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Cos'è |
Consiste
nella facoltà riconosciuta ai cittadini, di dichiarare, sotto la propria
responsabilità, dei requisiti personali in sostituzione delle
certificazioni richieste.
Da ciò scaturisce un risparmio di tempo, costi e fatica per il cittadino
che non dovrà più sottoporsi a lunghe code agli sportelli. |
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Quali certificati sono sostituibili |
I
certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in
carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma
sono:
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data e
luogo di nascita
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residenza
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cittadinanza
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godimento
dei diritti civili e politici
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stato civile (celibe, coniugato, vedovo, stato libero)
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stato di
famiglia
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esistenza
in vita
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nascita
del figlio
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decesso
del coniuge, dell'ascendente o discendente
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iscrizione
in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
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appartenenza
a ordini professionali
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titolo
di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta,
ecc...
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situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
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assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto
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possesso
e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
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stato di
disoccupazione
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qualità
di pensionato e categoria di pensione
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qualità
di studente
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qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili
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iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
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tutte le
situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio
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non aver
riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
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di non
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
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qualità
di vivenza a carico
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tutti i
dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile
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di non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.
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Non devono
pertanto essere più richiesti i suindicati certificati dagli organi
della pubblica amministrazione e possono essere sostituiti dall'autocertificazione,
sottoscritta dall'interessato, non autenticata ed esente da bollo.
E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del
notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se
l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è
presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati agli
organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici
al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
La
mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei
doveri d'ufficio.
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Quali
certificati non sono sostituibili |
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:
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Chi
è tenuto ad accettare l'autocertificazione |
L'autocertificazione
è utilizzabile nei rapporti con gli organi di Pubblica Amministrazione e
con i concessionari e gestori di pubblici esercizi. Non è, invece,
utilizzabile nei rapporti tra privati |
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Quando
utilizzare l'autocertificazione |
L'autocertificazione
può essere presentata anche nei seguenti casi:
 | Per le assunzioni e per i concorsi pubblici |
 | Nelle scuole |
 | Per fatti, stati e qualità personali
comprovabili con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà |

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| Chi
può usufruire dell'autocertificazione |
L'autocertificazione
può essere utilizzata:
 | dai cittadini di nazionalità italiana |
 | dai cittadini della comunità europea, mentre i cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili
o certificabili da soggetti pubblici. |
 | da cittadini soggetti a potestà dei genitori, a
tutela o a curatela (dichiarazione
sostitutiva resa da incapaci) |
 | da chi non sa o non può firmare (dichiarazione
sostitutiva resa da chi non può firmare) |

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Sanzioni
previste |
Le
amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali
previste.
La legge prevede sanzioni sia per il pubblico dipendente che si opponga
all'autocertificazione, sia per il cittadino che renda dichiarazione non
rispondente a verità.
Per i pubblici dipendenti sussistono responsabilità di natura
disciplinare e, ricorrendo i presupposti di legge, anche di natura
penale per omissione o rifiuto di atti d'ufficio ai sensi dell'art.328 del
codice penale. Per il cittadino si applicano le sanzioni previste
dall'art.489 del codice penale.

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Validità
delle certificazioni |
I
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e
fatti personali non soggetti a modifiche, hanno una validità illimitata.
Le altre certificazioni hanno, invece, validità di sei mesi dalla
data di rilascio salvo diversa disposizione normativa o regolamentare che
ne preveda una durata maggiore.

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