Chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC, PDCC, PDCS)
Istanze Edlizie: Chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC, PDCC, PDCS)
ll permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, let. c, e della Legge regionale 10/08/2016, n. 16, aggiornata ed integrata a sua volta dalla Legge regionale del 06/08/2021, n. 23 e dalla Legge regionale del 18/03/2022, n. 2.:
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, cioè per quegli interventi che trasformano l’organismo edilizio e che modificano il volume complessivo dell’edificio o dei prospetti, o anche per i cambi di destinazione d’uso in zona omogenea A dello strumento urbanistico e ancora, per le opere che cambiano la sagoma di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42)
- le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio
- mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-ter)
- mutamento di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale (Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 26)
- interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici e impianti pubblici o d’interesse pubblico deliberati dal Consiglio comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1)
- ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse e in deroga alla destinazione d’uso, quando il Consiglio comunale ne ha riconosciuto l’interesse pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1-bis)
Approfondimenti
- Tutela delle prestazioni professionali: All’istanza di permesso di costruire deve essere allegata la DELEGA FORMALE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, con specifico modello scaricabile dal sito (00); Prima del rilascio del titolo abilitativo deve essere trasmessa la dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze, sottoscritta dal professionista.
- Permesso di costruire in sanatoria: È possibile richiedere il permesso in sanatoria per gli interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della richiesta (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36, com. 1 recepito dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 14). In questo caso il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di una oblazione pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità dell’intervento, in misura pari a quella prevista dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 7.
- Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all’intervento edilizio: Congiuntamente alla presentazione della pratica l’interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all’intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis recepito dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 11).
- Inizio e fine dei lavori: I lavori devono iniziare entro un anno dall’efficacia o dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire, e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
- Versamento del contributo di costruzione e della monetizzazione delle aree per servizi, dove previsto: Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l’ammontare degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione). Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni.
Iter
L’istruttoria della pratica è curata dal responsabile del procedimento indicato al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento:
- cura l’istruttoria
- acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente)
- valuta la conformità del progetto alla normativa vigente
- formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di 30 giorni dalla proposta di provvedimento.
Rilascio di provvedimenti finali
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2). Per ottenere il rilascio del provvedimento consulta la sezione servizi connessi
Durata massima del procedimento amministrativo
90 giorni
Pagamenti:
- Costo di costruzione
- Sanzione amministrativa (se l’intervento è in corso di esecuzione o è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
- Oblazione edilizia (se l’intervento è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
- Marca da bollo da 16 €
- Contributo del 10% dell’incremento del valore catastale nel caso di recupero abitativo ai fini residenziali
- Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
- Diritti di Segreteria euro 371,88
Diritti esame progetto:102,00 per immobili con superficie fino a 150 mq e volume max 450 mc; 204,00 per immobili con superficie da 151 mq a 500 mq. e volume da mc451 a max mc.1500; 360,00 per immobili con superficie da 501 mq a 1.000 mq. e volume da mc1.501 a max mc.3000; 540,00 per immobili con superficie da 1.001 mq a 2.000 mq. e volume da mc3.001 a max mc.6000; 720,00 per immobili con superficie da 2.001 mq a 3.000 mq. e volume da mc6.001 a max mc.9000; 840,00 per immobili con superficie da 3.001 mq. e volume da mc. 9.001; |
Procura
L’istanza può essere presentata dal professionista incaricato (DELEGATO), che deve sottoscrivere, in uno al titolare dell’istanza apposita delega formale, con apposito modulo scaricabile dal sito (00);
Documenti da allegare:
- Richiesta di Permesso di costruire (PDC) CARICARE MODELLO MINISTERIALE (01)
- Delega formale alla presentazione (00)
- Attestazione dello stato legittimo degli immobili
- Autocertificazione relativa alla compatibilità con la strumentazione urbanistica (09)
- Copia del documento d’identità
- Dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze da parte di tutti i professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali (08)
- Pagamento dell’imposta di bollo Euro 16,00
- Dimostrazione regolarità urbanistica ed edilizia immobili di remota costruzione (estremi progetto approvato e, ove in possesso, PDF del fascicolo ufficio archivio)
- Documentazione fotografica
- Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione
- Elaborati grafici
- Lettera di affidamento incarico a tutti i professionisti coinvolti (05)
- Proposta di progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
- Relazione tecnica di asseverazione
- Ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria o dell’oblazione
- Soggetti coinvolti nel procedimento
- Ulteriori immobili oggetto del procedimento
- Ulteriori intestatari del procedimento
- Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento
Chiedere il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica da acquisire a cura del soggetto interessato o dal progettista incaricato