DIRETTIVA ASSESSORIALE
14 giugno 2007.
Modalità e criteri per il rilascio del tesserino
per la raccolta dei funghi epigei spontanei
- Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati";
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante "Disciplina
della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi
epigei spontanei"; Emana la seguente direttiva:
Art. 1 IL TESSERINO PER LA RACCOLTA
DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Il tesserino previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale
1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui all'allegato
A), di colore verde; è nominativo, ha validità quinquennale e deve
contenere:
1) numerazione progressiva;
2) data di rilascio;
3) dati anagrafici e residenza del raccoglitore;
4) foto del titolare;
5) indicazione della categoria del raccoglitore (amatoriale,
professionale o per fini scientifici);
6) indicazione degli obblighi del titolare e delle sanzioni
previste per i trasgressori;
7) spazi riservati ai rinnovi e alle annotazioni delle infrazioni
rilevate.
Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori di
anni quattordici, deve essere esibito, a richiesta degli organi
preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento annuale
e a un documento di riconoscimento.
Il possesso del tesserino autorizza il titolare alla raccolta di
funghi in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni
e della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2006, subordinatamente
al versamento del corrispettivo annuale stabilito.
Art. 2 RICHIESTA RILASCIO TESSERINO
Il rilascio del tesserino va richiesto al comune di residenza con
domanda (allegato B); nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne,
la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria
potestà. L'istanza deve essere corredata da:
1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il
superamento di un corso di formazione micologica; ne sono esentati
i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per
titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate,
documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni
che attraverso il corso devono essere fornite;
2) due foto formato tessera;
3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della
categoria del raccoglitore.
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta
a:
a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa
integrazione del proprio reddito;
b) imprenditori agricoli professionali;
c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;
d) soci di cooperative agricolo-forestali.
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici
devono comprovarne i motivi di studio o ricerca.
Accertato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, il comune
competente invita il richiedente ad effettuare il versamento del
contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 3/2006, nelle modalità stabilite.
A seguito della presentazione dell'attestazione di pagamento del
contributo annuale, il comune provvede al rilascio del tesserino.
L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del
raccoglitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei
spontanei". Il periodo di validità annuale decorre dalla data del
pagamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% e il
30% delle somme introitate per il rilascio del tesserino a titolo
di contributo annuale, nell'anno precedente, rispettivamente, alla
provincia regionale della quale fa parte e alla Regione, nelle modalità
indicate dagli enti destinatari.
Art. 3 PROCEDURE PER IL RILASCIO
Ciascun comune competente deve dotarsi di una struttura amministrativa
tramite la quale espletare l'attività istruttoria per il rilascio
dei tesserini, disciplinare il relativo procedimento amministrativo
ed individuarne il responsabile.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio competente
deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:
a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a richiedere
il versamento del relativo contributo annuale;
b) l'eventuale motivato rigetto della richiesta;
c) l'eventuale richiesta di integrazione documentale.
Il tesserino viene rilasciato dall'ufficio competente dietro presentazione
di copia del versamento del contributo annuale.
Il comune che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino
può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che
persistano i requisiti richiesti al fine del riconoscimento della
relativa categoria di raccoglitore.
I comuni devono curare la tenuta di un registro contenente tutte
le autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, ai sensi
della legge regionale n. 3/2006 e trasmettere i dati relativi ad
ogni anno solare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Art. 4 RINNOVO DEL TESSERINO E RILASCIO DUPLICATO
Il rinnovo del tesserino va richiesto al comune con domanda (allegato
C) corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo
annuale; i soggetti che richiedono il rilascio del tesserino professionale
devono altresì autocertificare la permanenza delle condizioni relative
alla categoria di raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura
nello spazio apposito del tesserino.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare
del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato al comune
competente con domanda (allegato D) corredata di:
- copia della denuncia presso le competenti autorità dello
smarrimento o furto del tesserino;
- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
- n. 2 fotografie formato tessera;
- copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale;
- ricevuta del pagamento di E 10,00 nella quale deve essere
chiaramente specificato: "rilascio duplicato tesserino per la raccolta
funghi epigei spontanei".
Art. 5 RILASCIO TESSERINO AI NON RESIDENTI IN SICILIA
I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare,
per fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio
regionale possono presentare domanda a qualsiasi comune della Sicilia.
L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità
annuale, conforme al modello allegato E), con le medesime modalità
previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla
raccolta, rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre
regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all'accertamento
del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a
quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono
esonerati dalla presentazione dell'attestato di idoneità di cui
all'art. 2, punto 1.
Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta
di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art.
8 della legge regionale n. 3/2006, tramite l'apposizione di una
timbratura nello spazio apposito.
Art. 6 CORSI DI FORMAZIONE
I corsi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n.
3/2006 sono organizzati secondo il programma unico predisposto dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste (allegato F), dai soggetti
individuati dalla norma singolarmente o in compartecipazione.
I corsi sono autorizzati dall'Assessorato, al quale enti o associazioni
organizzatori devono inviare la relativa documentazione almeno 30
giorni prima della data prevista per l'inizio.
La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.
Art. 7
Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino nominativo
regionale, che non potevano essere contestate prima della diramazione
delle disposizioni della presente direttiva, daranno luogo all'applicazione
delle sanzioni previste se commesse e contestate dopo il centoventesimo
giorno dalla pubblicazione della medesima.
Palermo, 14 giugno 2007.
Testo tratto da: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA