Dichiarazione per costituzione o cessazione di Convivenze di fatto
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Servizio attivo
La convivenza di fatto è una forma di unione tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia
A chi è rivolto
Cittadini italiani e stranieri con i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni
- essere coabitanti
- essere residenti allo stesso indirizzo
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essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
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non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone
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essere di stato libero. Se il cittadino straniero risulta di stato civile ignoto, deve presentare un certificato di stato libero mediante documentazione rilasciata dall'Autorità competente del suo paese di appartenenza
Descrizione
CONVIVENZE DI FATTO
I commi dal 36 al 65 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 riguardano le convivenze di fatto e i contratti di convivenza. “Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” Le attività che riguardano l’Ufficio Anagrafe attengono alla registrazione delle convivenze di fatto e alla registrazione del contratto di convivenza.
CONTRATTI DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza di cui ai commi 50 e 51:
Comma 50: I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Comma51: Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Copia del contratto di convivenza dovrà essere trasmesso all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza da parte del notaio o dell’avvocato che ne avranno curato la registrazione, entro dieci giorni dalla stipula. L’Ufficiale d’Anagrafe apporterà le necessarie registrazioni sulla scheda individuale e di famiglia dei cittadini interessati al procedimento e garantirà la conservazione del contratto agli atti dell’ufficio. Cause di risoluzione del contratto possono essere: recesso unilaterale, morte di uno dei conviventi, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.
Seguiranno gli accertamenti previsti dal Regolamento anagrafico (art. 19 D.P.R. 223/1989) finalizzati alla verifica dell’effettiva convivenza delle parti nell’immobile indicato.
Come fare
L'istanza per la Costituzione della convivenza di fatto può essere compilate on line (con accesso tramite SPID o CIE). Ciascuno dei richiedenti dovrà compilare autonomamente una differente istanza (Istanza richiedente uno e istanza richiedente due), facendo accesso al servizio tramite il proprio SPID o CIE.
In ciascuna istanza il richiedente uno dovrà indicare i dati del convivente (richiedente 2) ed allegare il documento di riconoscimento di entrambi. Viceversa, il richiedente 2 dovrà indicare i dati del convivente (richiedente 1) ed allegare il documento di riconoscimento di entrambi.
Dopo l'invio, le istanze le verranno automaticamente protocollate dal sistema ed assegnate al Settore competente.
Per la cessazione della convivenza di fatto è sufficiente che l'apposita istanza sia compilata da uno dei due richiedenti, con indicazione obbligatoria del nominativo dell'altro convivente, allegando obbligatoriamente il documento di riconoscimento dell'istante.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- documento di riconoscimento di entrambe le parti nel caso di istanza per la Costituzione della convivenza di fatto; documento di riconoscimento del solo richiedente nel caso di istanza per la cessazione della convivenza di fatto
Cosa si ottiene
Costituzione o Cessazione della convivenza di fatto
Tempi e scadenze
II procedimento si conclude entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza
Accedi al servizio
Per l’istanza di “Dichiarazione per la cessazione della Convivenza di fatto” è possibile compilare il modulo on line (con accesso SPID o CIE) al seguente link
Dichiarazione per la cessazione della Convivenza di fattoPer l’istanza di “Dichiarazione per la costituzione della Convivenza di fatto” è possibile compilare il modulo on line (con accesso SPID o CIE) al seguente link
Dichiarazione per la costituzione della Convivenza di fattoOppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
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Procedure collegate all'esito
Il servizio è disponibile in Via San Sebastiano n.27 nei seguenti giorni ed orari: Lunedì e Mercoledì ore 9,00-11,00.
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