Dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo

La denuncia di nascita di un figlio è obbligatoria per legge e comporta l'iscrizione nei registri di Stato Civile e la contestuale iscrizione anagrafica.

A chi è rivolto

  • Genitori residenti i cui figli sono nati nel Comune di Siracusa;

  • Almeno uno dei due genitori residente nel Comune di Siracusa, i cui figli sono nati in altro Comune;

  • In caso di genitori coniugati: da uno dei due genitori o dal sanitario che ha assistito al parto;

  • In caso di genitori non coniugati: da entrambi i genitori congiuntamente o dal solo genitore che intende riconoscere il figlio;

  • In caso di figlio di ignoti: dal sanitario che ha assistito al parto.

Descrizione

La denuncia di nascita di un figlio è un atto obbligatorio per legge che permette l'iscrizione nei registri dello Stato Civile e, conseguentemente, nei registri anagrafici.

L'atto di nascita contiene le generalità di chi effettua la denuncia e nome, cognome, luogo, data, ora di nascita e sesso del neonato.

Per dichiarare la nascita è necessario:

  • avere compiuto 14 anni e 1 giorno dalla data di nascita del proprio figlio. Il minore di 16 anni di età può procedere al riconoscimento del/la figlio/a solo se sia stato autorizzato dal Tribunale;

  • non essere parenti in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, o affini in linea retta - può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente.

 

Il nome del minore

Se l’atto di nascita dice «È nato un bambino al quale il dichiarante dà i nomi Rossi Alberto Giovanni», il nome del bambino sarà solo Alberto. In questo caso, infatti, Giovanni è soltanto il secondo nome (quello cioè non “ufficiale”) che non deve comparire per esempio sui documenti di identità, oppure sul diploma di licenza media inferiore o ancora nel codice fiscale del bambino. Il bambino si firmerà quindi solo Rossi Alberto.

Se invece l’atto di nascita recita «È nato un bambino al quale dichiarante dà il nome Rossi Alberto Giovanni» in questo caso il nome completo del bambino è Alberto Giovanni ed è così che questi dovrà sempre firmarsi. Giovanni sarà parte integrante del suo primo e unico nome e dovrà comparire su tutti documenti che riguardano il nato in questione.

L’uso del singolare il nome o del plurale della parola «nome/i» può quindi avere conseguenze importanti.

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".

Il nome deve essere composta da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".

Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.

Non può essere assegnato un cognome come nome.

Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.

Il cognome del minore

L’utilizzo del cognome paterno

Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.

Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.

Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

L’utilizzo del cognome materno

Prima della sentenza della Corte Costituzionale di seguito citata, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio, c’è la presunzione di paternità del marito della madre.

Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.

Vedi la sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale n.22 del 1/06/2022)

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

Come fare

Per le:

  • dichiarazioni di nascita;

  • trascrizione di sentenza di adozione;

  • trascrizione del decreto prefettizio di cambio nome o cognome

bisogna recarsi presso l’ufficio nascite del Servizio Stato Civile sito in via San Sebastiano n. 27, piano I, portando l’attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale o dalla clinica presso cui è avvenuto il parto.

In caso di genitori non coniugati, l’attestazione di nascita va effettuata in ospedale, e poi la struttura trasmetterà la documentazione all’ufficio Stato Civile per la redazione del relativo atto di nascita.

Cosa serve

Per attivare il servizio occorre:

  • 1. Documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
  • Attestazione di nascita, rilasciata dalla direzione sanitaria o dal medico che ha assistito al parto
  • Per genitori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, autorizzazione del Tribunale dei Minori a poter rendere la dichiarazione di nascita

Cosa si ottiene

Redazione dell’atto di nascita, a seguito del quale è possibile procedere con gli adempimenti tributari di rilascio del codice fiscale, e quelli sanitari di assegnazione del medico pediatrico.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • entro 3 giorni dalla nascita (escluso il giorno di nascita) presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto l'evento, che curerà l'inoltro all'Ufficio di Stato Civile;

  • entro 10 giorni (escluso il giorno di nascita) dalla nascita presso l’ufficio di Stato Civile del Comune in cui si è verificato l'evento o dove i genitori hanno residenza.

Nel caso in cui i genitori abbiano residenze in Comuni diversi, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione viene resa nel Comune di residenza della madre. In ogni caso l'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il Comune di residenza della madre. Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il Comune di nascita o presso il Comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

DENUNCIA DI NASCITA TARDIVA

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge, ossia 10 giorni, i genitori dovranno dichiarare le ragioni del ritardo. L'Ufficiale di Stato Civile ne darà comunicazione alla Procura della Repubblica che deciderà se adottare o meno eventuali provvedimenti.

Accedi al servizio

Non è necessario prenotare ma ci si può recare direttamente all'Ufficio

Uffici che erogano il servizio

Servizio Stato Civile- Nascite

Via San Sebastiano, 27 Siracusa, 96100

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Servizio Stato Civile- Nascite

Via San Sebastiano, 27 Siracusa, 96100
Uffici comunali di via San Sebastiano
Argomenti:

Costi

Gratuito

Procedure collegate all'esito

Ufficio nascite – Servizio Stato Civile, via San Sebastiano n. 27, piano I

Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9 – 12 e martedì ore 15 – 17.

Casi Particolari

  • bambino nato morto: la dichiarazione va fatta esclusivamente al Comune di nascita;

  • bambino nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita: la dichiarazione va fatta esclusivamente al Comune di nascita;

  • bambino nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero: la dichiarazione può essere fatta sia all'ospedale sia al Comune di nascita. Il neonato non avrà diritto all'iscrizione anagrafica fino a quando almeno uno dei due genitori, non sarà iscritto in un Comune di residenza.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024, 13:18

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