C O M U N E    D I    S I R A C U S A

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

FOGNATURA E DEPURAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE No. 111 del 26 Aprile 2005

I N D I C E

 

Titolo primo : DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.  1 - Oggetto del regolamento e definizioni 

 

Art.  2 - Obbligo di allacciamento 

Art. 3 - Criteri Generali

 

Art. 4 - Sversamento delle acque bianche e nere 

 

 

Titolo secondo : L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

 

Art.  5 - Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda 

 

Art.  6 - Competenze 

 

Art.  7 - Rilascio dell'autorizzazione 

 

Art.  8 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

 

Titolo terzo : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI CI VILI ABITATIVI

 

Art.  9 - Ammissibilità 

 

Art.  10 - Immissione in Pubblica fognatura 

 

Art. 11 - Modalità e tempi di allacciamento 

 

Titolo  quarto : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI  DI  INSEDIAMENTI DEFINITI CIVILI

Art. 12 - Ammissibilità 

 

Art. 13 - Immissione in Pubblica fognatura 

 

 

Titolo quinto : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PRODUTTIVI ASSIMILABILI AI CIVILI

               

Art. 14 - Scarichi vietati 

 

Art. 15 - Scarichi di sostanze pericolose 

 

Titolo sesto : MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO

 

Art. 16 - Opere di allacciamento in fognatura 

Art. 17 - Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria 

Art. 18 - Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

 

Art. 19 - Proprieta’ delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Art. 20 - Allacciamenti con sollevamento

Art. 21 - Contributo di allaccio

Art. 22 - Manutenzione

Art. 23 - Ispezioni e sopralluoghi

Titolo settimo: Canone

Art. 24 - Canoni dovuti per gli scarichi civili

Art. 25 - Canoni dovuti per le acque provenienti  dagli insediamenti industriali

Titolo ottavo: SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.26  -  Inadempienze relative al Regolamento

Art. 27 Controlli e verifiche

Titolo nono: NORME FINALI

Art. 28 -  Rinvio 

Art. 29- Entrata in vigore e modifiche del presente Regolamento

Allegato 1

NORME TECNICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI  IGIENICO SANITARI INTERNI ALLE PROPRIETA' PRIVATE 

 

 

Titolo primo 

 

 

 DISPOSIZIONI GENERALI

 

 Art. 1

 Oggetto del regolamento e definizioni

        

  • Il  presente  Regolamento disciplina tutti gli  scarichi  in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall’Art.2 del Decreto legislativo 11/05/1999 n.152, provenienti da:

    - insediamenti di tipo residenziale;

    -          insediamenti in cui si svolgono attivita’ commerciali o di produzione di beni.

    L’Autorizzazione allo scarico, pertanto,  puo’ essere rilasciata per l’immissione nella rete fognaria di:

    a)- acque reflue domestiche o civili

    reflui provenienti da insediamenti di tipo abitativo-residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche;

    b)- acque reflue industriali

    qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od istallazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

    L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata a richiesta dell’utente richiedente con le modalita’ e le procedure indicate negli Articoli che seguono.

 

Art. 2

 Obbligo di allacciamento 

         

Nelle  zone servite da pubbliche fognature non sono  ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso  dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti  devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Potra' essere imposto in genere un termine piu' breve  quan­do,  per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale  misura si rendesse necessaria.

L'obbligo  di allacciamento riguarda tutti gli  insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica fognatura,  nel rispetto della normativa vigente e  delle  norme tecniche allegate al presente Regolamento.

Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fo­gnaria, vengano messi in esercizio nuove condotte, la Socie ­ta'  provvedera' a darne avviso ai titolari  degli  scarichi mediante apposita notifica; in tal caso la Societa' indiche­ra' le modalita’ per l'adempimento degli obblighi  di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla Legge.

Presso  gli uffici della Societa’  concessionaria verra' tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria  in funzione. La societa’ e’ tenuta a certificare l'esistenza  di rete fognaria in funzione.

Art. 3

Criteri generali

 

     Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del Dlgs n.152/99 (modificato con Dlgs n.258 del 18/08/2000 e G.U. n.246 del 20/10/2000)

Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:    

a) nella tabella 1 del citato Dlgs relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;    

b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;    

c) nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;    

d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34 del detto Dlgs, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.  

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del detto Dlgs, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.  

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.  

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.  

Salvo quanto previsto dall'articolo 38 del detto Dlgs, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:    

a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;    

b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;    

c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;    

d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;     

e) insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.  

               Art. 4

           Sversamento delle acque bianche e nere

          Nelle  zone servite da reti fognarie separate per  le  acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere, e’ vietato l'immissione degli scarichi  nella fognatura non corrispondente.

In  ogni caso, nelle zone che non siano state  previste  dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque  bian­che meteoriche non potranno essere convogliate insieme  alle corrispettive  acque nere in fognatura; pertanto nelle  zone non  servite da reti separate o "miste" dovranno avere  come recapito idonei spazi pubblici .

La Societa ’ pero' con provvedimento subordinato ad una  veri­fica idraulica della rete nera ed ad una verifica dell'effi­cienza  degli impianti di depurazione, potra’  consentire  od obbligare  lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fo­gnatura bianca e nera e’ vietato convogliare  acque  bianche sugli spazi pubblici.

 

Titolo Secondo

 

 L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

 

                   Art. 5

        Necessita’ dell’Autorizzazione e relativa domanda

          La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovra' essere presentata al Comune ed in  co­pia alla Societa' contestualmente a quella per la Concessio ­ne od Autorizzazione Edilizia, salvo richiederla all’Ente gestore, prima della realizzazione dei lavori necessari per l’allacciamento.

Il Sindaco rilascia l’Autorizzazione allo scarico, a seguito dell’istruttoria tecnica espletata dall’Ente gestore.

La Societa' rimane obbligata a rilasciare all'Amministrazio­ne Comunale, o direttamente all’utente richiedente, il parere preventivo di fattibilita' sullo sche­ma  di allaccio in Pubblica fognatura al fine  del  rilascio del provvedimento autorizzatorio urbanistico.

Per tutti gli insediamenti domestici civili, soggetti a  diversa destinazione  o ampliamento o a ristrutturazione  o la   cui attivita’ sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere, successivamente alla Concessione  od Autorizzazione  edilizia, l'autorizzazione allo scarico,  il titolare dell'insediamento deve comunque presentare alla So­cieta' una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia :

-   Copia documento di identita’;

-   Copia della Concessione Edilizia;

-             Copia  progetto approvato firmato in  calce  dal  tecnico (piante in scala 1:100);

-             Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.

-          Progetto dell’effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;

-          Copia  dell'eventuale parere di  fattibilita' preventiva  rilasciato dalla Societa' (sempreche' non siano mutate le modalita' de­gli scarichi), corredato dalla copia della domanda  origina­ria;

-          Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici della Societa’) attestante la modalita’ di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell’immobile e per quali mesi nell’anno; nonche’ attestante che gli eventuali impianti preeesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi anche della tab. 3/A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 mod. dal D.Lgs. 258/00.

Nel caso di immobile in corso di ottenimento di  Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:

-   Copia documento di identita’;             

-             Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione;

-             Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di  inedificabilita' assoluta;

-             Copia ricevute oblazione dovuta;

-             Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100)  firmato in calce dal tecnico;

-             Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze ,etc;

-          Progetto dell’effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;

-          dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici della Societa’) attestante la modalita’ di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell’immobile e per quali mesi nell’anno; nonche’ attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi anche della tab. 3/A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 mod. dal D.Lgs. 258/00.

Per tutti gli insediamenti industriali, deve essere richiesta l’Autorizzazione allo scarico ai sensi dell’Art.46 del D.lgs n.152/99.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:    

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;    

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (comma così sostituito dall'art. 20, del dlgs. 18 agosto 2000, n. 258).

L'allacciamento e' subordinato, inoltre, al preventivo paga­mento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, non­che' delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere  di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubbli­co o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna ,  tutti valutati in base al prezziario dei lavori acquedottistici  e fognari compilato dalla Societa' , approvato dal Comune ed aggiornato annualmente.

Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze gia' allacciate abusivamente, la Societa'  po­tra' richiedere una diversa documentazione da allegare  alla domanda.

Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potra' essere dato  corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

 

Art. 6

Competenze 

             La   Societa', agendo nel nome e per conto  dell'Amministra­zione Comunale, e’ l'Ente competente per l’istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio  dell'Auto­rizzazione all'allaccio ed allo scarico nella Pubblica  fo­gnatura, Autorizzazione che restera’ di competenza del Sindaco.

Fatta salva la sospensione dell’erogazione idrica che la Societa ’ potra’ decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti de­gli  utenti proprietari degli immobili e degli  stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resteranno di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Spettera' alla Societa' di determinare le modalita' tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi  come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla con­duttura principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto so­litamente al limite della proprieta' privata.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o  manutenzione sulle opere sopra definite come scarico e' gestito  esclusi­vamente dalla Societa' ed a spese dell’utente.

 Art. 7

Rilascio dell'autorizzazione

a)    – Insediamenti civili

 

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli in­sediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ente, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art.5.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art.5, l’Autorizzazione e' concessa (purche' per residenza primaria  e per  la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie ed  am­bientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Auto­rita' Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione  allo scarico e’ esclusivamente  valida  per l'insediamento, tipo di attivita’ e processo per i quali vie­ne concessa.

 

b) – Insediamenti industriali

 

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali viene  rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell’Art.45 del Dlgs n.152/99, modificato dal D.Lgs. 258/2000, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l’Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art.5.

L'Autorizzazione  allo scarico e’ esclusivamente  valida  per l'insediamento, tipo di attivita’ e processo per i quali vie­ne concessa.

La  Societa' puo’ imporre prescrizioni di natura  tecnica  in relazione  alle caratteristiche qualitative  e  quantitative del refluo scaricato.

                   

 Art. 8

Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati 

      

Come evidenziato dall’art. 33 del D.Lgs. 152/99, modificato dal D.Lgs. 258/2000, non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di “rifiuto liquido” anche i cosiddetti “reflui non depurati” (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.      

Le autorita’ competenti, nei casi di assoluta  necessita', e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto ed autorizzare tali operazioni.

 

Titolo Terzo

 

 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI ABITATIVI 

 

 Art. 9

 Ammissibilità

     L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi  civili solitamente e’ sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretratta­mento dei reflui, purche' osservino le prescrizioni e le mo­dalita' di cui ai successivi articoli.

Art. 10

 Immissione in Pubblica fognatura

     

     Tutte  le acque reflue di origine domestica  provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comuna­le devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, se­condo  le prescrizioni del presente regolamento e  le  norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Dlgs n. 152/1999 modificato dal Dlgs n.258/2000.

La  Societa' potra' in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.

Qualora  invece gli scarichi superassero  le  concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio ed allo  sca­rico rilasciata dalla Societa' potra' imporre  sistemi  di pre-trattamento, l'installazione di intercettori di grassi  e sabbie, nonche' controlli sulla portata  e  sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dalla Societa', saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilita’ previsti a cura della Societa' e delle Autorita’ competenti.

L'immissione di tali scarichi dovra' inoltre rispettare tut­te le prescrizioni del presente regolamento e le norme  tec­niche ad esso allegate.

                      

Art. 11

 Modalita’ e tempi di allacciamento

     

I proprietari degli immobili, nonche’ Societa’ o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l’allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell’immobile.

I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubbli­ca fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare alla  Societa' la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell’attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potra’ essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murari.

Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art.5 e dopo che la Societa ’ avra’ realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.

In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni  dalla data di completamento dell'allaccio, la Societa' tra­smettera' al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

 

 Titolo Quarto

 

 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI DEFINITI CIVILI 

 

Art. 12

 Ammissibilità

      Gli  scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica  fo­gnatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Dlgs n.152/1999, modificato dal Dlgs n.258/2000. 

Art. 13

 Immissione in Pubblica fognatura

     L'immissione  di tali scarichi in Pubblica  fognatura  sara' subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari  di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del  presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle  eventuali prescrizioni dettate dalle Autorita’ competenti e/o dall’Ente Gestore.

Titolo Quinto 

 

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PRODUTTIVI ASSIMILABILI AI CIVILI 

 

 Art. 14

Scarichi vietati

      E' vietato immettere in fognatura sostanze che possano  dan­neggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'im­missione di olii minerali, di sostanze infiammabili,  esplo­sive,  radioattive, di quelle che sviluppano gas  o  vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni  nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di  ma­celli,  di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o  aderire alle pareti.

Art. 15

Scarichi di sostanze pericolose

     Qualora  nelle acque di scarico da immettere nella  Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute  potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.lgs 11 maggio 1999 n.152, i titolari dello  scarico possono essere obbligati dalla Societa' alla installazione di  strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico  dello  scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a ca­rico del titolare dello scarico.

 

Titolo Sesto 

 

 MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO

 

 

Art. 16

Opere di allacciamento in fognatura

 

     In  generale per gli scarichi di acque reflue dovranno  essere comunque  predisposti, prima  dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento  e  delle norme tecniche allegate, atti anche al prelievo di opportuni campioni da analizzare.

In  ogni  caso, come previsto dalla normativa in  vigore,  a monte del pozzetto di campionamento non  dovranno  avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, an­che temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.

La Societa ’, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potra' talvolta imporre o consentire la  unifi­cazione di piu’ scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

 

ART. 17

          Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

                  Nelle strade e piazze gia’ fornite di rete di collettamento fognario, la Societa', sempre che non ostino condizioni  tecniche, e' tenuta all’allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del "Prezziario d’utenza dei lavori fognari" in vigore e parte integrante del presente Regolamento.

Tali spese, ove si procedera’ ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dalla Societa’ anche in via forfettaria.

 

 

ART. 18

           Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

                Per  le  strade prive di rete fognaria e  per  quelle  facenti parte  di piani di lottizzazione, la costruzione della  rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprieta' privata, e' a totale cura della Societa’ ma a spese dei richiedenti che  dovranno necessariamente uniformarsi alle  prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni  stipulate  con il Comune, nonche'  alle  prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso  la Societa'   si riserva il diritto di esercitare  la  Direzione dei  Lavori al riguardo degli innesti con le  condotte  esistenti. Inoltre alla Societa’ spettera' comunque di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l’installazione  dei pozzetti sifonati di consegna con le modalita'  previste  dal presente Regolamento.

Nel  caso di richiesta alla Societa’ di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l’utenza, la maggiore spesa restera’ a carico della Societa’ stessa.

Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell’area di proprieta’ privata in questione, dovranno corrispondere alla Societa’, oltre al contributo della propria effettiva diramazione (stabilita dal prezziario d’utenza dei lavori fognari), un contributo di allaccio forfettizzato uguale per tutti gli interessati.

Per le urbanizzazioni delle aree pubbliche, qualora siano stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione di Legge, rimarra’ a carico dei richiedenti solo il contributo dell’effettiva diramazione dal collettore pubblico piu’ vicino; sara’ a carico del Comune il costo sostenuto o da sostenere per la realizzazione dell’estensione del collettore su strada pubblica.

Ove il Comune non vi provveda, l’utente potrà richiedere a sue spese che la Società realizzi le necessarie opere di urbanizzazione, fermo restando che l’importo della spesa, previa certificazione rilasciata dalla Società stessa, potrà essere successivamente detratta dall’eventuale pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti all’Amministrazione Comunale per la costruzione.

E’ comunque vietato ai richiedenti o a loro incaricati, realizzare con propri mezzi tratti di condotte ricadenti su aree pubbliche.

                   

 Art. 19

    Proprieta’ delle opere di allacciamento e loro realizzazione

    Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai poz­zetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprieta’ Comunale.

A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprieta' del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.

Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprieta' privata, pur rima­nendo di proprieta' del Comune, sara' gestito direttamente dall'utente.

Qualora posizionato all'esterno della proprie­ta' privata e cioe' in ambito pubblico sara' gestito a cura e spese della Societa', fatta eccezione per i casi di ostru­zione del flusso causato dall'utente.

Rimane  comunque in facolta' della Societa' il rilascio  del nulla osta  preventivo ai lavori da  eseguirsi  all'interno della proprieta' privata.

Il  proprietario di un immobile, verificata la  fattibilita' tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile  al­tra  soluzione non eccessivamente dispendiosa, avra'  sempre il diritto e l’obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica  fognatura  piu' vicina anche se realizzata con il  contributo  di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'in­terno della proprieta' privata di terzi.

Il vicino in questo caso non potra' negare  l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio tempora­neo di maestranze e materiali, rimanendo pero' beninteso che potra' pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennita' o contributo per le spese sostenute  docu­mentate. In caso di contenzioso tale indennita' sara' attri­buita e liquidata dal giudice ordinario.

  

Art. 20

               Allacciamenti con sollevamento

     Quando e’ impossibile sversare i reflui per gravita’ nella rete fo­gnaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovra’ essere presentata alla  Societa’ idonea documentazione tecnica  che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari .

Per le prescrizioni tecnico-esecutive si rimanda all'Allega­to 1 punto 3 del presente Regolamento.

                            Art. 21

                              Contributo di allaccio

 

    La domanda di  allaccio  e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell’Art.5 del presente Regolamento, dovra’ essere integrata dal pagamento dei contributi e dei diritti fissi, come stabilito dall’allegato prezziario per lavori acquedottistici e fognari, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.

Il mancato pagamento delle dette somme impedira’ l’effettuazione dei lavori di allaccio.

Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali costributi per rilievi di istruzione pratica, nonche’ i diritti per  l'attestazione di conformita' all'allaccio.

                          

 

 

Art. 22

  Manutenzione

    La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di al­lacciamento di proprieta' Comunale sino al pozzet­to sifonato, ove posizionato su strada pubblica, cosi’ come definito all'art.20, e' esclusivamente gestita dalla Societa', che se ne assume tutti gli oneri.

L'utente  e' responsabile, per i casi di eventuali  manomis­sioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico  che ricade nella sua proprieta'; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.

Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di  manu­tenzione di competenza della Societa' venissero  constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalita' dello scarico saranno effettuate  interamente a spese degli utente.

 

Art. 23

Ispezione e sopralluoghi

 

     La Societa' ha facolta’ ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a  monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'in­terno  delle proprieta' private e degli stabili, a mezzo di proprio  personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare :

-          le condizioni di funzionalita' e lo stato di fatto  delle opere preesistenti;

-          la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da  altre Ditte all'interno delle proprieta' private;

-          la  conformita' al presente Regolamento ed  alle  vigenti Norme di Legge.

                                                      

   

                            

                           

 

   

                             

 

Titolo Settimo 

CANONE

 

 

Art. 24

       Canoni dovuti per gli scarichi civili

 

    Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fogna­tura  e per il servizio di depurazione, due distinti  canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell’acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione e’  accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse  moda­lita’ e negli stessi termini previsti per il canone  relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano  dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata e'  rap­portato al 100 % del volume effettivamente prelevato.

Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:

-          per utenti non forniti di strumento misuratore installato dalla Societa’, i canoni sono rapportati all’80 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento;

-          per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dalla Societa’, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato.

Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la let­tura e il controllo.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalita’ di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l’utente restera’ soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l’erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

                          

Art. 25

           Canoni dovuti per le acque provenienti  dagli insediamenti industriali

 

     Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in  base  alla normativa vigente e commisurati:

-          a) alla quantita’ dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;

-          b) alla quantita’ e alla qualita’ dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Sempreche’ siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Dlgs 11/05/99 n.152, ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualita’ dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24/05/1977 ed eventuali Norme successive, restano esclusi dal pagamento i reflui provenienti dai seguenti insediamenti:

1) - uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parruccherie, palestre ed impianti sportivi.

Il superiore elenco 1) potra’ essere opportunemente integrato e modificato dalle Autorita’ competenti.

Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:

2)  - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, alberghi, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;

3)  - laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Dlgs 11/05/99 n.152.

I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunemente integrati e modificati dalle Autorita’ competenti.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari al­la concreta determinazione del canone da loro dovuto median­te installazione di idoneo contatore, mediante  certificazioni chimico-biologiche rilasciate da la­boratori  chimici autorizzati con cadenza annuale, nonche' mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall’Autorita’ competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall’Art.46 del D.lgs n.152/1999.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione e’  accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse  moda­lita’ e negli stessi termini previsti per il canone  relativo alla fornitura di acqua.

Sara'  facolta' della Societa' controllare  l'esattezza  dei dati fo