Comunicare l’inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
Istanze Edlizie: Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell’attività edilizia libera e che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis).
In particolare sono soggetti a comunicazione di inizio dell’attività edilizia gli interventi definiti dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, aggiornata ed integrata dalla Legge regionale del 06/08/2021, n. 23 e dalla Legge regionale del 18/03/2022, n. 2.
Approfondimenti
a. Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all’intervento edilizio
Congiuntamente alla presentazione della pratica l’interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all’intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
b. Sanzione per mancata comunicazione
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 €.
L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
c. Tutela delle prestazioni professionali
Alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) deve essere allegata la DELGA FORMALE al professionista ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA con modello scaricabile dal sito, sottoscritta dal titolare e dal professionista per accettazione (Legge regionale 22/02/2019, n.1,art.36).
Prima dell’effettivo inizio dei lavori e, comunque entro il ventesimo giorno dalla presentazione dell’istanza, deve essere trasmessa la dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze, sottoscritta dal professionista.
Servizi
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato P7M, sotto indicata.
Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è immediata.
Pagamenti
Diritti di segreteria o istruttoria
(€ 78,00 Per Diritti esame progetto)
(€ 46,80 per Diritti di segreteria)
Sanzione amministrativa
(€ 333,00 se l’intervento è in corso di esecuzione
€ 1000,00 se l’intervento è già stato realizzato)
Oblazione edilizia
(in caso di opere interne per la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni, verande e balconi con strutture precarie)
Procura
L’istanza può essere presentata dal progettista incaricato che dovrà presentare apposita delega così come da apposito modello scaricabile dal sito. (00)
Moduli da compilare e documenti da allegare:
- CILA – Comunicazione inizio lavori asseverata (04)
- Delega formale alla presentazione dell’istanza (come da apposito modulo scaricabile dal sito) (00)
- Attestazione del pagamento DIRITTI DI SEGRETERIA €.46,80 e DIRITTI ESAME PROGETTO78,00
- Attestazione dello stato legittimo degli immobili (11)
- Copia del documento d’identità
- Dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze da parte di tutti i professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali (08)
- Dimostrazione regolarità urbanistica ed edilizia immobili di remota costruzione (estremi progetto approvato e, ove in possesso, PDF del fascicolo ufficio archivio)
- Documentazione fotografica
- Elaborati grafici
- Lettera di affidamento incarico a tutti i professionisti coinvolti (05)
- Notifica preliminare
- Ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria o dell’oblazione
- Ricevuta di versamento per interventi di cui all’articolo 20 della Legge Regionale 16/04/2003, n. 4;
- Soggetti coinvolti nel procedimento
- Ulteriori immobili oggetto del procedimento
- Ulteriori intestatari del procedimento
- Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento