate o "miste" dovranno avere come recapito idonei spazi pubblici .
Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera e’ vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici. |
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Titolo Secondo
L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Il Sindaco rilascia l’Autorizzazione allo scarico, a seguito dell’istruttoria tecnica espletata dall’Ente gestore.
Per tutti gli insediamenti domestici civili, soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attivita’ sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Allo scopo di ottenere, successivamente alla Concessione od Autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare alla Societa' una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia : - Copia documento di identita’; - Copia della Concessione Edilizia; - Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100); - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc. - Progetto dell’effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato; - Copia dell'eventuale parere di fattibilita' preventiva rilasciato dalla Societa' (sempreche' non siano mutate le modalita' degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria; - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici della Societa’) attestante la modalita’ di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell’immobile e per quali mesi nell’anno; nonche’ attestante che gli eventuali impianti preeesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi anche della tab. 3/A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 mod. dal D.Lgs. 258/00. Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi: - Copia documento di identita’; - Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione; - Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilita' assoluta; - Copia ricevute oblazione dovuta; - Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in calce dal tecnico; - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze ,etc; - Progetto dell’effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato; - dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici della Societa’) attestante la modalita’ di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell’immobile e per quali mesi nell’anno; nonche’ attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi anche della tab. 3/A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 mod. dal D.Lgs. 258/00. Per tutti gli insediamenti industriali, deve essere richiesta l’Autorizzazione allo scarico ai sensi dell’Art.46 del D.lgs n.152/99. La
domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve
essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove
siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico,
della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore
e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla
descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni
ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del
flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici
impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché
dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il
rispetto dei valori limite di emissione. Nel
caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5
derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta
relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì
indicare: a)
la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta
la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle
sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze
nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con
riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo
di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (comma così sostituito dall'art. 20, del dlgs. 18 agosto 2000, n. 258). L'allacciamento e' subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonche' delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna , tutti valutati in base al prezziario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dalla Societa' , approvato dal Comune ed aggiornato annualmente. Qualora
ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze gia'
allacciate abusivamente, Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potra' essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.
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Competenze La Societa', agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, e’ l'Ente competente per l’istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio ed allo scarico nella Pubblica fognatura, Autorizzazione che restera’ di competenza del Sindaco. Fatta
salva la sospensione dell’erogazione idrica che
Spettera' alla Societa' di determinare le modalita' tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla conduttura principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprieta' privata. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico e' gestito esclusivamente dalla Societa' ed a spese dell’utente. |
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Rilascio dell'autorizzazione a)
– Insediamenti civili
L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ente, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art.5. Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art.5, l’Autorizzazione e' concessa (purche' per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie ed ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorita' Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale. L'Autorizzazione allo scarico e’ esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attivita’ e processo per i quali viene concessa. b)
– Insediamenti industriali L'autorizzazione per gli insediamenti industriali viene rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell’Art.45 del Dlgs n.152/99, modificato dal D.Lgs. 258/2000, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza. La domanda per l’Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art.5. L'Autorizzazione allo scarico e’ esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attivita’ e processo per i quali viene concessa. La Societa' puo’ imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato. |
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Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati
Come evidenziato dall’art. 33 del D.Lgs. 152/99, modificato dal D.Lgs. 258/2000, non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di “rifiuto liquido” anche i cosiddetti “reflui non depurati” (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato. Le autorita’ competenti, nei casi di assoluta necessita', e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto ed autorizzare tali operazioni.
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Titolo Terzo
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI ABITATIVI
Ammissibilità L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente e’ sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purche' osservino le prescrizioni e le modalita' di cui ai successivi articoli. |
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Immissione in Pubblica fognatura
Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Dlgs n. 152/1999 modificato dal Dlgs n.258/2000. La Societa' potra' in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione. Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico rilasciata dalla Societa' potra' imporre sistemi di pre-trattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonche' controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dalla Societa', saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilita’ previsti a cura della Societa' e delle Autorita’ competenti. L'immissione di tali scarichi dovra' inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate.
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Modalita’ e tempi di allacciamento
I proprietari degli immobili, nonche’ Societa’ o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l’allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell’immobile. I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare alla Societa' la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell’attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potra’ essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murari. Una
volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art.5 e dopo che
In
caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni
dalla data di completamento dell'allaccio,
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Titolo Quarto
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI DEFINITI CIVILI
Ammissibilità Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Dlgs n.152/1999, modificato dal Dlgs n.258/2000. |
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Immissione in Pubblica fognatura L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sara' subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorita’ competenti e/o dall’Ente Gestore. |
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Titolo Quinto
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PRODUTTIVI ASSIMILABILI AI CIVILI
Scarichi
vietati E' vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti. |
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Scarichi
di sostanze pericolose Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.lgs 11 maggio 1999 n.152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dalla Societa' alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico. |
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Titolo Sesto
MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO
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Opere
di allacciamento in fognatura
In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento e delle norme tecniche allegate, atti anche al prelievo di opportuni campioni da analizzare. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.
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Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria
Nelle strade e piazze gia’ fornite di
rete di collettamento fognario,
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Per le
strade prive di rete fognaria e per
quelle facenti parte
di piani di lottizzazione, la costruzione della
rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della
proprieta' privata, e' a totale cura della Societa’ ma a spese dei
richiedenti che dovranno
necessariamente uniformarsi alle prescrizioni
previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni
stipulate con il Comune,
nonche' alle
prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso
Nel caso di richiesta alla Societa’ di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l’utenza, la maggiore spesa restera’ a carico della Societa’ stessa. Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell’area di proprieta’ privata in questione, dovranno corrispondere alla Societa’, oltre al contributo della propria effettiva diramazione (stabilita dal prezziario d’utenza dei lavori fognari), un contributo di allaccio forfettizzato uguale per tutti gli interessati. Per le urbanizzazioni delle aree pubbliche, qualora siano stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione di Legge, rimarra’ a carico dei richiedenti solo il contributo dell’effettiva diramazione dal collettore pubblico piu’ vicino; sara’ a carico del Comune il costo sostenuto o da sostenere per la realizzazione dell’estensione del collettore su strada pubblica. Ove
il Comune non vi provveda, l’utente potrà richiedere a sue spese che
E’ comunque vietato ai richiedenti o a loro incaricati, realizzare con propri mezzi tratti di condotte ricadenti su aree pubbliche. |
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Proprieta’ delle opere di allacciamento e
loro realizzazione Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprieta’ Comunale. A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprieta' del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione. Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprieta' privata, pur rimanendo di proprieta' del Comune, sara' gestito direttamente dall'utente. Qualora posizionato all'esterno della proprieta' privata e cioe' in ambito pubblico sara' gestito a cura e spese della Societa', fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente. Rimane comunque in facolta' della Societa' il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprieta' privata. Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilita' tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avra' sempre il diritto e l’obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura piu' vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprieta' privata di terzi. Il vicino in questo caso non potra' negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo pero' beninteso che potra' pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennita' o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennita' sara' attribuita e liquidata dal giudice ordinario. |
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Allacciamenti con sollevamento Quando e’ impossibile sversare i reflui per gravita’ nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovra’ essere presentata alla Societa’ idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari . Per le prescrizioni tecnico-esecutive si rimanda all'Allegato 1 punto 3 del presente Regolamento. |
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Contributo di allaccio
La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell’Art.5 del presente Regolamento, dovra’ essere integrata dal pagamento dei contributi e dei diritti fissi, come stabilito dall’allegato prezziario per lavori acquedottistici e fognari, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti. Il mancato pagamento delle dette somme impedira’ l’effettuazione dei lavori di allaccio. Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali costributi per rilievi di istruzione pratica, nonche’ i diritti per l'attestazione di conformita' all'allaccio.
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Manutenzione La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprieta' Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, cosi’ come definito all'art.20, e' esclusivamente gestita dalla Societa', che se ne assume tutti gli oneri. L'utente e' responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprieta'; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione. Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza della Societa' venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalita' dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente. |
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Ispezione e sopralluoghi
- le condizioni di funzionalita' e lo stato di fatto delle opere preesistenti; - la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprieta' private; - la conformita' al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge. |
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Titolo Settimo CANONE
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Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell’acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione e’ accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalita’ e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata e' rapportato al 100 % del volume effettivamente prelevato. Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione: - per utenti non forniti di strumento misuratore installato dalla Societa’, i canoni sono rapportati all’80 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento; - per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dalla Societa’, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo. L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalita’ di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l’utente restera’ soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l’erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria. |
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Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali
Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono
dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e
commisurati: - a) alla quantita’ dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura; - b) alla quantita’ e alla qualita’ dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. Sempreche’ siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Dlgs 11/05/99 n.152, ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualita’ dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24/05/1977 ed eventuali Norme successive, restano esclusi dal pagamento i reflui provenienti dai seguenti insediamenti: 1) - uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parruccherie, palestre ed impianti sportivi. Il superiore elenco 1) potra’ essere opportunemente integrato e modificato dalle Autorita’ competenti. Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti: 2) - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, alberghi, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali; 3) - laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Dlgs 11/05/99 n.152. I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunemente integrati e modificati dalle Autorita’ competenti. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimico-biologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonche' mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall’Autorita’ competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall’Art.46 del D.lgs n.152/1999. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione e’ accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalita’ e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua. Sara' facolta' della Societa' controllare l'esattezza dei dati fo |