Competenze
Servizio di separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio davanti un Ufficiale di Stato civile. La procedura si applica sia ai matrimoni civili che a quelli concordatari. I coniugi possono richiedere la separazione o il divorzio presso il comune di residenza di uno dei due coniugi, presso il comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero, esclusivamente nei seguenti casi:
- l’accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali
- in caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla separazione: per la separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione in Tribunale per la separazione consensuale almeno 6 mesi dalla data di comparizione in Tribunale, davanti l'Ufficiale dello Stato Civile, dalla data di accordo a seguito di negoziazione assistita
- non devono esserci figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La circolare 6/2015 ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non avuti da altre relazioni
- l'accordo non deve contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale .
La separazione o divorzio presso l'Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi. Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti. Non è prevista la possibilità di delegare o farsi rappresentare tramite procura. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.
Tipologia di organizzazione
Ufficio
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