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Pubblicità con pannelli luminosi
ART. 38
1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
2. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
3. La pubblicità di cui ai commi precedenti può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.