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Art. 1 -
Oggetto della disciplina
1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri
direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e
archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi
pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità
di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione
dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione
e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli
organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale
Art. 2 - Ordinamento del Sistema statistico nazionale
1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni
dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti
ai sensi dell'art.3;
c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
d) gli uffici di statistica delle province;
e)gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle
unità sanitarie locali;
f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni
e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 3 - Uffici
di statistica
1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze
funzionali dell'Istat.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze
di carattere tecnico indicate dall'Istat. Ad ogni ufficio è preposto
un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito
il presidente dell'Istat.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province,
dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823,
e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto
nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità
sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono
l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I
comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato
un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano,
fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del
Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge
23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento
e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche
preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici,
come individuate dall'Istat.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano
le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo
emanati dal comitato di cui all'art. 17.
Art. 4 - Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche
1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla
base di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Ministro vigilante ed il presidente dell'Istat, un ufficio di
statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo
conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione
ai fini della informazione statistica nazionale e delle esigenze
di completamento del sistema informativo nazionale. Nella individuazione
degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della
capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli
organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito
del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti
alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
nell'art.1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico
nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito
delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi uniformano la
propria attività statistica ai principi del presente decreto ed
a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle
legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo
dei proventi derivanti da attività illegali.
5. Le sanzioni di cui all'art.11 si applicano anche alle violazioni
delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo
restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico
delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
Art. 5 -Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome
1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento
e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento
ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività
statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'Istat esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1
poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne
omogenee le metodologie.
Art. 6 - Compiti
degli uffici di statistica
1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre
agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione
e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione
di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi
previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione
di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai
fini della successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d)contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei
sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il
Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il
Sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche
intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di
statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato
dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno
accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione
di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di
particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni
di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma
statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni
statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente
dell'Istat, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere
la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie
di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste
dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza
possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche
per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione
al comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun
anno al presidente dell'Istat e all'amministrazione di appartenenza
un rapporto annuale sull'attività svolta.
Art. 6 bis
- Trattamenti di dati personali
1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico
nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali
necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente
decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento
di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità
perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui
agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le
quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma
è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono
essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto
dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o
da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo possono
essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici
di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi
ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità,
al pari di quella prevista del medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata
agli interessati al momento della raccolta o quando ciò non è possibile,
è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e
nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando
la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti
statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono
custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò,
in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in
ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali
trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni
altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il
loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono
abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo
ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo
13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione
o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi
ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti
significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.
Art. 7 - Obbligo
di fornire dati statistici
1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici
di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti
per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono
sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni
statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate
con delibera del Consiglio dei ministri.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali
di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1,
non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura
di cui all'art.11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.
Art. 8 - Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica
1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente
ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti
gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3,
4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
Art. 9 - Disposizioni per la tutela del segreto statistico
1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese
nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica
non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo
che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone
identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi,
se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili
gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né
ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente
gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione
nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato
di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati
aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i
dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi
di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art.
10 - Accesso ai dati statistici
1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese
nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività
e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che
li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi
restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata
e previa autorizzazione del presidente dell'Istat, collezioni campionarie
di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che
ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'Istat in Roma, presso le sedi regionali
dell'Istat, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture,
sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale
con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art.
2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico
nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'Istat.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni
e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui
al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I
dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti
nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso
delle spese, il cui importo è stabilito dall'Istat.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento
degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del
Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a
cura dell'Istat, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli
loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale
sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.
Art. 11
- Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire
quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci
milioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di
statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui
all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto
in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti
agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13
e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al
prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18
e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento
è data comunicazione all'Istat.
Art. 12 - Commissione per la garanzia dell'informazione statistica
1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della
completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione per la garanzia
dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:
a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica
e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano
la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'Istat
e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche
al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza
delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi
in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;
b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche
informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella
diffusione dei dati;
c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi
internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma
1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'Istat,
il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta
giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'art.
17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione
ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri. Esprime inoltre
parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13,
ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia
e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito
del Sistema statistico nazionale.
3. La commissione è composta di nove membri, nominati, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari
in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema
statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni
pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline
e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti
parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati
anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.
5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono
essere confermati.
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige
un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento
sull'attività dell'Istat.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'Istat.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce,
a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti
esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione
sono posti a carico del bilancio dell'Istat.
Art.
13 - Programma statistico nazionale
1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al
Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti
nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene
tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'Istat, sottoposto
al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica
di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti
e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.
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Art. 14 - Istituto nazionale di statistica
1.
L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio
1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).
2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto
pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del
presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione
statistica;
c) il consiglio;
d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Istat è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 15 - Compiti dell'Istat
1.
L'Istat provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche
previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione
dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli
enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di
cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art.2, nonché alla valutazione,
sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17,
dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del
programma statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base
per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere
demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie
sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema
statistico nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle
rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni
d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli
studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema
statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in
particolare alla pubblicazione dell'annuario statistico italiano
e del Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici
degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione
professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore
dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto
di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Istat si può avvalere
di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali
e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli
enti e società stessi.
3. L'Istat, nell'attuazione del programma statistico nazionale,
si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato
dagli articoli 3 e 4.
4. L'Istat, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità,
almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di
statistica.
5. L'Istat si avvale del patrocinio e della consulenza dell'avvocatura
dello Stato.
Art. 16 - Presidente
1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra
i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini,
è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione
dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato
di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica
dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro
trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare
la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio
ad un membro del consiglio.
4. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni,
la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai
direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto
stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento
di organizzazione di cui all'art. 22.
5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato
una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro.
Art. 17 - Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica
1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'Istat nei
confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai
sensi dell'art. 3.
2. Il comitato è composto:
a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali,
di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi
sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'Istat;
c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
d) da un rappresentante dell'UPI;
e) da un rappresentante dell'Unioncamere;
f) da tre rappresentanti dell'ANCI;
g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei
più complessi sistemi d'informazione;
h) dal direttore generale dell'Istat;
i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima
fascia in materie statistiche, economiche ed affini.
3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente,
da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per
specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma
2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati;
i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono
essere confermati per non più di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici
di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo
nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico
nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso
dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora,
entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi.
Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta
che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino
la necessità.
8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta
dei propri membri.
Art. 18 - Consiglio dell'Istat
1. Il consiglio dell'Istat programma, indirizza e controlla l'attività
dell'Istituto.
2. Il consiglio è composto:
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato
di cui all'art. 17;
c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di
statistica o di ricerca statistica;
d) dal presidente della Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica di cui all'art. 12.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del
consiglio e ne è il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine
i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati
nel corso del quadriennio.
5. Il Consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta
dei propri membri.
Art. 19 - Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata
di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ed è composto da:
a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta
della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite
dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del
collegio sono invitati alle sedute del Consiglio.
4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione
finanziaria, l'Istat trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo
e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3.
Art. 20 - Compensi ai componenti degli organi collegiali
dell'Istat
1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli
articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 21 - Direttive e atti di indirizzo
1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal
comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati
dall'art.6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e
degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando,
in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.
Art. 22 - Compiti del Consiglio
1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare
alla sua discussione.
2. Spetta al Consiglio:
a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale
che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo
triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate
di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone
periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì
inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del
programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni
e il conto consuntivo;
c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando
gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone
i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento
organico e la pianta organica del personale;
d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica
e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e della autonomia
dell'Istat;
e) di deliberare la partecipazione dell'Istat al capitale di enti
e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;
f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale
e i direttori centrali dell'Istituto.
3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza
di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
di voti prevale quello del presidente.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle
lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.
Art. 23 - Gestione finanziaria
1. La gestione finanziaria dell'Istat si svolge sulla base di un
bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività
e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma
2, lettera a).
2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base
ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare,
deliberato dal consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente
e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici
giorni dalla deliberazione.
3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo
dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.
Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori
dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale,
sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione
amministrativa.
4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei
conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti
di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).
5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici
della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della
programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali
scostamenti.
Art. 24 - Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento,
entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività
dell'Istat, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici
della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione
del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma
6 dell'art. 12
Art. 25 - Abrogazioni di precedenti norme
1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge
27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929,
n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823, la legge 6 agosto 1966,
n. 628, la legge 19 dicembre 1969, n. 1025, e tutte le altre norme
incompatibili con il presente decreto.
Art. 26 - Norme transitorie
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano
alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione
degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari
per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i
successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche
sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio
dei ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di
statistica, secondo le norme del presente decreto.
2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia
sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri
a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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