DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2001
Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, recante "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" ai sensi
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, con il quale e' stato
approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;
Preso atto che il programma statistico nazionale, per il triennio
2001-2003, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali
per il sistema informativo nazionale;
Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni
anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari dei tali
rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro
richieste;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
Decreta:

Art. 1.
E' approvato l'allegato elenco delle rilevazioni, rientranti nel
programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003, per le
quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati
e le notizie che siano loro richieste.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Dato a Roma, addi' 22 maggio 2001

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato